Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37394 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37394 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 1409/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP Ð 01/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOMENOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Ronco allÕAdige DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Presicce il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte dÕappello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ dei ricorsi; udito AVV_NOTAIO per gli imputati che ha concluso chiedendo lÕaccoglimento dei ricorsi.
Con lÕimpugnata sentenza, la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Lecce, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione al reato di cui al capo A) Ð art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 Ð relativo allÕanno di imposta 2011, perchŽ estinto per prescrizione, ed assolto gli stessi dal medesimo reato, in relazione allÕanno di imposta 2012, perchŽ il fatto non sussiste, ed ha ridotto la pena a loro inflitta, nella misura di anni due di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 5 d.lgs
10 marzo 2000, n. 74 (capo B) e artt. 110 cod.pen., 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 ( capo C).
Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi, aventi motivi comuni, gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto lÕannullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla dichiarazione di estinzione del reato di cui al capo A) limitatamente allÕanno di imposta 2011, violazione dellÕart. 129 comma 2 cod.proc.pen. La motivazione della corte territoriale sarebbe contraddittoria con quanto affermato nella parte della sentenza che recepisce le conclusioni del CTU che, con riguardo allÕanno di imposto 2012, ha fornito una situazione reddituale tale per cui non sarebbe risultata superata la soglia di punibilitˆ.
2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta qualitˆ di amministratore di fatto in capo al COGNOME. La corte territoriale si sarebbe appiattita sulle motivazione della sentenza di primo grado che avrebbe ritenuto la qualifica di amministratore di fatto esclusivamente dai controlli incrociati svolti presso i fornitori e clienti che avevano dichiarato di avere avuto contatti con lÕimputato, ed avrebbe valorizzato elementi del tutto generici o inutilizzabili tra cui bonifici riferiti ad un periodo temporale successivo ai fatti, in un contesto nel quale i dipendenti non avevano confermato di avere avuto rapporti con il COGNOME.
2.3. Con il terzo e quinto motivo (di identico contenuto) deducono la violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del dolo specifico di evasione con riferimento al delitto di cui allÕart. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. La corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dolo in oggetto sulla scorta della circostanza dellÕomessa presentazione, nonchŽ alla luce delle conclusioni della CTU che, pur avendo elaborato due distinte ipotesi di calcolo dellÕimposta evasa, avrebbe ritenuto che lÕammontare di questa sarebbe comunque superiore alla soglia di punibilitˆ. La corte non avrebbe considerato che la presentazione della dichiarazione a fini fiscali era stata demandata al commercialista di fiducia, ritenendo tale dato irrilevante, e lÕesistenza del dolo specifico dalla circostanza dellÕomesso versamento delle imposte dimostrativo della volontˆ preordinata del non presentare la dichiarazione. Al più potrebbe ritenersi una , in presenza dellÕaffidamento della presentazione ad un professionista delegato.
2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione allÕaffermazione della responsabilitˆ in ordine al capo C). Il disconoscimento da parte dellÕemittente di documenti- fatture non
potrebbe generare la certezza che gli stessi documenti non siano stati compilati dallÕemittente nonostante la negatoria di questi. Non potrebbe in altri termini attribuirsi efficacia probante alle dichiarazioni dellÕemittente riportate de relato dalla Guardia di finanza, tenuto conto dellÕinteresse di questo a non ammettere le proprie responsabilitˆ penali. Al contrario la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel 2013 fosse cessata sarebbe sintomatico del fatto che, in forte crisi finanziaria, possa avere emesso i documenti fiscali non conformi. Tali elementi introdurrebbero un dubbio circa la riferibilitˆ agli odierni imputati dellÕintenzione di fornire una falsa rappresentazione nelle scritture contabili avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare lÕaccertamento.
2.5. Con il sesto motivo deducono la violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione allÕart. 597 comma 5 cod.proc.pen. mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in conseguenza della riduzione della pena, mancato esercizio dei poteri di cui allÕart. 597 comma 5 cod.proc.pen. omessa motivazione.
2.6. Deducono altres’, con il settimo motivo la violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione alla determinazione dellÕammontare della confisca.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
4. I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile con riguardo al capo A, limitatamente allÕanno di imposta 2011 per il quale è intervenuta la declaratoria di prescrizione del reato, in quanto i ricorrenti non deducono lÕevidenza della prova dellÕinnocenza dellÕimputato a mente del delle Sezioni Unite Tettamanti (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 Ð 01) secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cos’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessitˆ di accertamento o di approfondimento.
La sentenza impugnata è pervenuta alla declaratoria di prescrizione sulla base dellÕapprezzamento del materiale probatorio, segnatamente le conclusioni del
perito che, in assenza di documentazione contabile e delle annotazioni in contabilitˆ, non aveva potuto esprimere in termini di certezza lÕinsussistenza del fatto, e non dunque della constatazione. Il motivo è manifestamente infondato.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchŽ in parte orientato in fatto e diretto a rimettere in discussione i risultati probatori e, per altro verso, privo di specificitˆ estrinseca non confrontandosi con lÕintera .
La sentenza impugnata, in continuitˆ con quella di primo grado, ha argomentato la qualifica di amministratore di fatto in capo al COGNOME in ragione di una pluralitˆ di elementi (clienti e fornitori avevano indicato nel COGNOME il soggetto con cui si interfacciavano, pagava i fornitori a mezzo assegno, aveva ceduto le quote della RAGIONE_SOCIALE a dicembre 2013, rimanendo titolare di delega ad operare sui conti ad operare sino al 2015, i dipendenti indicavano nel COGNOME il soggetto deputato alla rappresentanza esterna) da cui ha concluso per lÕesercizio dei poteri tipici della figura dellÕamministratore di fatto secondo i criteri di cui all’art. 2639, cod. civ., individuando la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attivitˆ della RAGIONE_SOCIALE, come reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimitˆ (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 Ð 01; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, COGNOME, Rv. 264009-01, in relazione ai reati tributari, e Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 246534-01).
La censura che in parte chiede una diversa valutazione di alcuni elementi, non si confronta con la complessiva motivazione tra cui il permanere dellÕoperativitˆ sui conti della RAGIONE_SOCIALE dopo la cessione dellÕintera quota sociale, ed è, dunque, inammissibile.
Il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione in relazione al dolo specifico del reato di cui al capo B) è inammissibile.
La censura introduce argomenti diversi da quelli oggetto dei motivi di appello ove non si discuteva del dolo specifico, ma si contestava, in primo luogo, lÕoggettivitˆ del fatto con riguardo alle modalitˆ di presentazione della dichiarazione (se telematica, la responsabilitˆ avrebbe dovuto essere addossata al commercialista), rispetto la quale la corte territoriale ha comunque escluso che vi fosse prova del rilascio della delega, senza alcuna contestazione sul punto, e, in secondo luogo, al tema del superamento della soglia di punibilitˆ, tantÕè che sul tema, la corte territoriale ha provveduto ad integrazione probatoria disponendo un supplemento di perizia (cfr. pag. 6) e allÕesito della quale il superamento della soglia di punibilitˆ tenendo conto dei costi documentati (cfr. pag.7).
Conclusivamente si tratta di motivo sostanzialmente nuovo con riguardo al profilo del dolo specifico, su cui, comunque, la corte territoriale ha reso una motivazione che non pu˜ dirsi manifestamente illogica lˆ dove ha richiamato i
principi giurisprudenziali ed ha ritenuto la prova del dolo dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte di elevato ammontare, mentre risulta manifestamente infondato sotto il profilo della condotta incolpevole per avere affidato la presentazione ad un professionista in quanto contraria allÕindirizzo giurisprudenziale costante secondo cui, in tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilitˆ penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 Ð 01).
8. Il quarto motivo di ricorso con il quale si censura la motivazione dellÕaffermazione della responsabilitˆ penale per il capo C), art. 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è inammissibile perchŽ orientato in fatto e diretto a richiedere una diversa valutazione del compendio probatorio, proponendo unÕalternativa lettura degli elementi di prova e segnatamente la possibilitˆ che le fatture formalmente emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, e utilizzate nella dichiarazione, nonostante la negazione dellÕemittente fossero effettivamente emesse da costui, tenuto conto che la RAGIONE_SOCIALE era cessata nel 2013, sicchè vi era un dubbio circa la riferibilitˆ agli odierni imputati dellÕintenzione di fornire una falsa rappresentazione nelle scritture contabili avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare lÕaccertamento.
Peraltro, si tratta di motivo di censura meramente riproduttivo del motivo di appello che la corte territoriale ha disatteso in quanto inverosimile a pag. 8, rilevando che due degli assegni riportati come strumento di pagamento in favore di COGNOME NOME risultavano emessi in favore della RAGIONE_SOCIALE, che il pagamento della somma di euro 8.992,10, registrato in dare nella scheda contabile sotto la voce giroconto, risultava effettuato con bonifico, ma non in favore dello COGNOME ma della Societˆ RAGIONE_SOCIALE. Da tali elementi ha concluso per la fondatezza dell’ipotesi accusatoria secondo cui l’importo veritiero delle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE era quello rilevato sui documenti fiscali e non sulle annotazioni della documentazione contabile della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente indebita indicazione di costi nella dichiarazione fiscale ed evasione di imposta superiore alla soglia di punibilitˆ.
9. Il sesto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non pu˜ dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito
(Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 Ð 01). PoichŽ non risulta che gli imputati avessero chiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena, non possono dolersi del mancato esercizio dei poteri, ai sensi dellÕart. 587 comma 5 cod.proc.pen., da parte della corte territoriale.
Il settimo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
Si osserva che il Tribunale di Lecce aveva disposto la confisca, ai sensi dellÕart. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 del profitto diretto dei reati pari a € 3.595.270,54 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e per equivalente nei confronti degli imputati.
Il giudice dÕappello ha confermato la confisca diretta e per equivalente in relazione ai reati di cui ai capi B) e C) per i quali è intervenuta condanna e ha rideterminato lÕammontare del profitto in € 780.644,25. Ha richiamato il principio espresso da COGNOME ed ha conseguentemente revocato la confisca per equivalente in relazione al reato di cui al capo A) dichiarato prescritto, in quanto commesso in epoca precedente alla entrata in vigore della disposizione normativa; ha revocato la confisca diretta in relazione al medesimo capo A) dichiarato prescritto perchŽ risultato incerto lÕammontare del profitto; ha revocato la confisca in relazione al reato di cui al capo A) per il quale è intervenuta assoluzione.
Contrariamente allÕassunto difensivo, la corte territoriale ha rideterminato lÕammontare della confisca secondo principi di diritto correttamente applicati, nella misura, non contestate, indicata nella sentenza.
11. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso consegue lÕobbligo del pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che Çla parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÈ, alla declaratoria dell’inammissibilitˆ medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchŽ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso il
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME