Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36341 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36341 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ORBASSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e Il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dott.NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31/01/2025, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con cui sono stati condannati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, commi 1 e 2, D.Igs.74/RAGIONE_SOCIALE, per ess avvalsi, nella dichiarazione annuale ai fini dell’IVA, NOME e NOME COGNOME quali amministrat di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME quale rappresentante legale della medesima società, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (capo A); 4 d.lgs.74/RAGIONE_SOCIALE, per aver indicato, nelle mede qualità e in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi, elementi attivi inf quelli effettivi in misura superiore alla soglia di punibilità, nel modello dichiarativo Unic tra il 31/10/2017 e il 15/05/2019 (capo B) e tra il 10/02/2018 e il 15/05/2019 (capo C), modello dichiarativo Unico 2018 tra il 29/01/2019 e il 15/05/2019 (capo D) e nel modello dichiarativo Unico 2017 tra il 25/03/2019 15/05/2019 (capo E); 10 ter d.lgs.74/RAGIONE_SOCIALE, per ave omesso il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del 2017 entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2018 (capo F); GLYPH 10 quater d.lgs.74/RAGIONE_SOCIALE, per aver utilizzato in compensazione in compensazione crediti IVA inesistenti non versando le somme dovute a titolo di imposte e contributi assistenziali e previdenziali (capo G
Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME affida il ricorso ad un unico motivo con il quale deduce vizio del motivazione in relazione all’asserito ruolo di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE Rappresenta che la suddetta qualifica soggettiva è stata esclusa da altro provvedimento giurisdizionale e, precisamente, dal decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Torino sezione Gip, in data 08/07/2024, successivamente alla sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Milano. Il ricorrente, lungi dal rilevare un contrasto tra provvedime giurisdizionali, lamenta vizio della motivazione e travisamento della prova, posto che entramb i provvedimenti hanno attinto al medesimo compendio probatorio, evidenziando che medesima è la qualifica soggettiva contestata al ricorrente in tutti i suddetti procedimenti e medesi compagine sociale. Anche GLYPH l’arco temporale concernente i reati contestati è lo stesso, differenziandosi il procedimento conclusosi con il decreto di archiviazione solo in ordine fattispecie contestata.
Si sostiene che il giudice a quo ha escluso che la valutazione effettuata dal diverso organo giudiziario in una differente sede processuale possa assumere rilevanza, ritenendo, erroneamente, che il materiale probatorio sia diverso, sebbene il fascicolo del pubblico ministe contenente le annotazioni di servizio redatte dalla Guardia di finanza sia stato trasmesso Tribunale di Torino e al Tribunale di Milano, sicché il medesimo materiale probatorio è alla ba
sia del procedimento penale archiviato dal Tribunale di Torino che dell’odierno procedimento penale.
Il ricorso presentato da NOME COGNOME è affidato a tre motivi.
4.1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alla sussistenza dell’ elemento soggettivo dei reati contestati, non essend stata acquisita alcun prova in ordine all’effettiva partecipazione del ricorrente alle con oggetto delle imputazioni; né è legittimo estendere in modo automatico al supposto amministratore di fatto le responsabilità ricadenti sull’amministratore di diritto.
4.2.Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo il giudice d’appello considerato la condotta processuale tenuta dal ricorrente, che ha scelto il rito abbreviato senza alcun intento dilator
4.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione in ordine al quantum di pena applicato a titolo di continuazione, evidenziando che la Corte territoriale ha applicato u pena maggiore di un terzo rispetto a quella irrogata al fratello NOME NOME NOME NOME NOMENOMEafferm centralità del ruolo del ricorrente, centralità solo apoditticamente affermata e che non trova al supporto argomentativo nella parte motivazionale della sentenza, ove il giudice a quo ha valutato le posizioni dei due fratelli COGNOME sempre in maniera indistinta e non individual
Il ricorso per cassazione di NOME è articolato in due motivi.
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente evidenzia la carenza di prova del dolo specific capo all’amministratore di diritto, del tutto privo di . funzioni logistiche, organizzative e gestiohali della società. Evidenzia, pertanto,. di non aver mai esercitato in modo significativo i poteri inerenti alla sua qualifica e alla sua funzione, compresi i poteri di intervento e di con sull’operato altrui, onde impedire la commissione degli illeciti da parte dei gestori di fa dunque, di non essere stato nella condizione di avere consapevolezza delle condotte illecite contestate, materialmente commesse da terzi. Ne segue che l’assunzione della mera carica formale non può essere sintomatica dell’accettazione del rischio di realizzazione di reati da par di terzi.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in ordine diniego delle circostanze attenuanti generiche e lamenta l’eccessiva severità del trattament sanzionatorio.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiarar l’inammissibilità dei ricorsi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato conclusioni scritte, con le quali hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La disamina prende le mosse dal ricorso presentato da NOME COGNOME.
Al riguardo, si premette che, in tema di divieto di “bis in idem”, l’emissione di una sente o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall’esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., non essendo quest’ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l’irrevocabilità (Sez.1, 39498 del 07/06/2023, Rv. 285053).
Nel caso in disamina, condivisibilmente, il giudice a quo ha ritenuto di disattendere quanto affermato dal ricorrente in ordine alla sussistenza del ruolo gestorio nella società RAGIONE_SOCIALE, c sarebbe stata esclusa dal decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Torino in data 08/07/2024 con riferimento ai reati fallimentari contestati al ricorrente nella ves amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, poi fallita nel 2020, nel diverso procedimento pena n. 13674/2024 (che costituisce uno stralcio del procedimento penale più complesso n.4717 del 2022), non configurandosi alcuna violazione del divieto di ne bis in idem. Infatti, il giudice a quo ha evidenziato che non può esservi alcun contrasto tra le valutazioni del medesimo fatto compiute da un organo giudiziario nella sede processuale delle indagini preliminari, sia pure sfociate in un decreto di archiviazione, e le valutazioni effettuate in sentenza all’esito di un accertamento a cognizione piena, posto che il decreto di archiviazione non fornisce alcun principio di prova né sortisce alcun effetto preclusivo, essendo un atto meramente valutativo della mancanza di elementi sufficienti per l’esercizio dell’azione penale, che non ha attitudin passare in giudicato e che è revocabile in presenza di sopravvenienze probatorie. Ciò significa anche che neppure può essere effettuato un confronto tra detto decreto di archiviazione e la sentenza oggetto della presente impugnazione sul piano motivazionnale-probatorio.
Peraltro – evidenzia il giudice a quoil suddetto provvedimento (si osserva: neppure allegato dal ricorrente al ricorso per cassazione) non contiene alcun cenno alla questione sollevata da ricorrente, relativa alla qualifica soggettiva quale amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE essendo stata richiesta ed accolta l’archiviazione del procedimento penale n. 13674/2024 per carenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta.
Tanto premesso, ne consegue, quindi, che le valutazioni del giudice a quo in ordine alla sussistenza dell’elemento fattuale costituito dalla qualifica di amministratore di fatto sindacabili in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della tenuta logico-formale motivazione: profilo oggetto di trattazione comune ai due ricorrenti NOME e NOME COGNOME.
Al riguardo, il giudice a quo ha richiamato le vicende societarie che sono confluite nella costituzione della new co RAGIONE_SOCIALE In particolare, ha evidenziato che la società RAGIONE_SOCIALE è stat costituita nel 2014 al fine di veicolare le aziende della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOMECOGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE in pendenza dell’istan fallimento (le società sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Torino nel 2015 a caus
debiti erariali), entrambe facenti capo ai due fratelli COGNOME, avendo la RAGIONE_SOCIALE pr affitto le aziende e acquistato le rimanenze di magazzino delle suddette due società in modo da mantenere attivi tutti i punti vendita. Evidenzia dunque il giudice a quo che la società RAGIONE_SOCIALE è stata costituita (da NOME COGNOME e dalla sua coniuge NOME COGNOME, già dipendenti d RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) come diretta emanazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, moglie di NOME, e della RAGIONE_SOCIALE, allo scopo di proseguire l’attività commerciale delle suddette due soci di COGNOME NOME e NOME in pendenza dell’istanza di fallimento.
Alla genesi della costituzione della RAGIONE_SOCIALE si aggiunge poi una inequivocabile prov documentale: il patto parasociale stipulato dagli amministratori della RAGIONE_SOCIALE con il qu costoro, nella qualità di soci e amministratori formali, rinunciavano ad ogni pretesa sostanzia sulla società e riconoscevano entrambi i fratelli COGNOME COGNOMEche figuravano come meri dipendenti) quali effettivi titolari dei poteri di gestione della società.
In risposta alla deduzione difensiva volta a ridurre la portata probatoria di tale pat giudice ha altresì richiamato ulteriore documentazione extracontabile acquisita, redatt manualmente dagli amministratori della RAGIONE_SOCIALE, riportante le annotazioni di incassi mensi di due punti vendita da corrispondere ad entrambi i fratelli COGNOME.
Dunque, la genesi della RAGIONE_SOCIALE, il patto parasociale e la correlata documentazione extracontabile – afferma il giudice a quo costituiscono elementi fortemente significativi del fatto che la RAGIONE_SOCIALE, sebbene formalmente riferita ad altri soggetti, fosse affidata fatto alla gestione dei fratelli COGNOME.
Inoltre, la Corte territoriale ha richiamato la trama dei rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e l emittente delle fatture concernenti la fornitura di sacchi di pellet, ossia la società rumena RAGIONE_SOCIALE, nonché le modalità operative della società RAGIONE_SOCIALE, elementi che rivelano in modo inequivocabile la dissociazione tra la gestione formale e quella effettiva; affidata ai COGNOME. In particolare, si specifica che la RAGIONE_SOCIALE era la reale erogatrice delle forniture di pellet fittiziamente eseguite dalle società interposte emittenti le fatture, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, che tuttavia non disponevano di una struttura consona per il commercio del pellets. Il giudice ha quindi evidenziato il ruolo gestorio di entrambi i fr COGNOME anche nella società RAGIONE_SOCIALE, di cui la denominazione RAGIONE_SOCIALE riproduce i nomi di battesimo, e che era stata costituita immediatamente dopo la società RAGIONE_SOCIALE, come emerge dai contatti per gli acquisti allegati ai singoli contratti dalle annotazioni degli i nonché dalle dichiarazioni rese dal COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE, che ne era proprietario e amministratore, che aveva indicato come reali gestori della società i due frat COGNOME, i quali avevano fornito la provvista per la costituzione della società rumen trattavano direttamente gli acquisti e per le vendite del pellets in favore della RAGIONE_SOCIALE
Alla luce dei suddetti elementi, la Corte territoriale ha ritenuto che entrambi i fr COGNOME, senza alcuna differenziazione, fossero i reali ed effettivi gestori della società nonché gli ideatori e domini della filiera delle cessioni mediante lo schema fraudolento della fittizia interposizione delle emittenti al fine di evadere VIVA.
Né, in questa sede di legittimità, il ricorrente ha indicato quali siano gli elementi fa tratti dal medesimo compendio probatorio alla base dei diversi procedimenti penali per reati fiscali, fallimentari e riciclaggio, che il giudice a quo non abbia correttamente valutato o che sia stato travisato. Pertanto, sotto questo profilo, deve ritenersi che il ricorso pecca anch genericità per aspecificità, in quanto non fornisce alcun apprezzabile elemento di novità criti nè si confronta con le argomentazioni svolte nella decisione impugnata, che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identic doglianze difensive svolte in grado di appello.
2.Passando all’esame del ricorso formulato da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME particolare COGNOME primo motivo di ricorso, in ordine alla sussistenza dell’ elemento soggettivo del reato, non essend stata acquisita alcun prova in ordine all’effettiva realizzazione di alcuno degli atti di ge contestati quale amministratore di fatto della società, si premette che soggetto attivo dei re contestati è “chiunque”, e non solo coloro che, in base all’ordinamento tributario, sono tenut presentare una delle dichiarazioni fiscali che costituiscono oggetto materiale delle condotte atti incriminate dagli artt. 2, 3 e 4 d.lgs.74/RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, il novero dei soggetti attivi del rea è circoscritto ai soli soggetti passivi di imposta che sono tenuti all’adempimento degli obbli fiscali, ma comprende anche gli amministratori di fatto, ovvero coloro che esercitano di fat l’amministrazione di un ente formalmente amministrato da altri, i quali rispondono dei reat contestati o quali autori principali o in base alle norme sul concorso di persona del reato, s il profilo morale (nelle forme dell’istigazione o dell’accordo) o anche materiale.
Tanto premesso in via generale, in giurisprudenza si è affermato che, in tema di reati tributari, ai fin í della attribuzióne ad . un soggetto della qualifica di amministratóre “di fatto”, nón occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una signif e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez.3, n 22108 del 19/12/2014, Rv. 264009). Si è anche affermato che la prova della posizione di amministratore di fatto di una società “schermo”, priva di reale autonomia e costituita per esser utilizzata come “cartiera” in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto a evadere le imposte, può essere tratta dall’aver l’amministratore di fatto assunto il ruolo di ideatore e organizza del suddetto sistema fraudolento (Sez.3, n. 20052 del 14/04/2022, Rv. 28320 e Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264009 – 01, nonchè Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaro, Rv. 285881 – 01; Sez. 2, .n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283850 – 01; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279497 – 01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540 – 01).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha indicato gli elementi sintomatici espress dell’inserimento organico del ricorrente, in modo non episodico od occasionale, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale della RAGIONE_SOCIALE, in posizione assolutamente preminente rispetto all’amministratore di diritto, persino q ideatore e dominus del meccanismo fraudolento di interposizione fittizia delle società nell’acquisto di pellets dall’estero e nel commercio del prodotto in Italia. Il giudice, al ri
ha richiamato gli elementi dimostrativi della stabile ingerenza nella vita, nella amministrazi e nella gestione della suddetta società, quali il patto parasociale sottoscritto dagli amministra formali e la documentazione extracontabile riportante la consegna degli incassi, e la coesistenza di interessi tra la RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, inferendo da tali elementi, sotto il profilo soggettivo, il perseguimento in via esclusiva di una finalità evasiva, esse ricorrenti ben consapevoli della inesistenza delle operazioni fatturate e della natura fittizi relativi elementi passivi.
2.2.In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior NOME dopo la riforma dell’art. 62-bi disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 lug 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pe di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interess (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all’assenza di elementi positi evidenziato la condotta spregiudicata, reiterata nel tempo, consistita nella creazione numerose società al fine di creare un sistema fraudolento, con conseguente evasione delle imposte per importi assai elevati.
2.3.Quanto alla terza doglianza, concernente il trattamento sanzionatorio, va ribadito che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. N caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al ruolo di centralità rivestito da NOME nello schema fraudolento, ruolo che emerge anche dalle altre sentenze di condanna pronunciate per reati di riciclaggio, fallimentari e fiscali, in NOME del quale ha ritenuto co proporzionata una pena superiore a quella stabilita per il fratello.
Si precisa, al riguardo, che NOME COGNOME è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Torino n. 8046 del 2022, in relazione a più reati di riciclaggio, ritenuta la continua con fatti giudicati dal Gip di Torino con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen afferenti a una pluralità di reati fiscali e due bancarotte fraudolente nella qual amministratore delle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, alla pena complessiva di anni di reclusione. Il giudice di primo grado, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1 della sen emessa dal Gip del Tribunale di Torino del 10/05/2017 (per bancarotta), in NOME del ruolo centrale assunto dal ricorrente -come riconosciuto dalle menzionate pronunce- aveva applicato per i reati contestati nell’odierno procedimento un aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
mesi tre di reclusione per ciascuno dei fatti di cui agli artt.2 e 4 d.lgs.74/RAGIONE_SOCIALE (c imputazione A, B, C, D), di mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 10 q d.lgs.74/RAGIONE_SOCIALE (capo E ) e di un mese di reclusione per il reato di cui all’art. 10 ter d.lgs.74/ (capo F), per un totale complessivo di un anno e sei mesi di reclusione, in aumento alla pena irrogata con le sentenze richiamate.
Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto condivisibile la determinazione della pena finale effettuata dal primo giudice, pari alla pena di anni sei di reclusione, considerato peraltro gli aumenti disposti in continuazione sono di entità minima.
3.1.Passando all’analisi del primo motivo di ricorso formulato da NOME COGNOME, amministratore di diritto, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Cort secondo cui, in tema di reati tributari, l’amministratore di una società risponde del reato omiss contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia m prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, i mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per l consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a tito di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino” (Sez. F, 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939; Sez.3, n. 14432 del 19/09/2013, Rv. 25868). Si è altresì affermato che la prova del dolo specifico dei reati tributari in capo all’amministratore di dir una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra · questi e l’amministratore ‘di fatto, nell’ambito . dei quali assurnòno decisiva valenza la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha richiamato i pregressi rapporti intercorsi t NOME e i due amministratori di fatto COGNOMECOGNOME COGNOME quanto egli si era prestato a supporta assumendo la carica di amministratore della new co RAGIONE_SOCIALE, prima che le due società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fallissero, fin quando i due COGNOME iniziarono a costruire il compl sistema di veicoli societari ed essendo ben consapevole della macroscopica illiceità dell’attiv svolta e quindi, dei reati fiscali commessi a partire dal 2006.
3.2. Quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo ha richiamato, con motivazione congrua e logica, non censurabile in questa sede, il consistente danno erariale, e affermato che gli aumenti applicati per i reat continuazione di entità minima sono tali non consentire ulteriori riduzioni.
5.1 ricorsi, dunque, sono inammissibili. All’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell’art. cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/RAGIONE_SOCIALE), consegue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 17/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente