Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26893 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
avverso la sentenza emessa il 27/09/2023 dalla Corte d’appello di Torino;
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Magnago il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME;
lette le conclusioni formulate dal P.M. nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avvers sentenza della Corte d’appello di Torino che ha confermato la decisione con la quale i Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al del di bancarotta fraudolenta documentale, perché, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE” nel periodo da febbraio – marzo 2010 e fino alla dichiarazione d fallimento, distruggeva o sottraeva le scritture contabili obbligatorie allo scopo di procu sé o ad altri un ingiusto profitto con pregiudizio dei creditori, rendendo impossib ricostruzione del movimento degli affari della stessa.
La difesa articola due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha riconosciuto all’imputato la di amministratore di fatto in assenza di prove in merito all’attività gestoria svolta dallo ponendo a base della propria decisione la ricostruzione, meramente congetturale, delle vicende societarie resa dal curatore.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. pr pen. per inosservanza di legge penale e per vizio di motivazione, lamenta la mancata concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penal dai quali lo stesso è gravato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Manifestamente infondato è il primo motivo.
La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalist alla stregua di specifici indicatori, individuati rapportandosi non soltanto alle qualifiche rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in ess adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, COGNOME, Rv 268273; GLYPH Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv, 277540; GLYPH Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279497), ma anche alle concrete attività dispiegate i riferimento alla società, riconducibili a indici sintomatici, quali la diretta partecipaz gestione della vita societaria, l’identificazione nelle funzioni amministrative da par dipendenti e dei terzi, l’intervento nella scelta delle strategie societarie, la cui decl presuppone la valutazione dell’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri iner alla qualifica o alla funzione, non necessariamente riconducibili all’esercizio di tutti i pot dell’organo di gestione, quanto, piuttosto, a una apprezzabile attività di gestione.
La prova della posizione di amministratore di fatto, pertanto, esige l’accertamento di eleme che evidenzino l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fas della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale – rapporti c dipendenti, i clienti o i fornitori – e, dunque, in ogni settore gestionale della società, produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare.
2.1 Nella sentenza in verifica, con motivazione logica e argomentata, la corte territorial individuato, quali indicatori dell’effettiva riconducibilità all’imputato dei poteri ge fallita:
la relazione redatta dal curatore fallimentare, nella quale si dava atto del sistema con il più società, tra le quali la fallita, gestite sempre «dalle stesse persone», subentravano all’altra, sicché la prima veniva abbandonata nel momento in cui iniziava «ad andare male» per far posto alla seconda, nonché del mancato rinvenimento di gran parte della documentazione contabile e della lacunosità di quella rinvenuta, insufficiente a consentire gli adempim fiscali e civilistici;
le dichiarazioni rese dai testi dalle quali risultava che la documentazione conta frammentaria e insufficiente, era stata «ammassata» nei locali della società per un cer periodo, per poi essere prelevata dal figlio dell’imputato, portata altrove e mai più ritr all’evidente scopo di ostacolare la ricostruzione della gestione economica della società a dan dei creditori.
2.2 Sono queste argomentazioni che soddisfano l’impianto accusatorio sia perché dotate di sufficienti indicazioni in merito agli elementi di fatto sulla base dei quali è stata rico all’imputato la veste di gestore di fatto dell’ente, sia perché rispondenti alle sollec contenute nel motivo di ricorso.
Nell’iter logico della sentenza, invero, risultano congruamente e logicamente approfonditi vaglio e la ricerca di elementi di appoggio che consentono di comprendere perché sia stata attribuito all’imputato il ruolo di amministratore di fatto.
Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso.
3.1 La concessione delle circostanze attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato negli s limiti necessari a fare emergere in maniera sufficiente il pensiero del giudice in m all’adeguamento della pena concreta alla vicenda e alla personalità del reo.
3.2 Nel caso di specie, l’oggettiva gravità dei fatti e i precedenti penali dai quali l’im gravato sono stati esplicitamente ritenuti decisivi ai fini del diniego delle attenuanti gen con una valutazione che attiene al merito del giudizio e che, essendo nel complesso adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità.
Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2024.