Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4271 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4271 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA NOME NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA NOME NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla quantificazione della pena per COGNOME NOME e COGNOME NOME; inammissibilità nel resto.
Udito il difensore, avvocato NOME COGNOME, che si riporta ai motivi ed insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bologna nelle forme del rito abbreviato, rideterminava la
pena infitta a NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, riconosciuti responsabili in concorso tra loro del delitto a loro ascritto al capo a) n. 1 dell’imputazione, contestato inizialmente come bancarotta fraudolenta documentale , riqualificato nel delitto di cui all’art. 217, secondo comma, legge fall.; del delitto di cui al capo a) n. 2, per aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose attraverso l’emissione di fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti e per la stipulazione di illeciti contratti di finanziamento e di apertura di linee di credito presso diversi istituti di credito; e del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo c), tutti commessi nelle loro rispettive qualità di socio ed amministratore unico per il RAGIONE_SOCIALE NOME, e di soci occulti e amministratori di fatto per NOME COGNOME e NOME COGNOME, della fallita società ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Il ricorso per NOME COGNOME COGNOME è affidato a un unico, articolato motivo, che deduce nullità della pronuncia per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo c) della rubrica. La sussistenza del reato contestato sarebbe infatti stata affermata esclusivamente sulla mancanza di contratti e documenti di trasporto tra le parti, senza considerare gli elementi probatori che avrebbero dimostrato l’effettiva esistenza e operatività delle società coinvolte.
La motivazione sarebbe viziata da travisamento della prova, poiché la Corte di appello avrebbe confermato l’inesistenza delle operazioni dalla sola mancanza di documentazione contrattuale ignorando gli elementi probatori che avrebbero dimostrato l’effettiva esistenza delle società coinvolte, la loro operatività concreta e il fatto che in altri rapporti commerciali non contestati sarebbero mancati contratti formali.
La motivazione sarebbe apparente e illogica poiché la Corte avrebbe dedotto l’inesistenza delle operazioni da un elemento non necessariamente indicativo quale la mancanza dei contratti. Mancherebbe dimostrazione dell’effettiva inesistenza delle operazioni, non ricorrendo i relativi elementi sintomatici, poiché la RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto una sede operativa effettiva, avrebbe regolarmente svolto attività commerciale ed avrebbe avuto la capacità tecnicostrutturale per realizzare le prestazioni fatturate. La motivazione, sul punto, sarebbe anche intrinsecamente contraddittoria, poiché da un lato riconoscerebbe tali elementi e dall’altro afferma l’inesistenza delle operazioni contestate. Le società interessate avrebbero avuto un oggetto sociale compatibile, avrebbero disposto di sede operativa effettiva, avrebbero posseduto la capacità tecnico-strutturale necessaria e sarebbero state regolarmente operative. Sarebbero stati violati i principi sull’onere probatorio in capo all’accusa, poiché non avrebbe fornito elementi concreti e positivi dell’inesistenza delle operazioni limitandosi a rilevare la mancanza di documentazione contrattuale, già censurata come non univoca oltre che non richiesta dalla legge per la validità delle operazioni contestate e già non presente in altri rapporti non contestati.
3.Il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME si compone di cinque motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione poiché secondo la Corte l’affermazione di responsabilità degli imputati non sarebbe fondata sulle dichiarazioni del RAGIONE_SOCIALE ma ciò non corrisponderebbe al vero; la censura formulata con l’atto di appello sull’attendibilità di costui e del COGNOME avrebbe dovuto essere attentamente vagliata. Inoltre sarebbero state travisate e respinte senza adeguata motivazione le doglianze mosse dalla difesa con riferimento alle individuazioni fotografiche, da cui non si potrebbe far discendere l’accertamento della gestione di fatto della società da parte dei due ricorrenti. Dai verbali di RAGIONE_SOCIALE si traggono contenuti incompatibili con la certezza dell’individuazione dei ricorrenti in veste di complici del RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché il Giudice avrebbe tratto, in violazione delle norme costituzionali ed europee e dei principi generali del processo penale e dell’art. 64 cod. proc. pen., elementi o indizi di prova a carico dei ricorrenti desumendoli dalla loro scelta di non rendere dichiarazioni.
3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe erroneamente attribuito la valenza di attività gestoria e/o partecipazione alle attività della società ad una mera presenza fisica dei ricorrenti in alcuni luoghi, omettendo di chiarire la rilevanza di tale presenza sotto il profilo del concorso nel reato, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
3.4. Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della sussistenza dell’elemento soggettivo. Tutti i reati contestati richiederebbero infatti il dolo specifico quale elemento soggettivo, ma quanto emerso dalla pronuncia impugnata farebbe riferimento sempre e solo all’asserita presenza fisica dei ricorrenti, sicché mancherebbe qualsiasi condotta da cui desumere l’elemento soggettivo richiesto.
3.5. Il quinto ed ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la Corte, pur accogliendo il motivo d’appello che aveva riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, definito in primo grado con un giudizio di equivalenza, avrebbe calcolato la pena base applicando nuovamente le circostanze attenuanti generiche bilanciate in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, rendendo dunque non comprensibile in che modo il motivo di appello sarebbe stato accolto o meno. Un calcolo corretto avrebbe consentito, quantomeno per NOME COGNOME, la concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Considerato in diritto
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile, mentre quello di COGNOME NOME e COGNOME NOME è parzialmente fondato, per quanto di ragione.
Non si è ritenuta accoglibile l’istanza di differimento del processo formalizzata dal difensore di COGNOME NOME.
1.1. L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912).
Almeno uno degli indicatori tracciati dalla decisione del massimo consesso nomofilattico di questa Corte non è stato affrontato, l ‘indispensabile rappresentazione dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., tanto nel giudizio di Cassazione , quanto nel processo che si è valutato di preferire nell ‘adempimento de i doveri professionali ( ex multis , sez. 6, 18/11/2014, n. 47584; sez. 3, 12/05/2014, n. 19458).
2.La difesa di COGNOME NOME ha articolato un unico motivo di ricorso, sostanzialmente concentrato sul presunto vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., che vulnererebbe l’affermazione di colpevolezza in relazione al delitto di cui all’art. 8 del D. lgs. n. 74 del 2000.
2.1. La ragione di censura è in primo luogo generica, perché carente di confronto con le argomentazioni espresse, sul punto, dalle sentenze di merito in doppia conforme sulla responsabilità, in un contesto nel quale la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro).
L’inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali sottese all’emissione delle fatture contestate nell’editto accusatorio attiene alle annualità 2017 e 2018, nel corso delle quali la di poi fallita RAGIONE_SOCIALE è risultata inoperante e del tutto priva di strutture, beni strumentali (macchinari e automezzi di trasporto) e di personale dipendente funzionali all’esecuzione delle forniture di beni e servizi indicati nei documenti contabili ‘attivi’ , emessi per cifre imponibili particolarmente ragguardevoli ma di singolare genericità di contenuti (pag.6 primo grado); non ha tenuto le scritture contabili dalla fine del 2017 e non ha più depositato i bilanci dalla fine del 2016 alla data di fallimento. L’analisi degli stati patrimoniali del 2015 e del 2016 ha evidenziato una esposizione debitoria ingravescente nei confronti degli istituti di credito e dei fornitori ma, simmetricamente, un incremento dei crediti a fronte di un fatturato particolarmente elevato; dati sintomatici, sotto il profilo logico, dell’artificiosa creazione di posizioni creditorie volte ad accreditare la credibilità dell’ente nei rapporti con gli istituti di
credito (pag. 3 primo grado). Ancora, la gran parte degli interlocutori commerciali della fallita era rappresentata da evasori totali e/o imprese dichiarate fallite (pag. 4 primo grado), i cui referenti, auditi in fase d’indagini preliminari, ‘non ricordavano e/o non sapevano attestare gli avvenuti acquisti/cessioni e non sapevano ricostruire le vicende’; in taluni casi, ancora, si era accertata la ‘doppia’ numerazione di fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, riportanti tuttavia importi, date e prestazioni differenti (pag. 7 sent. appello).
Orbene, alla rilevanza, solidità e convergenza degli elementi indiziari così valorizzati, l’atto di ricorso, non disdegnando ridondanze e passaggi tralatizi, contrappone improduttive note di dissenso, che, per un verso, tendono a svalutare la portata del mancato reperimento di documenti contrattuali, senza considerare che tale indicatore, pur significativo, è soltanto uno della pletora di evidenze probatorie illustrate nel duplice elaborato di merito; e, per altro verso, sono accompagnate dalla citazione di brandelli dei verbali delle sommarie informazioni rese da taluno dei responsabili delle società clienti della fallita, il cui contenuto non soltanto non collide con l’impianto espositivo delle decisioni in rassegna, ma ne costituisce conferma, lì dove offre contezza della vaghezza delle risposte e dell’imbarazzo palesato dalle persone sentite a riguardo della ricostruzione delle relazioni commerciali, di entità cartolarmente non indifferente, intercorse con la società fallita.
A tal proposito, occorre osservare che il motivo di ricorso si rivela, altresì, manifestamente infondato, perché in stridente contrasto con gli esiti probatori illustrati dalle sentenze di merito.
3.I primi quattro motivi del ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che possono essere trattati congiuntamente perché relativi a questioni strettamente connesse, variamente inammissibili per irricevibilità e genericità, non colgono nel segno.
3.1. Il primo motivo, che ha dedotto travisamento della prova con riferimento alla valenza probatoria attribuita ai verbali di riconoscimento fotografico degli imputati, redatti in fase d’indagine preliminare, è innanzitutto geneticamente inammissibile. Questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis , Sez. 2, n. 29707 dell’08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316- 01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 25557701). E’, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ( ex multis , sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv.270627).
Il profilo sostanziale dell”incertezza’ e dei connotati ‘dubitativi’ delle ricognizioni informali e, comunque, della rispettiva valenza probatoria, non è stato invero affrontato dai motivi di appello, che -come del resto riportato nel loro riepilogo, a pag. 8 della sentenza impugnata -si sono appuntati esclusivamente sulla natura processuale degli atti di individuazione fotografica in quanto, in tesi difensiva, meri ‘atti di indagine’ , privi ab origine di significato dimostrativo.
3.2. Sotto altro profilo, mette conto sottolineare , perché di rilievo nell’analisi delle ragioni confutative dell’atto d’impugnazione, che gli errori logici e di fatto che inficiano alcuni degli argomenti enunciati nella motivazione di una sentenza non valgono a determinare l’annullamento della stessa quando la decisione sia giustificata in modo adeguato da altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati (sez.5, n. 37466 del 22/09/2021, COGNOME NOME, Rv. 281877; sez.1, n. 604 del 02/05/1967, COGNOME, Rv. 105773; sez.5, n. 2128 del 13/01/1978, COGNOME, Rv. 138077); e che, nel caso in cui la decisione di un punto della sentenza del giudice del merito sia giustificata in base ad una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere, da sola, la pronuncia, il ricorso per Cassazione, per poter far conseguire al ricorrente il risultato pratico dell’annullamento della sentenza impugnata, deve investire, con specifiche censure, tutte e ciascuna di tali ragioni, giacché l’omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso riguardante le altre (sez.1, n. 14384 del 17/11/1986, COGNOME, Rv. 174679).
Orbene, è certo vero che la Corte d’appello abbia impropriamente pretermesso (pag.8) le critiche mosse dalla difesa alla pregnanza dimostrativa delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME al curatore del fallimento, riportate e poste in rilievo come prova a carico dal primo giudice, ma il contenuto del ricorso omette di confrontarsi compiutamente con gli altri elementi, ritenuti decisivi, enunciati dagli elaborati del duplice grado di merito (ed in particolare della prima sentenza, con la quale il ricorrente non può rinunciare a misurarsi ove sia consentita una lettura congiunta della c.d. doppia conforme sulla responsabilità) come, in primo luogo, l’apporto informativo di COGNOME NOME, personaggio ‘chiave’ nella cura del trasferimento della RAGIONE_SOCIALE in capo al nuovo management , che in sede di interrogatorio delegato, nel dar conto delle ragioni di un controllo su strada del 9 febbraio 2018 (dopo il passaggio delle quote societarie della fallita), ha indicato in NOME NOME e NOME NOME i ‘nuovi gestori dell’azienda’ insieme a RAGIONE_SOCIALE (pag. 6 sentenza di primo grado) .
A tale significativo dato probatorio, sono affiancate le altre emergenze messe in risalto dalla Corte territoriale, poggiate essenzialmente sui contributi testimoniali e sui riconoscimenti fotografici eseguiti da più persone informate nella fase investigativa, ad un tempo valorizzabili come indizi autonomi e come riscontri estrinseci alle rivelazioni del correo nella prospettiva di cui all’art. 192 comma 3 cod. proc. pen., in sintonia con quanto sottolineato dal primo giudice (pagg. 4-5 sentenza di primo grado). A tal proposito, viene in rilievo, per un verso, che i due imputati sono stati costantemente presenti, a lato del NOME, in occasione dei momenti
cruciali dell’acquisizione del patrimonio della società e della proprietà del capannone d’insediamento dell’attività , anche nella fase delle trattative, e delle operazioni volte all’ottenimento degli affidamenti bancari e della costituzione dei conti correnti, nelle cui circostanze non hanno mantenuto contegno passivo, ma hanno fattivamente interloquito, come si desume dal verbale delle sommarie informazioni dell’impiegato bancario COGNOME NOME (allegato dalla difesa nel rispetto del principio di autosufficienza), che ha riferito, quanto al ruolo di NOME NOME, che ‘durante le operazioni di perfezionamento del contratto parlava quasi più lui che il NOME, dimostrando di essere abbastanza informato sull’azienda’ e che ‘tra i due i rapporti erano molto cordiali e distesi’ .
3.3. Quanto, poi, alla dedotta distorsione della motivazione, che avrebbe attribuito portata determinante alla mancata sottoposizione degli imputati all’esame di cui all’art. 503 cod. proc. pen. e, più in generale, all’interrogatorio della persona indagata, ritiene il collegio che le proposizioni declinate in sentenza orientino, invece, per la valutazione del ‘silenzio’ degli imputati come elemento di mero riscontro estrinseco dell’affidabilità dell’autonomo compendio probatorio aliunde assicurato al processo, in armonia con il condivisibile indirizzo delle giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico possono fornire al giudice argomenti di prova con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, senza con ciò determinare un’inversione dell’onere probatorio (in termini, Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011, M., Rv. 251828; v. anche sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, C., Rv. 277259; sez. 2, n. 6348 del 28/01/2015, Drago, Rv. 262617; sez. 2, n. 22651 del 21/04/2010, COGNOME, Rv. 247426).
3.4 .Del resto, in tema di reato di bancarotta, l’a ssegnazione della qualifica di amministratore di fatto costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, COGNOME, Rv. 269101; sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534; sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 255767). Una volta delineata tale figura, giova poi rammentare che ‘ in tema di reati fallimentari, l’amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili’ (sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, COGNOME, Rv.250844; sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, COGNOME e altri, Rv.250094; sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, COGNOME, Rv. 239040), tra i quali sono annoverabili quelli che costituiscono tipica espressione dell’attività di direzione strategica dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente, come la tenuta e l’ostensione delle scritture contabili e la pianificazione e realizzazione delle operazioni economiche soggette agli obblighi di fatturazione.
3.5.I motivi di ricorso non hanno preso esaustiva posizione rispetto alle argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione della vicenda e hanno proposto, in prospettiva di
ridimensionamento, un ‘interpretazione alternativa delle risultanze processuali, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (così, ex plurimis , sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, RAGIONE_SOCIALE Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
4.Il quinto ed ultimo motivo è, invece, fondato.
4 .1.Con incedere davvero poco intelleggibile, la Corte d’appello ha (come sembra) dapprima opinato di accogliere il motivo d’appello speso dagli imputati a riguardo della quantificazione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al ‘giudizio di bilanciamento di mera equivalenza fra le riconosciute attenuanti generiche e le circostanze aggravanti contestate’; alla insussistenza della circostanza aggravante ‘di cui all’art. 219 – comma 1^ L. fall.’; ancora, con riferimento alla ‘recidiva contestata a COGNOME NOME, pare di comprendere che sia stata ritenuta meritevole di accoglimento la lagnanza relativa al ‘bilanciamento ex art. 69 c.p. in termini di prevalenza’ delle attenuanti generiche rispetto ad essa ; infine, che sia stata valutata la fondatezza del motivo ‘sub 3.2 per avere il primo Giudice erroneamente effettuato un aumento ex art. 219 -comma 1^ L. fall.’, evidentemente in presenza sembra di potersi intuire -della neutralizzazione delle circostanze aggravanti per effetto della comparazione con le attenuanti generiche. Poi, però, ha concluso, contraddittoriamente, che ‘muovendo dalla pena base pari al minimo edittale di anni tre di reclusione -cui si giunge previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p. da bilanciare in regime di equivalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 219 comma 1^ n. 1 -L. fall . contestata a tutti gli imputati ed alla ritenuta recidiva (contestata solo a COGNOME NOME), occorre effettuare un aumento ex art. 81 cpv. c.p. di mesi quattro di reclusione con riferimento al reato di cui all’art. 8 D. Lvo n. 74/00 contestato sub c)’.
5 .Ne viene, in definitiva, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, che rivisiterà il trattamento sanzionatorio riguardante la posizione dei ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME alla luce delle censure e delle indicazioni testè esposte. I restanti motivi di ricorso devono, di contro, essere respinti, con la necessità di dichiarare sin d’ora, ai sensi dell’art. 624 comma 2 cod. proc. pen., l’irrevocabilità della sentenza impugnata, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, per quanto attiene la rispettiva affermazione di responsabilità.
Il ricorso di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 27/11/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME