Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35821 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35821 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Fiamignano il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 4 marzo 2025 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, che, nell’interesse del ricorrente, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata, per quel che rileva in questa sede, solo in termini di trattamento
sanzionatorio irrogato al ricorrente), ha ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e per operazioni dolose perché, nella sua qualità di amministratore (prima di diritto e poi solo di fatto) della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 10 aprile 2018), avrebbe distratt immobilizzazioni materiali e crediti per oltre 650 mila euro, sottratto l documentazione contabile al fine di recare pregiudizio ai creditori e concorso a causare il fallimento della società omettendo sistematicamente il pagamento delle imposte. Con le aggravanti di aver cagionato un danno di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta.
Il ricorso è proposto nell’interesse dell’imputato e si compone di tre motivi d’impugnazione.
2.1. Il primo attiene al rigetto della proposta di concordato, formulata con il consenso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, e alla connessa valutazione d’incongruità della pena prospettata dalla Corte territoriale, priva, sostiene la difesa, di una real motivazione in ordine ai plurimi elementi posti a fondamento della proposta stessa (le condizioni sanitarie e l’età dell’imputato; il corretto adempimento da parte della società, in tutti gli anni precedenti, di tutti gli obblighi di legge; l’insinuazi passivo di un solo dipendente).
E il medesimo vizio di motivazione inficerebbe, continua la difesa, anche la giustificazione posta a fondamento del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in conflitto con quanto posto a fondamento della riduzione del trattamento sanzionatorio, alla quale la Corte stessa è comunque giunta.
2.2. Il secondo attiene all’esercizio (in fatto) di funzioni gestorie da parte del ricorrente, erroneamente ritenute dalla Corte territoriale, sostiene la difesa, alla luce della sola sottoscrizione della dichiarazione fiscale trasmessa telematícamente (in realtà dovuta alla mancata comunicazione al consulente dei dati del nuovo amministratore) e dell’incoerente riferimento alle dichiarazioni rese della moglie e dallo stesso imputato (in realtà riferite al periodo nel quale i ricorrente aveva formalmente le funzioni gestorie).
2.3. Il terzo, in ultimo, attiene alla sussistenza dell’elemento soggettivo (di tutti i reati contestati), desunto, sostiene la difesa, senza considerare le plurime omissioni nelle quali è incorso il curatore (nel non escutere il nuovo amministratore e nel non rinviare l’escussione del ricorrente nonostante la documentazione medica inviata) e, comunque, quanto da quest’ultimo riferito sull’esistenza di condotte penalmente rilevanti e sulle cause del fallimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.
2. Il primo motivo è inammissibile.
La difesa censura, per come si è detto, il rigetto della proposta di concordato, formulata con il consenso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Ebbene, l’ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello non è ricorribile per cassazione. In questi termini, componendo un pregresso contrasto, le Sezioni Unite di questa Corte con la decisione resa all’udienza del 10 luglio 2025 (Informazione provvisoria n. 11 del 2025, Bira). La censura afferente al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. è indeducibile in quanto genericamente formulata, perché non si confronta con le specifiche argomentazioni offerte dalla Corte territoriale che, nell’escluderle, ha dato atto della particolare gravità della condotta e, con essa, dell’elevato debito erariale accumulato e della totale assenza di assenza di attivo.
D’altronde, il riconoscimento delle circostanze generiche presuppone l’esercizio di un potere discrezionale, riservato, logicamente, al giudice del merito, insindacabile in questa sede ove logicamente e coerentemente motivato. E, in concreto, la motivazione è congrua e non contraddittoria e il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., l’elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, anche senza la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
Il secondo motivo è infondato e, comunque, attiene ad una circostanza che, nell’economia complessiva dei fatti contestati, è irrilevante, in quanto le condotte contestate si sono consumate tutte nel periodo di gestione anche formale del ricorrente.
Va premesso che, sotto il profilo processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, deo. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di u apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Rv. 224948; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Rv. 234254).
Ciò considerato, i giudici di merito hanno individuato una pluralità di indici logici e fattuali, estrapolati dalle fonti probatorie (specificamente indicate),
assoluto valore sintomatico della qualifica di amministratore di fatto rivestita da ricorrente.
In particolare:
-il ruolo di mero prestanome rivestito dal coimputato COGNOME, pluripregiudicato, privo di qualsiasi competenza in materia imprenditoriale, intervenuto alla fine della vita della società ormai avviata al fallimento, che sarà di lì a poco detenuto, che non ha compiuto mai alcun atto di gestione della società, mai reperito neanche dal curatore, con cariche sociali in altre sette società;
il ruolo dominante svolto dal COGNOME, che aveva amministrato la società fino alla cessazione dell’attività e che aveva accumulato il debito fiscale di oltre un milione di euro;
la trasmissione, alla data del 2016, della dichiarazione dei redditi 2015, certamente non riconducibile al COGNOME, mero prestanome, che non aveva nemmeno comunicato il mutamento del soggetto titolare del diritto di sottoscrizione del modello;
le dichiarazioni rese dalla COGNOME, moglie del COGNOME, secondo la quale era stato sempre il marito a gestire la società, mentre lei stessa neanche conosceva il COGNOME;
la titolarità del pegno risalente al 2010, che non fu mai revocato, anche dopo la cessione delle quote della società.
la mancanza di un verbale di consegna della contabilità al COGNOME.
Ebbene, a fronte di tali analitiche argomentazioni, la difesa si limita (senza, peraltro, neanche allegare, in violazione del principio di autosufficienza, il relativ mezzo di prova) a dedurre circostanze che, in quanto afferenti al contenuto delle dichiarazioni rese dai testi esaminati in dibattimento o all’apprezzamento di un singolo elemento probatorio, si risolvono in una censura non già della motivazione offerta dai giudici di merito nel provvedimento impugnato, ma della valutazione delle fonti di prova utilizzate, peraltro, attraverso un’indebita parcellizzazione de complessivo impianto argomentativo indicato nella sentenza impugnata (neanche censurato in tutti i suoi profili).
La censura non considera, tuttavia, come la possibilità di verificare la conformità allo specifico atto (anche a contenuto probatorio) della rappresentazione che di esso offre la motivazione del provvedimento impugnato (consentita dalla nuova formulazione dell’art. 606 cod. proc. pen.), non permette di estendere l’ambito di cognizione di legittimità ad una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove: ogni questione che postuli una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti si pone fuori dal perimetro del vizio deducibile (Sez. 1, n. 42369 del 16
novembre 2006, Rv. 235507; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272324), atteso che la selezione dei dati ritenuti rilevanti (all’interno d singolo mezzo di prova e, complessivamente, alla luce dell’intero materiale probatorio raccolto) e la conseguente attribuzione di uno specifico significato probatorio è attività riservata al giudice di merito, insindacabile in sede d legittimità se sorretta da motivazione logica e coerente con ì dati processuali.
Il terzo, in ultimo, è indeducibile in ragione dell’evidente genericità dell formulazione. La difesa, per come si è detto, censura la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo (di tutti i reati contestati), da un canto, senza sostanziare l’affermazione indicando le ragioni (in fatto e in diritto) in ipotesi fondanti prospettazione offerta e, quindi, precludendo a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato richiesto (tanto più in considerazione delle individual peculiarità di ciascuna fattispecie contestata, diversamente strutturata sotto il profilo soggettivo); dall’altro deduce circostanze del tutto irrilevanti, quali asserite omissioni nelle quali sarebbe incorso il curatore (le quali, seppur esistenti, non elidono di certo l’accertata sussistenza delle condotte poste in essere dal ricorrente) o le valutazioni da quest’ultimo offerte in ordine alla ritenu (in)sussistenza di condotte penalmente rilevanti (mera irrilevante apprezzamento del curatore).
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 ottobre 2025
II Cònsiqliere estensore
Il Presidente