Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1805 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1805 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DECIMOMANNU il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
letta la memoria dellé.AVV_NOTAIO, che, nellé.interesse del ricorrente, insiste per kaccoglirnento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione de Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di bancaro fraudolenta documentale, quale amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, dichiara fallita con sentenza del 30 maggio 2013.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che con un unico motivo, denuncia ‘travisamento della prova’ in ordine alla posizione di amministratore di fatto rivestita dal ricorrente. Sostiene che il giudice di grado aveva travisato la prova dichiarativa (riportando ampi stralci dell’atto di appello) e giudice di secondo grado, pur dando atto della correttezza RAGIONE_SOCIALE riflessioni difensive, ha rite di dover confermare la condanna sulla base di altri e ulteriori elementi (sempre dichiarativ non specificati e non emergenti dagli atti. In realtà – secondo la prospettazione difensiva un compiuto esame RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal curatore fallimentare e dagli altri testi escu emerge che nessuno di loro ha qualificato il ricorrente come amministratore della società o come il responsabile della stessa; in realtà, il COGNOME era stato assunto quale direttore commer della società, che è un settore certamente secondario dell’azienda, occupandosi dì reclamizzare il prodotto attraverso il cali center e di organizzare campagne pubblicitarie. Cosicchè, la sentenza impugnata risulta dotata di una motivazione !:;olo apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibilmente proposto.
1.0Itre che manifestamente infondato, il ricorso non risulta autosufficiente, in quanto dedu travisamento della prova senza allegare i verbali RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali che si assumo travisate, producendosi in una non consentita selezione arbitraria RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei te omettendo anche di specificare quali siano gli elementi nuovi ‘erroneamente valutati dal collegi che avrebbero portato all’affermazione di responsabilità del ricorrente e all’attribuzione qualità di amministratore di fatto della società sulla base di ulteriori risultanze istrut avrebbero condotto a una motivazione apparente e suggestiva.
2. Alla fine, emerge che il ricorrente persegue, attraverso il denunciato travisamento della pr l’intento di giungere a una diversa e più favorevole valutazione dei dati probatori, concentrand sul ruolo formale di direttore commerciale del ricorrente, nell’ambito della struttura socie per smentire la testi fatta propria dai giudici di merito della gestione di fatto dell’azienda confrontarsi con gli argomenti utilizzati dalla Corte di appello.
3.Ebbene, la sentenza impugnata ha chiarito come le risultanze istruttorie non fossero riducib agli aspetti censurati dall’appellante, specificando come lo stesso curatore, che pure non avev rinvenuto tracce documentali dell’attività gestoria del COGNOME, aveva anche dichiarato questi si era comportato “come se la società fosse cosa sua”, gli aveva consegnato parte della documentazione contabile, e nello stesso senso si erano sostanzialmente espresse le sorelle COGNOMECOGNOME COGNOME che il ricorrente si era presentato come il loro capo, offrendogli il lavoro; COGNOME – ha ricordato la Corte territoriale – aveva precisato come proprio il COGNOME a
condotto le trattative riguardanti la conclusione del contratto di sponsorizzazione presentandos quale socio della fallita, e non come suo dipendente; in tutto questo, la amministratrice di dir era sconosciuta a tutti gli interlocutori della società, dai lavoratori dipendenti ai fornitori
Neppure è corretto che la sentenza impugnata non abbia sviluppato un giudizio critico rispetto alle deduzioni difensive, specificamente vagliate a pag. 6.
In sostanza, la Corte di appello ha apprezzato l’iter logico della sentenza di primo grado, sia con riferimento al mancato rinvenimento di documentazione bancaria che con riferimento alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione (che solo l’amministratrice di diritto avre potuto sottoscrivere) e di seguito ha enunciato i motivi per i quali il ricorrente è stato ri amministratore di fatto.
6.D’altronde, deve rilevarsi come, a fronte della contestato occultamento RAGIONE_SOCIALE scritture contab per danneggiare i creditori e impedire la ricostruzione del patrimonio societario, la difes concentra esclusivamente nel tentativo di sconfessare la affermata qualifica del ricorrente qual gestore di fatto.
7.A fronte, dunque, di una motivazione conforme ai criteri fissati dall’art. 192 cod. proc. p che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., VI, 8.11.2012, n. 45249, Rv. 254274). La sentenza impugnata è dotata di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, né travisamenti probatori, come detto genericamente dedotti, mentre le critiche del ricorrente all’uso del detto materiale probatorio risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha ope rispettando i parametri della razionalità e completezza.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna d ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugn 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, addì 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore