Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Livorno il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/10/2022 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO in sost. AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza del 28 ottobre 2022, la Corte d’appello di Firenze, per quanto qui di rilievo, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Livorno, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo B) e C) limitatamente alle fatture emesse nell’anno 2011, e, per l’effetto, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni due, mesi dieci e giorni dieci di reclusione, in relazione a plurime violazioni di cui agli ar 110 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, (capi C per gli anni 2012 e 2013, D), E), H), I), L), M), artt. 110 cod.pen. e 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi F) e G) nonché del reato di cui all’art. 416 comma 1 cod.pen. (capo A) per avere costituito e organizzato, unitamente a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME NOME, un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di 1
numerosi reati in materia di evasione dell’iva, in contesto di c.d. frodi a carosello, attraverso l’interposizione di società RAGIONE_SOCIALE, quali la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che si interponevano tra il venditore comunitario e l’acquirente italiano di prodotti informatici, emettendo fatture per operazioni soggettivamente inesistenti con mancato versamento dell’iva da parte RAGIONE_SOCIALE suddette società secondo lo schema tipico RAGIONE_SOCIALE frodi a carosello.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capi B), C), D), E), F), e G), vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione circa il ruolo di amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE società in capo al ricorrente e sulla natura di RAGIONE_SOCIALE di queste con particolare riferimento al periodo antecedente al 2015. Mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a discarico.
La corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l’imputato amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, a far data dal 2011; le emergenze probatorie non sarebbero indicative della assunzione della qualifica di amministratore di fatto che richiede che il soggetto agente dia vita .ita una continuità di gestione sociale, svolta in modo non episodico e con esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni tipiche dell’amministratore di diritto. Sul punto la corte territoriale avrebbe reso una motivazione contraddittoria sul fatto che il COGNOME avesse rivestito il ruolo di amministratori di fatto RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME dal 2011 sino al 2015. Il fatto che l’imputato conoscesse il COGNOME e che con esso avesse collaborato sul piano commerciale prima del 2015 non costituirebbe argomento persuasivo in ordine al presunto ruolo direttivo gestorio che l’odierno ricorrente avrebbe rivestito in seno alle società nel periodo indicato. Mentre con riguardo al reato di cui all’art. 10 cit. avrebbe dato rilievo alla qualifica di ideatore e organizzatore del sistema fraudolento.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capi H), I), L), e M), vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione circa il ruolo di amministratore di fatto. Si tratta della medesima censura svolta nel primo motivo, ma riguardante le contestazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti nel 2015. La Corte territoriale avrebbe argomentato la qualifica di amministratoritdi fatto in quanto Com l’imputato si occupava RAGIONE_SOCIALE vendite-‘- degli ordini commerciali vmotivazione incongrua e non corretta in relazione agli elementi qualificanti la figura dell’amministratore di fatto, nè questa potrebbe tradursi nella semplicistica
affermazione di essere ideatore ed organizzatore del presunto sistema fraudolento come avrebbe argomentato la Corte d’appello sulla scorta della natura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società coinvolte, mere scatole vuote destinate ad effettuare operazioni commerciali interponendosi tra /venditore e acquirente con evasione dell’Iva.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla qualifica quale partecipi ai sensi dell’art. 416 comma 2 cod.pen. Omessa risposta al quinto motivo di appello.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge e omessa pronuncia dell’estinzione dei reati per prescrizione con riferimento ai fatti commessi dal 04/01/2012 al luglio 2012 (capo C), dal 02/02/2012, al luglio 2012 (capo D), dal 30/05/2012 al luglio 2012 (capo M) e di tutti quelli che nelle more si prescriveranno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati.
Il primo e secondo motivo di ricorso, che stante la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibile perché non sono applicabili, nel caso in esame, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto” in c all’imputato.
Il ricorrente argomenta che il giudice territoriale non avrebbe motivato per delineare la figura dell’amministratore di fatto secondo i criteri stabiliti dall’ 2639, cod. civ. e non avrebbe individuato la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, come reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540 – 01; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, COGNOME, Rv. 264009-01, in relazione ai reati tributari, e Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 246534-01) in relazione ai capi B,C,D,E,F, e G (primo motivo) e capi H,I, L e M (secondo motivo).
La questione appare manifestamente infondata sul rilievo che i criteri sopra enunciati sono stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per l’individuazione della figura dell’amministratore di fatto nell’ambito di società e imprese che operano nel contesto economico; criteri che non appaiono trasferibili ed applicabili in un contesto nel quale la società è la mera veste attraverso cui si pongono in essere condotte di reato. La società in tali casi assume il ruolo di “schermo” per l’autore materiale del reato, fenomeno tipico RAGIONE_SOCIALE società c.d. RAGIONE_SOCIALE. Si tratta come è noto, di società priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata come “RAGIONE_SOCIALE” in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto ad evadere le imposte.
In tali casi, la dimostrazione della figura dell’amministratore di fatto s traduce in quella del ruolo di ideatore ed organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l’accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico all’interno di un ente solo formalmente operante (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829 – 02; Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, COGNOME, Rv, 273821).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rilevato (cfr. pag. 13-15) che le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni dei coimputati COGNOME COGNOME COGNOME
collocavano l’imputato al centro dell’illecito progetto attuato dagli imputati coinvolti in operazioni di c.d. frodi a carosello nella vendita di prodot intracomunitari, e segnatamente quali soggetti che gestivano le RAGIONE_SOCIALE, appunto le società schermo, nel rapporto commerciale tra il venditore estero e il compratore italiano, riconoscendo in capo al ricorrente il ruolo di ideatore e organizzatore del sistema fraudolento (cfr. pag. 15), sicchè a fronte di tale argomento logico, non è ipotizzabile l’accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico all’interno di un ente esistente secondo i criteri di cui all’art 2639 cod. civ.
In ogni caso, la sentenza impugnata argomenta che, comunque, egli rispondeva dei reati di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle RAGIONE_SOCIALE in questione (i4tui legali rappresentanti erano il COGNOMECOGNOME il COGNOME COGNOME il COGNOMECOGNOME quale concorrente nel reato ai sensi dell’art. 1 cod.pen. (cfr. pag. 14) in un contesto nel quale percepiva, al pari del COGNOME, una percentuale del 2% sul provento dell’attività illecita, elemento questo che ne delineava il contributo nella commissione dei reati fiscali e la partecipazione all’associazione finalizzata alla commissione dei reati suddetti.
La censura che da un lato contesta l’erronea applicazione dei principi per la qualifica di amministratore di fatto e la violazione di legge in relazione all’art. 263 cod. civ. risulta sotto tutti i profili manifestamente infondata.
Manifestamente infondata perché contraria ai principi di diritto sopra enunciati, è l’affermazione difensiva secondo cui non sarebbe sufficiente a delineare lin contributo partecipativo quale “ideatore” del sistema della frode. Infine, la censura è anche generica laddove non si confronta con la decisione che ha ritenuto sussistente il concorso di persone nel reato fiscale.
7. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Premesso che non è in contestazione l’esistenza di un sodalizio criminoso, la doglianza diretta a contestare la motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente e al tempus commissi delicti, sia con riferimento all’operatività sin dal 2010, in contrasto con l’informativa di NUMERO_DOCUMENTO del 29/12/2015 che individuava la costituzione del vincolo associativo al luglio 2015, sia l’assenza di motivazione per il periodo successivo, risulta manifestamente infondata.
Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione operata dal giudice del merito, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi RAGIONE_SOCIALE prove a sostegno RAGIONE_SOCIALE componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E’ noto, infatti, che il
perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione RAGIONE_SOCIALE illogi manifeste e RAGIONE_SOCIALE carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di competenza della RAGIONE_SOCIALEzione alla rivalutazione dell’interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa.
8. Nel caso di specie, la sentenza impugnata in totale continuità con la sentenza di primo grado, ha argomentato che sulla scorta degli elementi di prova, segnatamente le intercettazioni telefoniche e soprattutto le dichiarazioni del COGNOME, il ricorrente era intervenuto attivamente in ausilio del COGNOME quando alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME era legale rappresentante, era stata revocata l’autorizzazione ad operare nel sistema Vies e proprio grazie al COGNOME venivano coinvolti il COGNOME e il COGNOME COGNOME le società costituite e da lor rappresentate, proseguivano nell’attività illecita inserendosi nelle frodi a carosello già poste in essere dal COGNOMECOGNOME Proprio il COGNOME COGNOME collocato la collaborazione del COGNOME COGNOME un periodo antecedente al 2015, allorchè erano state iniziate le indagini, e periodo nel quale erano state accertate le violazioni fiscali. Sempre il COGNOME COGNOME la conoscenza del COGNOME COGNOME un tempo più risalente in cui era iniziata la loro collaborazione nell’attività illecita essendo stato proprio il COGNOME a proporgli la New Pixel 24 e la Vitros quali clienti con cui compiere le operazioni commerciali, dichiarazioni confermate da prova documentale che attestava che i rapporti tra le società RAGIONE_SOCIALE del COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE Pixel 24 e la Vitros risalivano all’anno 2011 (cfr. pag. 14).
Contrariamente all’assunto difensivo, la sentenza impugnata con logica e congrua motivazione ha argomentato la partecipazione del ricorrente nel reato quantomeno sin dal 2011, individuando il tempus commissi delicti con motivazione congrua e fondata sugli elementi di fatti non qui rivalutabili.
Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Rileva in primo luogo il Collegio che come risulta dall’atto di appello (cfr. pag. 33) il ricorrente COGNOME in via del tutto generica richiesto una riduzione del trattamento sanzionatorio sul rilievo della ingiusta parità di trattamento rispetto ai coimputati COGNOME e COGNOME stante il ruolo “eventuale di mero partecipe”. Ora in presenza di motivo di impugnazione generico, non può formare oggetto di ricorso per cassazione il denunciato difetto di motivazione della sentenza di appello, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).
Nel resto la censura risulta manifestamente infondata avendo i giudici territoriali nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto della
dichiarazione di prescrizione dei reati suGV — h – anno ridotto la pena base per il reato associativo nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione, inferiore a quella inflitta al capo promotore COGNOME, e comunque nella c.d. mediana, poi aumentata per la continuazione ad anni quatto., e mesi sei e giorni 15 di reclusione (calcolo errato in favor rei essendo il corretto calcolo per i reati satelliti in continuazi secondo la stessa misura indicata dai giudici in anni quattro e mesi dieci e giorni 15 di reclusione), e ridotta per il rito in anni due mesi dieci e giorni dieci reclusione.
10. Il quinto motivo di ricorso con cui si deduce l’omessa declaratoria di prescrizione dei reati di cui agli artt. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile perché manifestamente infondato.
Deve rammentarsi che il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, iniz a decorrere, per l’unità del reato previsto dall’art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio, ma dall’ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 27486501; Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, COGNOME, Rv. 254759-01; Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, COGNOME, Rv 246193-01).
Ciò detto, quanto ai capo C, tenuto conto che l’ultima fattura è del 28/12/2012, la prescrizione più breve del reato è maturata al 28/12/2022 (e poi al 04/09/2023 per il 2013). Quanto al capo D), tenuto conto che l’ultima fattura è del 28/12/2012, la prescrizione più breve dei reati è maturata al 28/12/2022 (e poi al 31/12/2023 per il 2013 e non ancora maturata quella per l’anno 2014 e 2015).
Il reato di cui al capo M, tenuto conto che l’ultima fattura per ciascun capo di imputazione è del 06/12/2012, la prescrizione è maturata al 06/12/2022 (poi al 07/08/2023 e non ancora maturata per gli anni 2014 e 2015).
Peraltro, va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilit a norma dell’art. 129 c.p.p.” (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello del 28 ottobre 2022 (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119).
11. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 22/03/2024