Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 372 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 372 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Albaredo D’Adige il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d’appello di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto gee tkwrso; letta la memoria del 5/11/2025 depositata dal difensore, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, emessa il 15 gennaio 2025, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma, quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della sentenza emessa all’esito di rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Bergamo, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di NOME COGNOME fgev,cA , h(z-beakrAtcfraxatietu.” patrimoniale e documentale (artt. 110 cod. pen., 216, co. 1 n. 1 e co. 2 R.D. 267/1942), per aver, in concorso con altro soggetto, nella qualità di amministratore di fatto della società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita con sentenza dell’il novembre 2014, distratto il patrimonio della società attraverso prelievi di denaro e pagamenti privi di giustificazione e tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti della società. Con l’aggravante di cui
all’art. 219, co. 2 n 1 R.D. 267/1942, per aver commesso più fatti di bancarotta e recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
La Corte di appello ha preliminarmente rigettato la richiesta di annullamento della condanna di primo grado per la nullità del decreto di irreperibilità emesso dal P.M. nei confronti dell’imputato in data 4 marzo 2016 e di tutti gli atti conseguenti, ritenendo esaustive le ricerche prodromiche a tale dichiarazione.
Nel merito, ha ritenuto provato il ruolo di amministratore di fatto dell’imputato rilevando che la sua attività gestoria si ricavasse da una pluralità di elementi, indicativi del fatto che, in pochi mesi, a partire dall’attribuzione del potere i firm sui conti della società al RAGIONE_SOCIALE e alla trasformazione dell’oggetto sociale della fallita, la società avesse acquistato ingenti forniture senza pagarle e prosciugato il conto corrente con operazioni prive di giustificazione in favore dell’imputato o della società di diritto spagnolo dallo stesso amministrata, così determinando lo stato di insolvenza ed un passivo accertato di 285.716 euro,
Relativamente al trattamento sanzionatorio, i precedenti penali dell’imputato, anche specifici e recenti, giustificavano, secondo la Corte, il riconoscimento della recidiva, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, riconosciute in secondo grado, per il corretto comportamento processuale dell’imputato, con applicazione del minimo della pena.
Avverso la citata pronuncia propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l’imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’articolo 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., si lamenta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 178, 179 e 159 cod. proc. pen., per essere stata erroneamente dichiarata, dal P.M., l’irreperibilità dell’imputato.
Reiterando il contenuto dell’eccezione già proposta in sede di udienza preliminare e poi dinanzi alla Corte di Appello, il ricorrente lamenta l’incompletezza delle ricerche poste alla base della dichiarazione di irreperibilità del 4 marzo 2016.
Si osserva che, in occasione della prima notifica all’indagato, gli agenti della Polizia municipale di Albaredo d’Adige non avevano esperito alcun tentativo di reperire il recapito telefonico dell’imputato, chiedendo al coinquilino, NOME COGNOME, se ne fosse in possesso, il che qualificherebbe le ricerche come incomplete, alla luce di una serie di pronunce giurisprudenziali richiamate.
Alcun tentativo di rintraccio, inoltre, era stato effettuato presso la società “RAGIONE_SOCIALE“, con sede in Barcellona, di cui l’imputato era amministratore.
In data 3 gennaio 2016, infine, come riportato in una comunicazione pervenuta all’autorità procedente il 27 ottobre 2016, l’imputato veniva rintracciato nell’ambito di diverso procedimento penale e forniva un domicilio, il che avrebbe
dovuto indirizzare le sue ricerche presso l’indirizzo ivi indicato, a nulla rilevando la successiva inidoneità di quest’ultimo oltre un anno dopo (in occasione delle ulteriori ricerche del 24 marzo 2017).
Secondo il ricorrente era stata dunque violata la disposizione di cui all’articolo 159 cod. proc. pen. che impone di ricercare l’indagato cumulativamente e non alternativamente, presso tutti i luoghi ivi indicati.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., per avere i giudici di merito erroneamente attribuito a NOME COGNOME la qualifica di amministratore di fatto della società fallita senza tener conto della disposizione normativa di cui all’articolo 2639 cod. civ. e dell’interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla nozione di amministratore di fatto, che postula l’esercizio dei poteri tipici inerenti l qualifica e la funzione di amministratore in modo “continuativo e significativo”.
Si sottolinea in particolare che il COGNOME avrebbe operato in un arco temporale estremamente ridotto (dal 28 agosto al 16 ottobre 2013), rispetto ad una società costituita nel mese di giugno 2011, e che pertanto i suoi interventi sarebbero stati sporadici e puramente occasionali, non idonei a dimostrare un inserimento organico del ricorrente, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale della società.
2.3. All’esito del deposito delle conclusioni scritte da parte dal Procuratore generale, la difesa ha depositato ulteriore memoria di replica, ribadendo i propri rilievi e chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo non è fondato, perché ciascuno degli ulteriori adempimenti indicati dalla difesa ai fini della dichiarazione di irreperibilità dell’indagato non è realtà previsto normativamente, né era ragionevolmente esigibile nel caso in esame.
L’art. 159, comma 1 cod, proc. pen., come noto, prevede che «Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne
sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore».
Sin dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 399 del 1998, allo scopo di assicurare la compatibilità della disposizione in esame con i principi di cui all’art. 24 Cost e 6, comma 3 Convenzione Edu, si è chiarito che l’imputato deve essere ricercato, cumulativamente e non alternativamente, in una serie di luoghi nei quali è più verosimile che possano essere acquisite notizie circa la sua attuale dimora e che l’avverbio “particolarmente”, utilizzato dall’art. 159 cod. proc. pen., rende chiaro che l’indicazione dei luoghi nei quali devono essere eseguite le ricerche non è esaustiva e che pertanto l’eventuale decreto di irreperibilità non può essere adottato nei casi in cui emergano elementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati, tutto ciò, tuttavia, nella cornice dell’oggettiva praticabilità degli accertamenti, costituente il limite logico di ogni garanzia processuale (ex multis, Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Rv. 281977-01; Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Rv. P_IVA-01).
2.1. Iniziando dal dato relativo alla mancata ricerca dell’imputato presso la società spagnola “RAGIONE_SOCIALE“, la Corte di appello di Brescia, con argomentazione logica e che non risulta contraddetta neanche nel ricorso, ha posto in evidenza, anzitutto, che la sede di tale società non era nota agli inquirenti e che da nessun atto emergeva che l’indagato risiedesse o lavorasse abitualmente all’estero, tanto meno presso la sede della società spagnola, della quale, tra l’altro, il COGNOME era formalmente amministratore già all’epoca delle condotte oggetto di contestazione, consumate in Italia. Neanche successivamente, del resto, l’imputato ha mai dedotto di dimorare o lavorare all’estero ed anzi, una volta rintracciato, ha indicato come proprio domicilio quegli stessi luoghi presso i quali era stato ricercato e non rinvenuto prima della dichiarazione di irreperibilità.
Ai sensi dell’art. 169, comma 1 cod. proc. pen. l’autorità giudiziaria può procedere alla notifica all’estero solo quando dagli atti risulti «notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all’estero la stessa esercita abitualmente l’attività lavorativa». In mancanza di tali indicazioni, come disposto dal successivo comma 4, è possibile disporre ricerche all’estero, nei limiti delle convenzioni internazionali, sempreché dagli atti risulti che lo stesso «risiede o dimora all’estero».
Conformemente al dettato normativo appena richiamato, in piume occasioni questa Corte ha dunque evidenziato che «ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, l’obbligo di disporre le ricerche all’estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l’imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l’accertamento di un esatto indirizzo» (Sez. 1, n. 34760
del 26/06/2024, COGNOME, Rv. 286719-01, in senso analogo Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 264104), e che, perfino nel caso in cui risulti effettivamente una residenza all’estero, «E’ legittimo il decreto di irreperibilità emesso a seguito dell’esito negativo della notificazione effettuata all’indirizzo presso il quale l’imputato, residente all’estero, risulta iscritto all’AIRE, no sussistendo alcun obbligo di disporre ulteriori ricerche allorché si ignori il suo esatto recapito» (Sez. 1, n. 19822 del 08/03/2019, Rv. 276310-01; Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010, Rv. 247719-01).
Alcuna notifica o ricerca all’estero, dunque, si imponeva nel caso in esame, non potendo desumersi che l’indagato dimorasse o lavorasse abitualmente all’estero dalla mera carica di amministratore di una società spagnola.
2.2. Passando all’argomentazione del mancato esperimento di un tentativo di rintraccio telefonico, il ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte che non è tuttavia pertinente nel caso in esame.
L’indirizzo largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene effettivamente che sia illegittimo il decreto di irreperibilità (ed ogni att processuale ad esso connesso), preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica ove in possesso dell’autorità competente, in quanto, così operando, vi è una negligente omissione che si traduce nell’incompletezza dell’attività di ricerca (Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Belo, Rv. 282197-01; Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 27998401; Sez. 4, n. 47746 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265327-01).
Tale indirizzo, che questo Collegio ritiene di condividere e di dover ribadire perché maggiormente aderente al principio della effettività della ricerca e al rilievo costituzionale e sovrannazionale deiia reale conoscenza del procedimento penale, riguarda tuttavia pacificamente i casi in cui l’autorità procedente sia effettivamente in possesso di un recapito telefonico del soggetto da ricercare, senza che da ciò possa desumersi anche un obbligo di reperimento del recapito, tanto più richiedendo informazioni a soggetti venuti solo sporadicamente in contatto con l’indagato, con tutto ciò che ne conseguirebbe in termini di affidabilità dell’eventuale dato in tal modo reperito.
Nel caso in esame è pacifico (dalla lettura degli atti impugnati e del ricorso) che gli inquirenti non abbiano mai avuto la disponibilità del recapito telefonico del COGNOME e, per di più, non vi è neanche nessuna prova che lo stesso fosse in possesso dell’ex coinquilino COGNOME, il quaie, interpellato dagli agenti notificatori in occasione delle ricerche dell’imputato, si limitava a riferire di essere stato, in passato, sempre e solo contattato dal COGNOME ma di non averlo mai chiamato.
2.3. Quanto, infine, alla circostanza che in data 3 gennaio 2016, nell’ambito di un distinto procedimento penale pendente dinanzi ad altra Autorità giudiziaria,
il COGNOME avesse dichiarato un domicilio (poi anch’esso risultato inidoneo a distanza di un anno, in occasione della rinnovazione delle ricerche disposte dal Gip), trattasi di un elemento che non può rilevare ai fini della legittimità della dichiarazione di irreperibilità del 4 marzo 2016, in quanto portata a conoscenza dell’autorità procedente solo il successivo 27 ottobre 2016.
La Corte di appello di Brescia ha dunque correttamente rilevato che, al momento dell’emissione del decreto di irreperibilità del P.M., il COGNOME risultava irreperibile in Albaredo, suo luogo di nascita e di ultima residenza nota, e non detenuto in alcun istituto penitenziario; le autorità non erano in possesso di un suo recapito telefonico; non vi era alcuna notizia in ordine al fatto che lo stesso potesse lavorare abitualmente o dimorare all’estero; né che lo stesso, in altro procedimento penale, avesse eletto un domicilio.
Come ricorda lo stesso ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rimarcato che «Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza “ex post” sulla legittimità della procedura» (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634-01; Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013, COGNOME, Rv. 257165-01; Sez. 2, n. 45541. del 16/10/2009, Gajda, Rv. 245599-01). In una pronuncia, specificamente richiamata in ricorso (Sez. 3, n. 52326 del 20/11/2014, C., Rv. 261710-01), è stato anche specificato che «È nullo il decreto di irreperibilità emesso sulla base di ricerche eseguite mediante consultazione di banche-dati o archivi non aggiornati, o comunque non in grado di rivelare notizie attendibili sulla effettiva residenza o dimora dell’imputato, il qual ha diritto ad essere restituito nel termine per l’esercizio delle facoltà difensive che non abbia potuto precedentemente esercitare. (Fattispecie in cui è stato ritenuto invalido il decreto di irreperibilità emesso dal gup nei confronti di imputato straniero il cui datore di lavoro aveva presentato all’autorità di p.s. istanza di regolarizzazione della posizione lavorativa contenente elezione del domicilio nello Stato effettuata dal giudicabile)»,Senonché non chiarisce il ricorrente in che modo un’elezione di domicilio effettuata in un diverso procedimento penale, dinanzi a differente autorità giudiziaria, avrebbe potuto spiegare la propria efficacia nel presente procedimento o comunque essere considerato un dato conoscibile dal P.M. di Bergamo mesi prima del deposito della nota della p.g. che dava atto di tale circostanza, non risultando in essere alcuna banca dati nazionale contenente le dichiarazioni o elezioni di domicilio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Legittima deve pertanto ritenersi la sua dichiarazione di irreperibilità.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato ed in parte richiede a questa Corte una non consentita diversa valutazione dei fatti sui quali è stata fondato l’accertamento della responsabilità penale.
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere all’imputato la qualifica di “amministratore di fatto” in presenza di atti, a lu riconducibili, solo sporadici ed occasionali ed in assenza di un esercizio “significativo e continuativo” di poteri gestori, come invece richiesto dalla disposizione di cui all’art. 2639 cod. civ. e dall’interpretazione seguita della giurisprudenza di legittimità.
Dalla lettura della sentenza impugnata, invero, emerge che la Corte di appello abbia ritenuto provata la qualifica di amministratore di fatto della società fallita da parte dell’imputato, oltre che dalle specifiche dichiarazioni in tal senso rese al curatore fallimentareférall’amministratore di diritto, COGNOME NOME, da una pluralità di elementi indicativi di un potere gestorio pieno nell’ultima fase di vita della società, quali: l’attribuzione al COGNOME del potere di operare sui conti della società in concomitanza con la trasformazione della denominazione e dell’oggetto sociale (dall’effettuazione di lavori edili all’attività di commercio di capi di abbigliamento) la registrazione di prelievi di denaro e disposizioni patrimoniali prive di giustificazione esattamente a partire da tale momento, tutte poste in essere a favore proprio il COGNOME e della società spagnola dallo stesso amministrata (di talché se ne traeva conferma che l’imputato avesse acquisito il pieno controllo operativo della società); la sottoscrizione, da parte del COGNOME, degli assegni protestati rilasciati in pagamento per una fornitura di capi di abbigliamento, del valore di 144.000 euro, in favore della società “RAGIONE_SOCIALE” (ad istanza della quale era stata attivata la procedura concorsuale). Tali atti avevano cagionato il dissesto della società a tutto vantaggio del COGNOME che, secondo la Corte di appello, sarebbe «subentrato nella vita finale di una società ormai ridotta a un involucro vuoto per sfruttarne le ultime risorse e ordinare merce senza alcuna intenzione di pagarla». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, ai fini del riconoscimento della qualifica di “amministratore di fatto”, l’esercizio dei poteri gestori in modo “continuativo” non è legato a definiti parametri temporali e può concentrarsi anche in un periodo limitato, quanto più significativa sia l’attività di gestione e direzione della società.
L’individuazione di elementi “sintomatici”, indicativi di un potere di direzione della società al di là delle risultanze formali, deve infatti essere necessariamente adattata alle specifiche circostanze del caso. Nell’ipotesi in cui l’amministrazione di fatto di una società venga acquisita nella fase finale della sua vita, non per dare continuità all’attività di impresa, ma al solo scopo di giungere alla sua “dismissione”, non avrebbe infatti senso ricercare quegli elementi normalmente
rivelatori della direzione di una società realmente operativa (contatti diretti con clienti, rapporti con i fornitori, direttive fornite ai dipendenti, ecc.).
Questa stessa Sezione, del resto, ha in più occasioni evidenziato che «In tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società operante al di fuori dell’oggetto sociale, utilizzata, dall’insorgere del dissesto e fino alla dichiarazione di fallimento, come “schermo” per compiere condotte truffaldine finalizzate al reperimento di risorse poi distratte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore dell’indicato sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l’accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico all’interno di un ente solo formalmente operante» (Sez. 5, n. 7824 del 30/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284223 – 01; in senso analogo Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829 – 02; Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 273821 – 01). Ed è stato altresì precisato che la posizione di “amministratore di fatto” può evincersi perfino «dal compimento anche di una singola operazione distrattiva, quando questa sia ideata per attuare il predetto disegno fraudolento di dismissione della fallita» (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, D’COGNOME, Rv. 281867-01).
Nel caso in esame, come coerentemente posto in evidenza dal giudice di secondo grado, da! momento dell’attribuzione a! COGNOME COGNOME potere di operare sui conti della “RAGIONE_SOCIALE“, lo stesso aveva acquisito il totale controllo della società (come confermato anche dall’amministratore di diritto) ed in meno di due mesi vi era stato l’integrale svuotamento dei conti societari a vantaggio derinnputato e l’acquisizione, direttamente da parte di quest’ultimo, di ulteriori forniture pagate con assegni non esigibili, a dimostrazione di una piena signoria nella direzione della società, ormai destinata a non operare più commercialmente ma a dissolversi, previa acquisizione di tutte le sue risorse, in pregiudizio della massa dei creditori.
Non si riscontrano pertanto carenze o illogicità nell’attribuzione al COGNOME, da parte della sentenza impugnata, de! ruolo di amministratore di fatto della fallita, a nulla rilevando che i suoi poteri gestori siano stati circoscritti in un arco temporale di poco meno di due mesi.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Presidente
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025
Il giudice estensore