Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5386 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 30/01/1968
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta a NOME per i delitti di cui agli artt, 640 cod. pen. (capo A, fatto commess in Villasimius fino all’agosto 2016), 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/00 (capo B, fatto commesso i Villasimius il 3 marzo 2017), 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/00 (capo C, fatto commesso in Villasimius il 30 settembre 2016), 11 d.lgs. 74/00 (capo D, fatto commesso in Villasimius tra gennaio 2015 e l’agosto 2016), 110 cod. pen. e 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F. (capo E, fatto commesso in Cagliari fino al 12 aprile 2019), 648-ter.1 cod. pen. (capo F, fatto commesso in Villasimius fino all’agosto 2016) e 110 cod. pen. e 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F. (capo G, fatt commesso in Villasimius fino al 18 dicembre 2019);
– che l’atto di impugnativa consta di tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenz degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo A), è generico per aspecificità, in articolato in assenza di confronto, men che meno critico, con l’ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di responsabilità dell’imputato per il delitto indicato (cfr. 21, primo capoverso, in cui la Corte territoriale ha spiegato che la condotta posta in esse dall’imputato non costituiva un mero inadempimento contrattuale in quanto contraddistinta da una serie di modalità artificiose e fraudolente);
– che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in riferimento agli a 2639 cod. civ., 192 cod. proc. pen. e 27 Cost., è manifestamente infondato, posto che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte «L’amministratore “di fatto”, in base alla discip dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di or oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportament penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fron di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall’art. 40, comma 2, cod. pe (principio affermato, nella specie, con riguardo ad ipotesi di bancarotta per distrazione)» (Se 5, n. 7203 del 11/01/2008, Rv. 239040) (Conf.: Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094); principio, questo, cui la sentenza impugnata, nel suo organico compenetrarsi con la sentenza di primo grado, si è fedelmente attenuta (vedasi pagg. 9, 10 e 23 della sentenza impugnata);
– che il terzo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. cod. civ. e 648-ter.1 cod. pen., è affetto da genericità originaria, oltre che da manifesta infondatezza, poiché, già con il corrispondente motivo di appello, la difesa dell’imputato non era specificamente confrontata con il decisivo rilievo della sentenza di primo grado secondo cui vi era confusione del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE con quello delle altre società dell’imputato, tanto risultando non solo dai dati documentali reperiti ed illustrati nella sentenza stessa, anche dalle dichiarazioni di NOME COGNOME circa il fatto che i capi di abbigliamento da forniti alla RAGIONE_SOCIALE fossero stati venduti da diversa società pure riferibile all’imputa (vedasi pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
e
sa NOME COGNOME
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
DEPOSITATA