Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15329 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15329 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERNI il 11/12/1977
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39518/24 Udienza del 26 marzo 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, che ha confermato la condanna di primo grado per il reato d bancarotta da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di le gge e vizio motivazione poiché si sostiene che la sentenza di appello abbia erroneamente ri:enuto provata la responsabilità penale dell’imputato attribuendogli un ruolo gestorio nella soc età, sulla di dichiarazioni testimoniali non logiche coerenti e attendibili – è manifestam ante infon giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione ) rivalutaz degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con qu !lie del g del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le c , impete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elemen i di fa a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservat; al giudi merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una divers per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U n. 22242 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/20(0, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono prec use al Giudic di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisior e impug l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valuta7 one dei fat indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mic liore capac esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del Oz /11/2020 dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunz e che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 23370; Sez. 1, n 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta violazione i: i legge e v di motivazione laddove la Corte di merito ha ritenuto che l’imputato ricopri ;se il ruo amministratore di fatto della società, pur mancando in realtà elementi concreti (: sintomatic questa funzione – è manifestamente infondato poiché la Corte di Appello ha a leguatamente motivato sul punto. La Corte ha sottolineato, infatti, che la qualifica di annminis ratore di di una società non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestioni; , ma fine si ritiene sufficiente una significativa e continua attività gestoria svolta in m occasionale (cfr. pag 44 della sentenza impugnata). Ne consegue che la Corte di merito, nel valorizzare i dati indicativi della qualità di amministratore di fatto della fall ta i ricorrente e nel trarne le conclusioni in termini di sussistenza della qualifica sogg.Civa, ha buon governo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova delli posizione amministratore di fatto non postula la verifica dell’esercizio di tutti i poteri gesto i conne carica, ma si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inseriment; i organico
soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativ , produtti commerciale dell’attività della società ovvero in qualunque settore gestionale cl detta atti
sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, il :he costit
OVE
oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, sostenuta da
congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 dep. 201v, COGNOME Rv.
269101; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273, COGNOME; Sez. 5, n. 35249 del
03/04/2013, COGNOME e altro, Rv. 255767)..
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sppse processual e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2025
Il consigliere e COGNOME nsore COGNOME
Il Presidente