Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1801 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1801 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PORTO TOLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Letta la memoria delkAVV_NOTAIOo AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia del ricorrente, che, in replica alle conclusioni del PG.,, insiste nei motivi e conclude per kaccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato, tra gli altri, NOME COGNOME, amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 04 2013, colpevole di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata di cui al punto 1 (in essa assorbita la condotta di cui al punto 4, seconda parte) e bancarotta fraudolen documentale, di cui al punto 2, assolvendolo dagli altri reati a scritti in imputazione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO che svolge sei motivi.
2.1. Con il primo, si duole del vizio di motivazione in merito alla qualifica di amministrazion fatto del ricorrente, che la Corte di appello ha argomentato replicando l’iter logico della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le censure difensive, e ignorando le linee guida delineate dalla Suprema Corte per il riconoscimento della figura di amministratore di fatto, avendo mancato di indicare elementi di prova significativi e concludenti dello svolgimento delle funzio direttive, altresì malamente applicando il principio di diritto evocato dalla stessa sente impugnata.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge fallimentare carenza motivazionale con riferimento all’elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Assume la difesa che la Corte territoriale avrebbe omesso di replicare a specifiche doglianze, o comunque fornendo una risposta inadeguata, laddove taccia l’appello di genericità. La Corte territoriale non avrebbe spiegato, con la dovuta precisio il ruolo svolto dal COGNOME nelle tre operazioni immobiliari, che si sono risolte in cospicue pe per la società fallita, né i motivi per i quali esse siano state riconosciute come fraudol inesplicate anche le ragioni della affermata consapevolezza dell’imputato di tale illiceità, te conto che COGNOMECOGNOME come gli altri amministratori, anche formali, della fallita, prestò import garanzie fidejussorie personali. In realtà, le operazioni incriminate erano pienamente lecite, coerenti con l’oggetto sociale, attuate in momenti in cui la società era in bonis. Vengono, quindi, enucleati singoli e specifici elementi fattuali espressivi della tesi difensiva, trascurati o t dalla Corte di appello.
2.3. Con il quarto motivo di ricorso ci si duole del fatto che la Corte non abbia saputo indica con riguardo alla contestata sottrazione alla società di circa 3 milioni di euro, attra pagamenti non dovuti, quale specifica condotta sia attribuibile al ricorrente e quale la somm da lui ‘sottratta’.
2.4. Con il quinto motivo di ricorso, che afferisce alla bancarotta documentale, si denunci travisamento della prova, per la errata interpretazione della testimonianza del commercialista nonché delle dichiarazioni dell’amministratore COGNOME (in sede di esame), e, comunque, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante in merito al dolo specifico.
2.5. Il sesto motivo denuncia violazione di legge in riferimento alla mancata riqualificazione fatti in bancarotta semplice, atteso che le operazioni contestate avevano una origine
imprenditoriale, e corrispondevano a una gestione lecita dell’azienda, con la conseguenza che esse possono rilevare solo sotto il profilo della imprudenza e della irragionevolezza, non del volontà dolosa. Operata tale riqualificazione i fatti sarebbero prescritti.
2.6. Con ulteriore doglianza, si censura il trattamento sanzioNOMErio, che avrebbe dovuto tenere conto dell’assenza dì volontà di danneggiare i creditori, tutti soddisfatti (quelli privilegiat conferimenti personali da parte del ricorrente. La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto carente sotto tale profilo, affidandosi ad affermazioni genericamente adesive al valutazioni del giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso risulta inammissibilmente proposto, perché tendenzialmente rivalutativo delle conclusioni espresse dalla sentenza impugnata, dotata di un congruo corredo argomentatìvo, oltre che manifestamente infondato nelle dedotte violazioni di legge. 1.1. I motivi, già prospettati con l’appello, sono inammissibilmente riproposti in questa sede legittimità, in cui non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto p fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giud merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estende all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una de alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugNOME. Invero, solo l’argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie conte nel provvedimento impugNOME, può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del dir all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Rv. 241214). Il controllo di legittimità deve, cioè, riguardare solo la “giustificazione interna” degli el probatori, attraverso la verifica del corretto collegamento tra premesse e conclusioni, non anch la “giustificazione esterna” attraverso il sindacato sulle massime di esperienza adottate. Non dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemen “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruz complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a forn una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, in implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel l ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado dì superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e dì consentirne la rappresentazione, in term chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’, invec necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudica e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamen incongrua o contraddittoria la motivazione. (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774; conf. Sez. 5 n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
1.2.L’ulteriore premessa che si rende necessaria è correlata alla circostanza che ci si tro difronte a una c.d. conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, ne giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivaziona in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eve ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova (ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. “doppia conforme” postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sed legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appell trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 – dep. 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 2014, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 09/01/2018, Rv. 272018)
2. Fatta tale premessa e venendo a una sintetica disamina dei motivi di ricorso, risul manifestamente infondato il primo, giacchè la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato canone ermeneutico, al quale si è espressamente richiamata (Cass. 5, n. 2502 del 16 dicembre 2022, dep. 2023, n. m.), in tema di elementi individualizzati per la fig dell’amministratore di fatto. E’ noto che la Suprema Corte, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell’amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell’attività in c svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, l’amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all’esercizio concreto delle funzi che dette qualifiche sostanziano, essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso dell estensibilità della disposizione di cui all’art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i reati so equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dal legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla f ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 del 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363). Sarebbe, infatti, irrazionale e in contrasto con l’interesse prote dalla legge che fosse escluso dall’obbligo della lealtà e della correttezza nell’espletamento de funzioni gestorie, chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le f inerenti alla stessa, con la piena connivenza degli organi societari. (Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967, Rv. 105115).
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha, altresì, chiarito che l’amministratore di fatto risponde a ti autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario del norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggett l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevant a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova de gestione della società da parte dell’amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/199 Rv. 215878), sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società che giurisprudenza di legittimità ha enucleato nel conferimento di deleghe in settori fondamental della attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria costante assenza dell’amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest’ultimo da parte de dipendenti. ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273).
2.1. A tali coordinate si è attenuto il Giudice territoriale, che ha chiarito «l’effettivo titolo da cui discende la sua responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta», correlato alle pacifiche circostanze che COGNOME abbia riconosciuto che era stato lui a volere che la RAGIONE_SOCIALE fosse detenuta da una società di diritto inglese ( sent. trib, pg. 26), di avere portato il commercialista società; che egli abbia fatto scelte operative, anche coordinandosi con altri imprendit (NOME COGNOME); la Corte di merito si è, inoltre, riferita a quanto dichiarato dal cur che ha attestato che egli (insieme al COGNOME, non ricorrente) avesse disposto i pagamenti effettuati in relazione all’operazione RAGIONE_SOCIALE San Siro sia a favore di Pegaso che di quelli non dov a favore di CGF. Posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, «ai fini della qualifica di amministratore di fatto può rilevare anche un unico atto particolarmente significativo e c tale può essere anche la decisione, cui l’amministratore formale si sottometta, di interromper l’attività imprenditoriale e sospendere qualsiasi annotazione contabile, tuttavia siff circostanza deve essere dimostrata o ricavabile dalle risultanze probatorie», nel caso di specie, sono, invece, plurimi gli elementi individuati dalla Corte di appello che attestano l’attivi COGNOME e risultano espressivi di una intera gestione, in tal senso rilevando anche sia il dat non solo formale – che presso un locale della figlia del ricorrente vi fosse la documentazio (incompleta) della società, che quello della gestione concreta dell’appalto all’impresa RAGIONE_SOCIALE
3. Sono manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, con i quali la Difes ricorrente lamenta di non aver ricevuto risposta, o comunque, che essa non sia stata adeguata rispetto a specifiche doglianze, laddove la Corte di appello ha tacciato l’atto di appel genericità. Invero, anche in questo caso, il ricorrente non si misura con la motivazione del sentenza impugnata che, invece, non si è limitata a stigmatizzare la genericità del gravame, giacchè ha precisato che trattasi della reiterazione di censure già avanzate in primo grado adeguatamente valutate dal Tribunale.
3.1. In sintesi, risultano illustrate in maniera chiara e precisa il ruolo del COGNOME, le rag le quali è stata riconosciuta la natura fraudolenta delle operazioni, e come vi fos consapevolezza dell’imputato di tale illiceità. Si legge già nella sentenza di primo grado, inf che la cessione del compendio di Busto Garofalo alla RAGIONE_SOCIALE, senza conteggiare tutti i costi sostenuti per il cantiere registrati a bilancio e senza trasferimento del m 347.623 euro, è stata “funzionale a mantenere in capo alla fallita i debiti e a far confluire nell’a società solo i ricavi”; d’altro canto, il curatore aveva rilevato come parte degli assegni emessi a fronte della fattura della Pegaso erano stati incassati dallo stesso COGNOME ( pg. 21 se tribunale). Analoghe modalità distrattive avevano caratterizzato anche l’operazione RAGIONE_SOCIALE San Siro, con pagamenti non dovuti in favore della RAGIONE_SOCIALE – altra società del gruppo – di olt cinquecentomila euro, così come la mancata riscossione di crediti per le vendite di Ossona, concludendo il Giudice di primo grado come” nell’insieme, queste azioni, non possono qualificarsi come imprudenti o negligenti, come frutto di investimenti che non avevano avuto il successo sperato. …Le perdite accumulate da RAGIONE_SOCIALE non possono ascriversi al normale rischio imprenditoriale ma appaiono come la conseguenza di una pluralità di atti che hanno impoverito ciascuno direttamente il capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE…La cessione di beni senza corrispettivo, la mancata riscossione dei crediti della fallita, i ripetuti pagamenti non dovuti …risultavano a pregiudizievoli “.
3.2. Da qui la evidente infondatezza anche del sesto motivo di ricorso, laddove invoca l riqualificazione ai sensi dell’art. 217 L.F.
3.3. Quanto alla deduzione difensiva incentrata sulle fidejussioni personali prestate anche dal ricorrente, i Giudici di merito non hanno mancato di rilevare come esse non assumessero rilievo ai fini delle singole operazioni, e come l’elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale ( do generico) non possa ritenersi eliso dalle garanzie personali prestate, sottolineando come l’impoverimento della fallita sia ascrivibile a un più ampio piano distrattivo e dissipativo pr qualsivoglia giustificazione.
3.4. Ritiene, dunque, il Collegio che, a fronte di un congruo sviluppo argomentativo, non affli da patenti illogicità, la Difesa formula generiche censure in punto di erronea valutazione de prova (in doppia conforme), restando silente rispetto a condotte omissive relative al recuper credito in favore della società o a pagamenti non dovuti da parte di COGNOME nei confron dell’appaltatore COGNOME.
Non ha pregio neppure il quarto motivo, che oblitera il dato, emergente dalle sentenze conformi di merito, che la condotta contestata all’imputato abbia natura concorsuale e che l’intera sentenza chiarisce come al COGNOME sia attribuibile una piena co-gestione delle socie coinvolte, e che hanno avuto rapporti con la società fallita. Non si tratta, quindi, di declin affermazione di responsabilità in riferimento alle singole condotte distrattive, o comunque attribuire una sola parte di esse, essendo contestata al COGNOME l’intera gestione della socie attuata in concorso con gli altri imputati. D’altronde, in sintonia con tali valutazioni, g
giudici di merito hanno ritenuto che gli amministratori di diritto fossero delle mere ‘tes legno’, all’oscuro di quanto avvenisse nella compagine societaria a opera dei gestori di fatto 5. E’ del tutto infondato anche il quinto motivo, che omette il dovuto confronto con la sentenz impugnata, la quale ha chiarito come COGNOME fosse proprio uno dei referenti del consulente contabile anche dal punto di vista amministrativo; in ogni caso, a fondare la affermazione d responsabilità del ricorrente anche per la bancarotta documentale, la sentenza ha dato conto dell’ampia sua ingerenza gestoria nella vita della società, laddove la Corte di appello sottolineato come le modalità della condotta e l’omessa tenuta delle contabilità proprio ne periodo di maggiore criticità diano conto della scelta deliberata degli amministratori e particolare, per il suo ruolo operativo, proprio del COGNOME ( pg. 26). 5.1. Inammissibile la doglianza afferente al dolo specifico della bancarotta documentale prospettata solo dinanzi al Giudice di legittimità ( stante il riferimento assolutamente gene all’elemento soggettivo, di cui si legge nell’atto di appello a pg. 31 e ss.); olt manifestamente infondata, ove si consideri il consolidato orientamento, affermatosi in tema d bancarotta fraudolenta documentale, secondo cui l’occultamento delle scritture contabili – pe la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma loro omessa tenuta – costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 2 comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, i quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Se Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto riferimento sia alla circostanza che la documentazione contabille era stata consegnata solo in parte al curatore, sia alle annotazioni scorrette sul bilancio, relative a costi non imp alla fallita, tanto che il curatore ha recuperato i bilanci attraverso il registro delle rivolgendosi ai notai per il recupero di atti mancati, ma la documentazione reperita non g consentiva di effettuare una piena analisi economica di ciascuna operazione immobiliare ( cfr. pag. 5 della sentenza). La condotta riconducibile alla irregolare e parziale tenuta dei libri e scritture contabili, come si è detto, richiede , per la sua integrazione è richiesto, sotto i soggettivo, il dolo generico. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
6. Le doglianze afferenti al trattamento sanzioNOMErio, risultano prospettate, a fronte di doppia conforme, solo dinanzi al Giudice di legittimità, stante la sintetica formula conten nell’atto di appello, e comunque, senza raffronto con la motivazione del Tribunale che nell’individuare una pena di poco superiore al minimo edittale, riferendosi ai criteri legali all’art. 133 cod. pen., ha fatto leva sul pregnante ruolo gestorio del ricorrente e sui prece penali. Motivazione del tutto adeguata, dal momento che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazi sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. peri, con espressi tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità
del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliat spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugn 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22 novembre 2023 I Consigliere estensore