Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27571 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27571 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME Mauro nato a Presenzano il 14/03/1967
avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del giorno 11 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia in data 15 febbraio 2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOMEche aveva interposto appello) in ordine al delitto di bancarotta semplice (capo A. della rubrica) perché estinto pe prescrizione, confermando il giudizio di equivalenza tra le circostanze e rideterminando in mitius la pena; e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione, ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall.
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse di NOME COGNOME articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine all’attribuzion all’imputato della qualità di amministratore di fatto della fallita RAGIONE_SOCIALE erroneamente fondata sul mero conferimento di una procura speciale rilasciata all’Integlia dall’amministratore di diritto dell’ente e traendo l’effettivo esercizio dei poteri gesto elementi probatori inidonei a dimostrarli, valorizzati con un’argomentazione contraddittoria e illogica (in particolare, le deposizioni dei testi NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME nonché l’intestazione di una denuncia di furto presentata dal COGNOME).
2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, i cui indici di fraudolenza sarebbero stati affermato argomentando solo sull’elemento oggettivo del reato e non in ordine alla consapevolezza dell’imputato di recare pregiudizio ai creditori.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale in quanto, pur essendo stata esclusa (in ragione della declaratoria di prescrizione del delitto di cui al capo A. la sussistenza di più fatti di bancarotta, si sarebbe confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze nonostante senza che ricorra alcuna aggravante da bilanciare con le già riconosciute attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbite le ulteriori censure.
Per costante giurisprudenza, «ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto” è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez.
5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540 – 01). Difatti, «la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuati significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significati continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti o qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabi in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023 – dep. 2024, COGNOME, Rv. 285881 – 01: «In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ess necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserimento del soggetto, qua “intraneus”, nell’assetto societario»).
Sempre in tema di bancarotta, poi, con riguardo al conferimento di una procura generale ad negotia, si è già chiarito che «la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di essa, ma richiede l’individuazione di prove significative concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività imprenditoriale, anche a mezzo dell’attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa» (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021 dep. 2022, COGNOME Rv. 282775 – 01).
2.1. La motivazione della sentenza impugnata non può dirsi conforme ai princìpi appena esposti. Difatti, vero è che la Corte di appello ha dato conto dell’ampiezza dei poteri conferit al ricorrente, con procura, dalla moglie NOME COGNOME – amministratore di diritto della societ fallita – già pochi mesi dopo la sua costituzione e ha rimarcato come fosse proprio l’imputato il soggetto dotato delle competenze tecniche necessarie alla luce dell’oggetto sociale della fallita.
Tuttavia, il Giudice distrettuale:
ha inteso trarre il concreto esercizio di tali ampi poteri dalla deposizione di NOME COGNOME (dipendente di una società che distribuiva macchine industriali anche alla fallita), il qua però ha riferito di essersi relazionato con l’Integlia solo a proposito delle caratteristiche tecni dei mezzi da acquistare e di avere, invece, contrattato con la Forte le condizioni di vendita;
ha negato che potesse costituire un elemento di segno contrario (rispetto alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente) la circostanza rassegnata dai testi COGNOME e COGNOME i quali hanno riferito di aver preso ordini dall’Integlia «quale responsabile di cantiere dipendente della PPS» (di cui i medesimi testimoni erano dipendenti così come lo stesso Integlia; cfr. pure sentenza di primo grado) ma di «ignorare i rapporti esistenti tra [l’imputat
e la RAGIONE_SOCIALE»; ma non ha chiarito in che termini tale dato – che la stessa Cor definisce «apparentemente neutrale» – sia dimostrativo dell’attribuzione al ricorrente di «un
ruolo di vertice» (o meglio di un ruolo gestorio) nella fallita e non nella PPS;
– ha valorizzato la denuncia del furto di un mezzo della fallita, sporta dall’operai
COGNOME il quale aveva indicato in quella sede l’Integlia quale «Delegato Rappresentante
che lo aveva incaricato» per l’appunto di presentare la denuncia.
In conclusione, l’impianto argomentativo della sentenza impugnata ha inteso corroborare l’ampiezza della procura conferita all’imputato – dato considerato sintomatico dalla Corte di
merito in conformità a quanto sopra esposto in diritto – con la deposizione di COGNOMEche non attribuisce all’Integlia alcun atto gestorio, piuttosto attribuito all’amministratore di diri
dunque in maniera manifestamente illogica è stata indicata come elemento di prova del suo ruolo di amministratore di fatto; nonché mediante agli altri dati che lo stesso Giudice di appello
ammette essere neutri e, quanto alla denuncia, senza spiegarne, in detto contesto probatorio, la capacità dimostrativa dell’esercizio da parte del ricorrente di un potere gestorio non episodico
o occasionale (e non sia invece riferibile alla sua qualità di procuratore dell’ente).
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra
Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 09/05/2025.