Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13298 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13298 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a L’AQUILA il 08/05/1948
NOME nato a null (MAROCCO) il 15/11/1984
NOME nato a null (MAROCCO) il 29/01/1980
avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, NOME COGNOME clic ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; Letta la memoria di replica depositata telematicamente, in data 27 gennaio 2C:25, dal difensore di COGNOME, avv. NOME COGNOME che ha in51tito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 13 maggio 20204, la Eorte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunig2 di Como, il 10/11/2022, ha concesso le circostanze attenuanti generiche 3gli
imputati NOME NOME, NOME COGNOME oltre che agli 31tri imputati COGNOME NOME e NOME COGNOME nei cui confronti la condanna è diva’ iuta definitiva, riducendo la pena loro inflitta, confermando la statuizione di penale responsabilità per i reati loro rispettivamente ascritti, ad eccezione del reato d cui al capo 6).
Il Tribunale di Milano ha condannato gli imputati COGNOME NOME e NOMECOGNOME our NOME, in concorso fra di loro e con altri, per i reati di bancarotta distrati:h:a e documentale rispettivamente ascritti, commessi nelle diverse qualità di amministratore unico (COGNOME) e di coamministratore di fatto ( COGNOME) cli due distinte società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dichiarate fz:i !lite rispettivamente il 16 dicembre 2013 e il 9 giugno 2014; l’imputato NOME COGNOME è stato condannato nella qualità di amministratore unico della societi: RAGIONE_SOCIALE in concorso con COGNOME NOME, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE) per avere stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda con la società RAGIONE_SOCIALE ad un canone sottostimato e con successiva distrazione dei beni concessi in uso. -i- ‘e
Avverso la sentenza ha proposto er cassazione COGNOME NOMECOGNOME p ai – il tramite del proprio difensore.
2.1.Con unico motivo denuncia vizio di motivazione relativanq nte all’attribuzione all’imputato del ruolo di amministratore di fatto e alla ritenuta sua partecipazione in concorso alle contestate condotte di bancarotta distratth, ,a e documentale.
La Corte avrebbe dovuto confrontarsi con la deposizione del teste COGNOME COGNOME così come indicato dalla difesa nei motivi di gravame, escusso all’udiem a del 24.02.2022.
La Corte di appello si era limitata a riportare le dichiarazioni dei testi COGNOME e NOME COGNOME (a pag. 30 della sentenza) ed aveva omesso di considerare che NOME COGNOME è un dottore commercialista di lungo corso, non indicando, peraltro, gli elementi specifici dai quali desumere l’assunzione di un ruolo coric -eto gestionale, da parte del medesimo, rispetto alle società fallite. Il vuoto argomentativo non sarebbe stato colmato dalle dichiarazioni del teste NOME COGNOME e neppure da quelle rese dal teste di p.g. COGNOME il quale aveva r fprito in ordine a due bonifici effettuati, dai conti correnti delle società RAGIONE_SOCIALE, in favore della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritenuta riconducibile all’imputato COGNOME senza tuttavia chiarirne le ragioni.
2.2. Con motivi nuovi, depositati a mezzo PEC del 16/01/2025, la difesa ha insistito nel vizio di mancanza di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod.proc.pen., in ordine all’attribuibilità del ruolo di amministratore di la :to
all’imputato ed alla sua partecipazione alle condotte distrattive e documen :ali ascritteg li.
3.Ha proposto ricorso per cassazione NOMECOGNOME per il tramite ce proprio difensore.
3.1. Denuncia, con unico motivo, violazione di legge e vizicyli motivazio in relazione agli artt. 53 – 58 della Legge f.n489de1 19$11. Deduce che cornice normativa introdotta dalla riforma Cartabia, cod.proc.pen., impone un preciso dovere al giudice di pronunciarsi in ordinc alla possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive riportandosi ad un precedente insegnamento di legittimità ( Sez. 2, n. 110 .?: del 28/02/2024), secondo il quale la sostituibilità della pena detentiva fino quattro anni da parte del giudice del merito non è subordinata ad una istanzi: dell’imputato o del pubblico ministero, dovendo comunque il giudice, dopo lettura del dispositivo, darne avviso alle parti, come testualmente stabilito da 4: norma suindicata.
Tale soluzione interpretativa sarebbe coerente anche rispetto alla pronuncia cella Corte Costituzionale n. 84 del 10.5.2024 che ha valorizzato le pene sostitutive alla luce del principio della rieducazione e dell’alleggerimento della giustizia penah.
Il giudice di appello, rideterminata la pena in anni quattro di reclusione, era investito della questione della applicabilità delle pene sostitutive ed av -ebbe dovuto procedere all’analisi delle condizioni per la concessione delle stesse.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME per il tramite del proprio diferv;cire.
4.1. Con unico motivo denuncia vizio di violazione di legge e di rnotivazi Dne relativamente alla ritenuta natura distrattiva del contratto di affitto di rami) di azienda. Deduce che, in realtà, la misura del canone pattuito tra le soc età RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEper un importo di euro 10.000 ar n Ai dovrebbe essere ritenuta congrua rispetto al valore dell’azienda, tenuto :3: nto anche della situazione pre-fallimentare della stessa società nel momento c:Iella stipula del contratto, e che lo stesso curatore fallimentare aveva ammesso che l’eventuale differenza fra un canone verosimilmente ritenuto congruo e qinto effettivamente corrisposto non potesse essere ritenuto come indice di malz Inoltre, durante il controesame del curatore, sarebbe emersa la man:foste inattendibilità della documentazione contabile (“la stampata del partitario… ‘ ,, in base alla quale il curatore aveva espresso la propria discrezionale valutazic n a in merito al valore complessivo dell’azienda, ricomprendendo fra i beni aziendali anche due autoveicoli intestati ad un soggetto diverso. Pertanto, sarebbe illogico ritenere decisiva la valutazione discrezionale del curatore ai fini della sussis:enza del reato, richiedendo il reato di bancarotta per distrazione la sottrazione alla
garanzia dei creditori di cespiti attivi effettivi, accertati sulla base di annotsl:pio contabili attendibili.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quE !E ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Il difensore di NOME ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
Dalla ricostruzione fattuale effettuata dalla sentenza impugnata ern ge che le società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, fallite a cavallo fra il 2013 ed il 2 4, originariamente facenti capo a NOME e NOME COGNOME, erano state cecwe, prima del fallimento, a due distinte società riconducibili ad unico gruppo imprenditoriale: in particolare le quote della società RAGIONE_SOCIALE erano state cedute, il 14 dicembre 2011, alla società RAGIONE_SOCIALE; la sociutà RAGIONE_SOCIALE era stata ceduta, il 7 dicembre del 2011, alla società RAGIONE_SOCIALE Entrambe le società cessionarie erano riconducibili ad un medesimo gruppo imprenditoriale, RAGIONE_SOCIALE; entrambe le società cedute sono state dichiarate fallite dopo la cessione: la RAGIONE_SOCIALE nel dicembre del 2013 e la sociutà RAGIONE_SOCIALE , nel giugno del 2014.
Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa in entrambi i giudizi di merito, la condotta del gruppo RAGIONE_SOCIALE e per essa degli imputati in qualità di amministratori di diritto e di fatto, è stata di sostanziale spoliazione del patrimonio di entrambe fin dalla
stipulazione dei contratti di cessione.
In particolare, con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE è incontroverso che: la cessione delle quote di RAGIONE_SOCIALE era stata consigliata dal commercialista di COGNOME, tenuto conto della compromissione dello stato della società; il contratta di cessione, stipulato a seguito di trattative avviate con RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME(congiuntamente ad un contratto di affitto di ramo d’azienda al prezzo annuo di euro 20.000,00, non prevedeva alcun pagamento del prezzo delle quot€ ina solo l’obbligo, in capo ai cessionari, di manlevare i RAGIONE_SOCIALE dalle fideiussion e risanare l’azienda, al fine di evitare il fallimento; gli imputati COGNOME e COGNOME per la conclusione dell’accordo avevano richiesto anche la cessione della sociutà RAGIONE_SOCIALE, riconducibile alla stessa famiglia RAGIONE_SOCIALE, complessivamente sa -ui,1 e che funzionava discretamente. Successivamente, tuttavia, l’affittuaria RAGIONE_SOCIALE non aveva onorato il canone dell’affitto del ramo di azienda (ritenuto pera! To
abbondantemente sottostimato); non aveva mai pagato le rate dei leasing via in scadenza, relative ai beni strumentali all’esercizio dell’attività; si ‘lir avvalsa delle prestazioni professionali dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE senza mai pa ;v re gli stipendi; aveva usato un altro magazzino aziendale di Montorfano ed i della sede legale senza versare un canone di affitto alla medesima societè o formalizzare un regolare contratto di locazione; non aveva, infine, onorato i debiti della società provvedendo, piuttosto, ad un reiterato prelevamento ingiustificto di somme dai conti correnti della stessa ( per un importo complessivo di i:q. ro 133.714,20 di cui euro 104.588,64 trasferiti con bonifico in favore della socità RAGIONE_SOCIALE società cooperativa riconducibile a RAGIONE_SOCIALE). ria
Il mancato pagamento dei debiti aveva comportato il fallimento della soc: RAGIONE_SOCIALE ( con sentenza del 16.12.2013) e successivamente quello della soc RAGIONE_SOCIALE ( con sentenza del 9.6.2014) oltre che l’esposizione debitoria dei RAGIONE_SOCIALE in quanto
fideiussori e garanti dei contratti di locazione finanziaria.
1.2.Con particolare riferimento, inoltre, alla società RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata ha evidenziato come siano stati accertati, attraverso l’analisi delle movimentazioni bancarie, reiterati prelievi e bonifici privi di giustificai:IN – te contabile ( compresi bonifici per l’importo di euro 162.558,50 a favore di C.RAGIONE_SOCIALEe bonifici per complessivi euro 81.450,00 a favore di RAGIONE_SOCIALE
È stata, inoltre, accertata la distrazione di beni di proprietà della medesi – na società oggetto di cessione in favore della società cooperativa RAGIONE_SOCIALE di cui era amministratore unico NOME COGNOME con contatto sottoscritto in data 2.8.2012, ad un canone annuo ritenuto non congruo rispetto al valore di acquisto della medesima azienda, effettuato meno di due anni pri na per un importo di euro 234.372,83.
La Corte territoriale – relativamente a tale circostanza che viene in rilievci on riferimento al capo 5)- condividendo la ricostruzione effettuata dal primo Giu ha dedotto il carattere distrattivo dell’intera operazione, al di là del dato costitt. it dalla non congruità del canone, da alcuni dati indicativi di un cara :tre complessivamente anomalo dell’intera operazione, ed in particolare: :Lilla circostanza che, nel medesimo giorno della stipula del contratto, le stesse wirti stipulanti abbiano provveduto alla sua contestuale risoluzione; dal pagamenti) a favore di RAGIONE_SOCIALE di canoni di affitto successivamente alla risolw ne stessa; infine, dalla successiva disdetta, datata 27.3.2014, indirizzata da RAGIONE_SOCIALE alla stessa RAGIONE_SOCIALE in prossimità del fallimento di quest’ultima.
Secondo la ricostruzione accusatoria, fatta propria dalla sentenza impug ata tale complessa successione di atti era stata posta in essere dagli imputai: –
compreso NOMECOGNOME risultato essere realmente presente nei locali concesi:: i in affitto a SS RAGIONE_SOCIALE – unicamente per distrarre i beni strumentai di RAGIONE_SOCIALE, che non venivano inventariati, né consegnati al curatore al mori( nto del fallimento.
Premessa tale incontroversa ricostruzione della vicenda, negli snodi principali, va considerato infondato il ricorso proposto nell’interesse dell’impLitilto COGNOME NOMECOGNOME
La Corte di merito, nel valorizzare i dati indicativi della quali:à di amministratore di fatto delltfallittin capo al ricorrente e nel trarne le conclusioni in termini di sussistenza della qualifica soggettiva richiesta, ha fatto buon go”( rno della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della posizioni( di amministratore di fatto non postula la verifica dell’esercizio di tutti i poteri gs tor connessi alla carica, ma si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società oi,ero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, il che costituisce oggetto d una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da comil; rua e logica motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 27754) 01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 dep. 2017, COGNOME, Rv. 269101; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273, COGNOME; Sez. 5, n. 35249 del 03/04[2( 13, COGNOME e altro, Rv. 255767).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente è stato condannato per tutte le ipotii2si di bancarotta distrattiva e documentale ( ad eccezione del capo 6) connesse al fallimento di entrambe le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ;u1 presupposto, emerso sulla scorta delle risultanze investigative acquisite dz:illa Guardia di finanza, che il medesimo, al di là della titolarità formale, sia subentr: to nella gestione di entrambe le società, essendo, peraltro, risultato prcp -io l’ideatore dell’operazione che ha condotto ad una spoliazione delle medesii ne società prima del loro fallimento.
L’odierno ricorrente pone a fondamento del ricorso la tesi della sua estrarle ità alle vicende delle due società, rispetto alle quali è contestata la qualifica di amministratore di fatto, senza entrare nel merito delle singole ipotesi distra tve poste ad oggetto della sua pronuncia di condanna. Le censure difensive rifuggono da un confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha indicat:), in maniera lineare e con un ragionamento privo di aporie, gli elementi probatori che hanno delineato un ruolo gestorio del ricorrente, rappresentati essenzialm ai ite dalle dichiarazioni rese dai testi COGNOME e NOME i quali, oltre a riferi -e in ordine al protagonismo assunto dall’imputato nella fase delle trattative inerenti
la cessione delle due società, e al momento della stipula del rogito, ha n no affermato che il COGNOME, insieme a RAGIONE_SOCIALE, aveva anche successivamente mantenuto un ruolo direzionale, partecipando alle riunioni che si svolgevano presso la sede, talora anche alle riunioni sindacali e alle trattztve con dipendenti, e che tutte le movimentazioni erano concordate da Mokabt ai e dal COGNOME. COGNOME, inoltre, ha riferito che NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, erano coloro che, finanziariamente, avevano gestito la RAGIONE_SOCIALE dalla cessione delle quote, nel 2011, fino alle sue dimissioni nel 2013.
In tale quadro, è stato dato corretto risalto anche alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME dipendente della società, il quale ha dichiarato di aver interIcc Jito con il ricorrente, presente in azienda, anche per problemi di acquisto di mal:e -iali e ogni qual volta vi erano problemi con i fornitori che non venivano pagati.
Le doglianze difensive non riescono a disarticolare la tenuta logica dell’imp nto motivazionale: la censura legata all’omessa considerazione delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME rimane sospesa in quanto non formulata nei termini di un travisamento di prova e non associata alla indicazione di alcuna ragione specifica che renderebbe decisiva tale deposizione, almeno nella parte che si deduce :::me ignorata. Anche le ulteriori doglianze, legate alle condotte distrattive addebitate, sono inammissibili in quanto generiche, anche in punto di riconducibilità della società RAGIONE_SOCIALE (destinataria di bonifici da parte di entrambe le società fallii:e) al COGNOME, oltre che relativamente all’omessa considerazione della qualifica professionale rivestita dall’imputato, di dottore commercialista. Invi!ro, relativamente a tale ultimo profilo, la motivazione della sentenza impugr ata restituisce la prova di una condotta che va al di là delle funzioni di mero const. nte in quanto connotata da poteri gestori che presuppongono un rapporto di intra n aità e diretta cointeressenza rispetto alle vicende societarie; sotto altro profilo, deve considerarsi che, una volta riconosciuto il ruolo gestorio in capo al COGNOME e l’assenza di giustificazione per le uscite riscontrate durante il periodo di vigenza della carica sostanziale ricoperta, risulta non decisivo stabilire l’identità di colui che materialmente è stato il beneficiario di tali uscite, siccome evidenziato dalla s1:1: ssa Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
È infondato anche il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato NOME
L’ipotesi in esame, in cui la possibilità di disporre la sostituzione della pela detentiva, preclusa dal portato della decisione resa in primo gradc,, è sopravvenuta quale conseguenza della sentenza di appello, deve essere tent.ta distinta da quelle in cui la decisione assunta in primo grado non contEri ga statuizioni di per sé ostative all’applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva irrogata.
Se rispetto a tale ultima ipotesi si pone il problema di individuare, a fron :e di un quadro sanzionatorio già noto e rimasto invariato in esito al gravame’ il momento ultimo ed il mezzo processuale attraverso cui effettuare la “forma e” acquisizione del consenso, rispetto alla prima ipotesi, quando la condizione i: er accedere alle sanzioni sostitutive si sia cristallizzata solo per effetto della riduzione del trattamento sanzionatorio operata dal giudice del gravame, va stabilito se, anche in difetto di una esplicita richiesta da parte dell’imputato, ,sia possibile, per il giudice di appello attivare il meccanismo previsto dall’art. 545bis cod.proc.pen., e se sia tenuto a farlo, con l’individuazione delle relz ti ve conseguenze in caso di risposta affermativa a tale quesito.
L’art. 545-bis cod.proc.pen. prevede che « Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 dell legge 24 novembre n. 689, ne dà avviso alle parti». A questo punto, l’imputato potrà acconsentire e il giudice « sentito il pubblico minist: aro, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’uffici( di esecuzione penale esterna competente».
Il secondo comma del medesimo articolo prevede, inoltre, che «Al fin di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostilli Uva ai sensi dell’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria t itte le informazioni ritenute necessarie alle condizioni di vita, personali, farrill ari sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato».
L’art. 58 della legge n. 689 del 1981, intitolato “Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”, prevede al comma nel nuovo testo, che questi, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei cr teri indicati nell’art. 133 cod.pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultar ci più idonee alla rieducazione del condannato e quando, attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri rea:i.
Infine, l’ipotesi in esame, è stata oggetto di previsione da parte del corra a 4 ter dell’art. 598 bis cod.proc.pen., siccome introdotto dalla novella apporta . :a dal d.lgs. n. 31 del 2024, ai sensi del quale laddove «per effetto della decisiDne sull’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro E’ -mi, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentivd».
È stato, inoltre, espressamente stabilito che «Se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la Corte di appello deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all’imputato il termine perentorio di qt.,irdici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, seri2: 3 la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il conseno è acquisito, all’udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. Ir ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quandc,, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatameme, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposfto del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai c:i imi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell’articolo 545-bis, in quanto applicabili>>.
3.1.Sulla base di tale quadro, il nuovo regime normativo, mantenendi) la connotazione in termini di discrezionalità del potere di sostituire la pena detc n:iva breve con le pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge n. 689 del 1981, esci J de di ritenere che sia configurabile un obbligo per il giudice di motivare corni. n 1.1e sulla insussistenza, eventuale, dei presupposti per la sostituzione della reclusi Dne con una delle suddette pene sostitutive e che dal mancato avviso all’imputato della facoltà di chiedere l’applicazione di pene sostitutive della pena detentiva, in ipotesi al di sotto del limite edittale individuato di quattro anni solo a seguito della sentenza di appello, possano discendere le conseguenze prospettate dalla (illesa in termini di nullità della sentenza.
Milita contro tale conclusione il tenore letterale della norma e la considerazi D ne che la nullità non è prevista espressamente dal legislatore, come richiesto dall’art. 177 cod.proc.pen.. Non può omettersi di considerare, inoltre, anche la sottolineatura data dal legislatore all’imprescindibile connotazione in termir i di discrezionalità del potere riconosciuto in capo al giudice, così come univocarm: nte delineato dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981, attraverso il richiama alla necessità di valutazione che le pene sostitutive assicurino «la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».
Anche il risalto dato alle ulteriori informazioni attinenti le condizioni persDi iali familiari, sociali o patrimoniali dell’imputato, corrobora la conclusione che ion sussista alcun automatismo fra l’entità della pena irrogata, ove al di sotto del ir individuato dalla legge, e l’applicazione delle pene sostitutive, dipenden:10 le stesse da una valutazione caso per caso e da variabili attinenti alla pensi Dna dell’imputato oltre che dall’imprescindibile volontà dello stesso chiamato ir ogni caso ad esprimere il proprio «consenso».
Come già ritenuto da questa Corte in riferimento alle “sanzioni sostituti)e” disciplinate dall’originario art. 53 legge n. 689 del 1981 (Sez. 3, n. 19326 iHel
27/01/2015, Rv. 263558), la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta cpri l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, I ra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna, oltre che la personalità del condannato, e tale indicazione di principio è senza dubbio trasponibile anche alle nuove “pene sostitutive”, atteso che la disciplina normativa introdotta con la novella del 2022, continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al citato a rt. 133 cod.pen., puntualmente richiamato anche dall’attuale tenore dell’art 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090).
Le indicazioni ermeneutiche desumibili dalle superiori disposizioni conducpno ad escludere che sussista in capo al giudice di appello un obbligo di attivazione del meccanismo introdotto dall’art. 545-bis cod.proc.pen., a pena di nullità, laddoire il limite edittale della pena irrogata risulti al di sotto del limite edittale indivi per effetto della sentenza di appello. Sussiste un potere esercitabile arche d’ufficio, ovvero senza la necessità di una espressa richiesta dell’interessato ma, in difetto di un’esplicita richiesta, non può farsi discendere dal mancato eserc izio di tale potere alcuna conseguenza in termini di invalidità della sentenza.
Nella fattispecie in esame, peraltro, la doglianza difensiva è, peraltro, generi ca in quanto non accompagnata dalla prospettazione di elementi che possano fare ritenere sussistenti, in concreto, i presupposti per l’applicazione in favore dell’imputato di un sanzione sostitutiva della pena detentiva irrocia ta o espressamente indicativi di un interesse dell’imputato verso tale modalità di espiazione della pena.
4.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME è infondato. Le doglianze denunciate ripropongono argomentazioni già motivatamente disattese nei due gradi di giudizio e rifuggono da un confronto rispetto alla valutazione espres;sa dal decidente che è del tutto logica e coerente.
In particolare, le deduzioni svolte in ricorso relativamente alla ritenuta conuruità del canone di affitto non tengono conto del fatto che la non congruità del canne comunque ritenuta dal curatore fallimentare sulla base del raffronto con il consistente prezzo corrisposto un anno e mezzo prima per l’acquisto della melisima società – ha costituito solo uno degli elementi indicativi del carattere malo dell’intera operazione, desunta, altresì, dalla circostanza della stipula contesi:a e del contratto di affitto di azienda seguita dalla risoluzione dello stesso contratto, oltr dal fatto che il contratto in questione ha privato la società di tutti i beni strumental destinandola ad uno stato di inattività. Le superiori circostanze, vallutate congiuntamente al dato della mancata restituzione alla curatela degli stessi beni concessi in uso, indicati nel contratto di cessione, hanno fornito supporto ilogico
alla ritenuta strumentalità dell’intera operazione, ed al suo carattere preon: inato alla distrazione, non scalfita dalle deduzioni difensive che risultano fuori Fuoco rispetto alle argomentazioni richiamate dalla Corte di appello.
5.In conclusione i ricorsi devono essere rigettati condanna dei ricorrent al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 07/02/2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
-A)NDR1INA COGNOME-dPINT,I, n .
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE