Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2146 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ANAGNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ANAGNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ANAGNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 marzo 2023 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone in data 13 aprile 2018 nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per i delitti di bancarotta semplice documentale in concorso, di cui al capo A) – in relazione all’omessa tenuta delle sc:ritture contabili de RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 9 ottobre 2012 -, e di bancarotta fraudolenta patrimoniale e docu in concorso, di cui al capo B) – in relazione a condotte di distrazione e di omessa o irreg tenuta delle scritture contabili commesse nella qualità di amministratori della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone il 9 ottobre 2012 -, ha dichiarato non d procedere per il delitto di cui al capo A), perché estinto per prescrizione, ed ha elimin relativa pena; ha rideterminato la pena per il delitto di cui al capo B), riconoscendo ai soli NOME e COGNOME NOME le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante contestata e il beneficio della sospensione condizionale della pena; ha, inf revocato nei confronti degli stessi COGNOME NOME e COGNOME NOME la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e ridotto nei confronti di tutti gli imputati delle pene accessorie fallimentari, ragguagliandola alla durata della pena principale rispettivamente inflitta.
E’ proposto ricorso per cassazione nell’interesse di ciascuno degli imputati dal l difensore mediante distinti atti di impugnativa.
2.1. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME consta di sei motivi.
Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla prova della qual amministratore di fatto della fallita RAGIONE_SOCIALE in capo al ricorrente. Diversamente, i da quanto ritenuto dalla Corte di appello la detta qualità non avrebbe trovato alcuna confer all’esito dell’istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado, vuoi perché gli ex di RAGIONE_SOCIALE si erano limitati a riferire di aver ricevuto “ordini lavorativi” da COGNOME NOME e COGNOME NOME, senza specificarne né la frequenza, né il contenuto, né la collocazione temporale, vuoi perché il curatore fallimentare aveva riferito che la RAGIONE_SOCIALE avevano sedi in locali diversi e che la RAGIONE_SOCIALE, aveva sede operativa i Supino. Dunque, la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente o, comunque, contradditoria, perché non si era confrontata criticamente con le richiamate evidenze probator specificamente allegate nell’atto di gravame, le quali, ove adeguatamente valutate, avrebber dimostrato che non vi era stata alcuna ingerenza di COGNOME NOME nella gestione della falli RAGIONE_SOCIALE..
Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla prova dell’elem oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui al capo B) d rubrica.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, che neppure in relazione a tal profilo si era specificamente confrontata con le argomentazioni rassegnate nel gravame, i du finanziamenti, disposti il 27 ottobre 2008 e il 7 gennaio 2009 dall’assemblea dei soci RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, erano privi di valenza depauperatoria patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, perché decisi in un’epoca in cui non era ancora possibil ipotizzare concretamente un’irreversibile crisi dell’impresa e, anzi, prospettandosi in momento, l’investimento di risorse finanziarie in un impianto di produzione di olio e biodisel, un’operazione proficua per la RAGIONE_SOCIALE Quanto alla distrazione di beni mobili strument all’esercizio dell’impresa, la Corte territoriale avrebbe immotivatamente o, comunqu illogicamente disatteso gli elementi concreti, addotti dalla difesa, atti a dimostrare, per un che i suddetti beni – stimati di valore prossimo (pari a Euro 326.000,00) a quello indicato stato patrimoniale al 31 dicembre 2011 – erano stati fatti oggetto di due distinti pignora nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE; per altro verso, che le macchine elettroniche e gli arredi, presen sede legale della RAGIONE_SOCIALE erano stati consegnati al proprietario dell’immobile in quest’ultima era ubicata, nel momento in cui ne aveva avuto luogo la restituzione. Quant all’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili della fallita, il giudice censura omesso di valutare le dichiarazioni del curatore fallimentare, che, all’udienza del 19 gen 2018, aveva riferito al Tribunale che l’amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, NOME, gli aveva consegnato documentazione correttamente tenuta ad eccezione del bilancio del 2010, in quanto non approvato.
Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine all’attenuante speciale all’art. 219, comma 3, L.F..
Nulla sarebbe stato argomentato dalla Corte territoriale per disattendere il motiv appello con il quale le era stata sottoposta la questione della applicabilità dell’attenua danno di speciale tenuità: e ciò, ancorché ne sussistessero i presupposti, posto che giurisprudenza di legittimità ha affermato che la concedibilità della stessa, in ipotesi di ban patrimoniale, va valutata in relazione all’importo della distrazione e non, invece, all’en passivo, e, in ipotesi di bancarotta documentale, esige la valutazione del danno causato a massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela dei creditor
Il quarto e il quinto motivo denunciano la violazione dell’art. 223, comma 1, in relaz agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1. L.F. quanto al riconoscimento de qualità di amministratore di fatto della fallita in capo al ricorrente e dell’elemento ogget delitto contestato e quanto al diniego di riconoscimento dell’attenuante speciale del da patrimoniale di speciale tenuità.
Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. in relazione all’art. 111, comma 6, Cost., in ragione dell’omessa rispcsta al motivo di grav con il quale era stata eccepita la carenza di motivazione della sentenza di primo grado.
2.2. Il ricorso nell’interesse di NOME consta di cinque motivi.
Il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla prova dell’elem oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui al capo B) d rubrica, riproduce pedissequamente le argomentazioni sviluppate a sostegno del secondo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME NOME. Parimenti, il secondo, il terzo, il quarto e i indicati, rispettivamente in ricorso, come il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, r pedissequamente le argomentazioni sottese al terzo, al quarto, al quinto e al sesto moti nell’interesse di COGNOME NOME, di modo che, ai fini della relativa illustrazione, può fars a quanto esposto nel paragrafo che precede.
2.3. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME consta di sei motivi, che costituiscono inte trasposizione di quelli articolati nell’interesse di COGNOME NOMENOME NOME modo che per l’illust delle argomentazioni a sostegno può farsi integrale rinvio a quanto esposto nel paragrafo 2.1.
Con requisitoria in data 31 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona d Sostituto, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità d ricorsi.
Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite EMAIL in data 15 novembre 2023, il difensore dei ricorrenti ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
Colgono nel segno il primo e il quarto motivo dei ricorsi presentati nell’interes COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
1.1. L’art. 2639 cod. civ. stabilisce, in riferimento ai reati societari, che «al formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla
Interpretando la norma richiamata, la giurisprudenza di legittmità ha affermato che nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significati poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se significatività e cont comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione soltanto, l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episo occasionale; donde, ha concluso che la prova della posizione di amministratore di fatto si tradu nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzi direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’at della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contr o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/201 Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Rv. 232456).
1.2. Questa Corte ha, poi, costantemente affermato che anche i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 L. F. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni ese non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv 280550; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497; Sez. 5, n. 19145 del 13/04/2006), di modo che, pure in tema di reati fallimentari, la prova della qualifica di a mnninistratore di una società fallita esige l’accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto – quale “intraneus” che svolge funzioni gerarchiche e direttive – in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzio commercializzazione dei beni e servizi (rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materi negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti) ed in qualsiasi branca aziendale, pr amministrativa, contrattuale, disciplinare, con apprezzamento di fatto che è insindacabile in s di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/201 Rv. 268273; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Rv. 234254).
1.3. Pertanto, ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministrat fatto di un organismo imprenditoriale occorre la prova dell’esercizio, in modo continuativ significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inere
qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, spettando al giudice di me valutare la pregnanza dei singoli poteri in concreto esercitati dal soggetto agente e di congruamente conto della loro attitudine a dimostrare lo svolgimento di compiti diret dell’attività aziendale.
1.4. Alla stregua di tale indicazione ermeneutica, va riconosciuto che la Corte territor nell’argomentare in punto di prova della qualifica di amministratori di fatto della COGNOME attribuita a COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOMENOME si è sottratta all’obbligo motivazionale impost come sopra delineato; con il richiamare il fatto che i detti imputati si fossero comportati r alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE come se si trattasse di un’unica realtà imprenditoriale, vero che i dipendenti dell’una avevano ricevuto ordini dall’amministratore dell’altra ed avev lavorato per entrambe le società in modo promiscuo, ha, infatti, valorizzato elementi di pr non idonei a fungere in modo univoco da indici di significatività della funzione gestoria da in ipotesi, svolta. Invero, per sfuggire allo stigma dell’apparenza di motivazione, i gi merito avrebbero dovuto, quantomeno, identificare il contenuto concreto dei ridetti or impartiti dagli imputati, al fine di consentire di discernerne la connotazione: ossia, se f effettivamente, espressione di un’attività di direzione organizzativa dell’attività imprend ovvero se fossero espressione di ordinaria esecuzione di compiti aziendali (ad esempio, l spostamento di strumenti di lavoro da un opificio ad un altro o la dislocazione di merci da sede operativa ad un’altra della società non denotano inequivocabilmente l’esercizio di fatto una funzione gestoria, potendo rientrare anche nei compiti di un mero preposto ad un settore attività).
1.5. Il rilievo che precede impone l’annullamento della sentenza impugnata, affinché i sede di nuovo giudizio di merito la questione della qualifica di amministratori di fatto imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME sia rivalutata al lume dei principi di diritto richia colmando il deficit motivazione evidenziato tramite la specifica indicazione di concreti indici significatività della funzione gestoria da loro svolta.
Il secondo e il quarto motivo dei ricorsi nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME e il primo e il terzo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME NOME sono, inve infondati.
Nella sentenza impugnata si dà conto della sussistenza dell’elemento oggettivo del delitt di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, ascritta ai ricorrenti al capo B) rubrica, evidenziando come:
il finanziamento, disposto dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE (società partecipata al 50% dalla RAGIONE_SOCIALE, della quale condivideva sede sociale amministratore), in un’epoca (tra il 27 ottobre 2008 e il 7 gennaio 2009) in cui – a dire stesso amministratore, NOME – la crisi economica della società erogante era già insorta, ed erogato tramite “la compensazione delle fatture da emettere dal socio RAGIONE_SOCIALE a fronte della vendita di impianti e macchinari”, senza prevedere alcun tipo di garanzi un termine per la restituzione, avesse determinato un depauperamento secco e ingiustificato de patrimonio della fallita;
i beni strumentali indicati nel capo d’imputazione come oggetto di distrazione no potessero essere quelli sottoposti alle due procedure esecutive mobiliari promosse tra il 2009 il 2010 da RAGIONE_SOCIALE, vuoi perché nei verbali di pignoramento, esam nati dal curatore, i esecutati erano descritti genericamente, vuoi perché la RAGIONE_SOCIALE S1 -1., per potere continuare ad operare almeno fino alla fine del 2012, aveva dovuto necessariamente valersi di ben strumentali diversi da quelli pignorati, come desumibile dalle dichiarazioni del teste COGNOME, aveva riferito che, all’atto dello sfratto della società fallita dai locali nei quali era ub sede, erano presenti in essi macchine elettroniche, attrezzature, beni mobili e strumentali: b tuttavia, non rinvenuti dalla curatela fallimentare;
le scritture contabili societarie fossero state consegnate in maniera parziale e incomple dall’amministratore, NOME, al curatore fallimentare, tanto che vero che quest non aveva potuto ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della RAGIONE_SOCIALE..
A fronte della riportata motivazione, che non è apparente, perché è dotata di quei requis minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza tali da rendere comprensibile l’itinerario logi seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) e non è né manifestamente illogica né scorretta in diritto, i rilievi difensivi articolati al riguardo, non solo non si compiutamente e criticamente con tutte ragioni argomentate a sostegno della ritenuta natura distrattiva delle operazioni di distoglimento di risorse aziendali dagli scopi imprendito assenza di effettiva e comprovata contropartita economica, ma pretendono di sovvertire l’esit della valutazione delle prove, siccome conformemente operata dai giudici di merito di entramb i gradi, senza allegare specifici elementi probatori atti a mettere nel nulla la logica dell’i argomentativo della decisione impugnata. Ciò è a dirsi, in particolare: I.) per la deduz secondo la quale le dichiarazioni dell’AVV_NOTAIO sarebbero state tali da dimostrare che beni strumentali, presenti nella sede della società al momento dello sfratto intimato proprietario dei locali in cui essa era ubicata, non erano stati distratti perché riconseg locatore, atteso che tale affermazione (peraltro, meramente asse -tiva) avrebbe spiegato l’efficacia giustificativa auspicata soltanto se i ricorrenti avessero provato che anche i beni
strumentali erano di proprietà del locatore; II.) per la deduzione secondo la quale il cur avrebbe riferito in dibattimento che la documentazione consegnatagli era corretta e completa mancando solo l’ultimo dei bilanci, posto che, avendo il giudice della sentenza impugna richiamato i documenti di cui il curatore era venuto in possesso (ossia, quelli di cui agli e contenuti nei verbali del 18 gennaio 2013 e del 18 febbraio 2013), i ricorrenti avrebbero a l’onere di allegare l’intero verbale delle dichiarazioni dibattimentali del curatore fall (almeno indicandone la collocazione agli atti in ossequio al disposto ci cui all’art. 165-bi att. cod. proc. pen.), così da dimostrare la evidente fallacia dell’ini:erpretazione dell dichiarativa richiamata offerta dai giudici di merito.
Il terzo e il quinto motivo dei ricorsi nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME e il secondo e il quarto motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME NOME sono infond
Il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante speciale del danno patrimonia di speciale tenuità, di cui all’art. 219, comma 3, L.F., è stato giustificato nella sentenza imp sulla base dell’ammontare niente affatto modesto delle diverse dist razioni acclarate nonc dell’ammontare del passivo fallimentare, pari a oltre un milione di euro.
Al riguardo, deve riconoscersi che la motivazione rassegnata dalla Corte territorial corretta nella parte in cui giustifica la mancata concessione dell’attenuante speciale sulla dell’ammontare niente affatto modesto delle diverse distrazioni acclarate, posto che giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’affermare che, in tema di bancarotta fraudolent la speciale tenuità del danno, integrativa dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, leg marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all’importo della distrazione, e non invece all’ del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinat dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/ Rv. 277658; Sez. 5, n. 5300 del 16/01/2008, Rv. 239118).
L’autosufficienza, ai fini dell’esclusione della concedibilità del beneficio richiest prima delle rationes decidendi sottese alla relativa statuizione – con la quale, peraltro, i ricor non si sono neppure confrontati specificamente -, esime la Corte dall’esaminare i rilievi affe alla applicabilità dell’attenuante ex art. 219, comma 3, L.F. alla fattispecie, pure rit contestata, di bancarotta fraudolenta documentale.
Il sesto motivo dei ricorsi nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME e il qu motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è manifestamente infondato.
Per il diritto vivente, infatti, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen’ per i quali il
appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice d grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazio del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 d 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118).
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, limitatamente alla qualifica di amministratori fatto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, mentre i ricorsi devono essere rigettati nel resto. Va rigettato il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q . NII.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alla qualifica di amministratori di fatto con rinvio per nuovo giudizio a Sezione della Corte di appello di Roma e rigetta nel resto i loro ricorsi. Rigetta il ricorso NOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2023.