Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5111 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5111 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
Il Difensore COGNOME NOME dei foro di LECCE si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 8 febbraio 2023, la Corte d’appello di Lecce, per NOME ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado NOME all’affermazione di responsabilità d NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai fatti di bancarotta distrattiva saranno indicati analizzando i motivi di ricorso – che erano stati loro contestati – in concor con altri – rispettivamente, al primo, nella qualità di amministratore di diritto dal 25 m 2007 e di liquidatore dal 6 maggio 2011 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in da luglio 2012, e, al secondo, nella qualità di amministratore di diritto dal 15 febbraio 2005 a giugno 2005 e successivamente di amministratore di fatto, e, previa esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevate gravità in considerazione dell’accertata minore somma di rimanenze distratte quantificate in euro 48.591, in luogo degli originari eur 1.907.847,93, ha ridotto la pena inflitta ai COGNOME ad anni tre di reclusione (avendol contempo assolti dagli altri reati ai medesimi ascritti di bancarotta fraudolenta documental e tributari).
Avverso la sentenza, è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse degli NOME, affidato ai sei motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, relazione NOME attribuzione a NOME COGNOME del ruolo di amministratore di fatto, contestan gli elementi posti dNOME Corte territoriale a fondamento delle proprie conclusioni.
Si osserva, in particolare, che il COGNOME, dopo i pochi mesi nei quali aveva ricoper l’incarico di amministratore di diritto, era stato direttore tecnico della società e occupato di aspetti operativi. In questa attività, aveva certamente impartito disposizi tecniche ai dipendenti, discusso con i clienti di aspetti tecnici e progettuali e re preventivi, ma senza mai assumere – ciò che rendeva irrilevanti le dichiarazioni concernenti le attività appena indicate – con continuità le funzioni gestorie che valgono ad identific secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi attorno all’interpretazione dell’art. 2 cod. civ., l’amministratore di fatto. Si aggiunge: a) che i legami parentali tra gli im erano neutri, al punto che, senza avvedersi della contraddizione nella quale era incorsa, la Corte territoriale aveva NOME NOME COGNOME, figlio di NOME NOME NOME di NOME; b) nessun elemento poteva essere tratto dNOME sentenza di patteggiamento a carico del coimputato NOME COGNOME, sia perché non era mai stata acquisita ai sensi dell’art. 60 proc. pen., sia perché non accertava fatti, sia ancora ai sensi dell’art. 238-bi rito; c) che, in ogni caso, la dimostrazione di un centro di interessi comune e l’ altre società impegnate nella medesima attività – circostanze rispetto alle quali pe NOME non sono stati messi in condizione di difendersi – non dimostra il coinvo gestorio di NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale, nel prendere atto della fondatezza dei rilievi difensivi, q all’impiego nella produzione delle rimanenze risultanti dal libro degli inventari e dal bila al 31 dicembre 2009, ritenuto sussistente la distrazione delle rimanenze emergenti dal bilancio al 31 dicembre 2011, ossia un fatto diverso da quello contestato dal quale gl NOME non avevano potuto difendersi.
2.3. Con il terzo motivo, dedicato NOME stessa condotta distrattiva di cui al secon motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale comunque omesso di considerare che anche le ulteriori rimanenze erano state impiegate nell’attività produttiva e in parte, avevano visto azzerare il loro valore per effetto dell’immediata cessazion dell’attività conseguente al pignoramento e NOME vendita nella procedura esecutiva intrapresa da RAGIONE_SOCIALE. Sicché, in definitiva, tutte le rimanenze erano state utilizzate per la produzi rottamate o svendute.
La sentenza, inoltre, da una parte preternnette che nel bilancio NOME data della dichiarazion di fallimento – 9 luglio 2012 – non esiste appostata somma alcuna a titolo di rimanenza e dall’altra, non spiega perché la plausibilità logica e soprattutto documentale della t difensiva dell’avvenuta utilizzazione delle rimanenze nell’attività produttiva e/o n svendita non giustifichi la loro destinazione.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, relazione NOME distrazione della somma di 1.105,00 euro, relativa a immobilizzazioni material – impianti e macchinari – tenuto conto del fatto che siffatto valore contabile riguardav attrezzatura minuta neanche inventariata che poteva essersi dispersa dopo la cessazione dell’attività. Del resto, proprio l’esiguità di tale valore rispetto ad un passivo di 87 euro dimostra la plausibilità della ricostruzione difensiva prima ancora che l’assenza d offensività della condotta: punti sui quali la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi.
2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge relazione NOME distrazione di 4.000 euro, che sarebbe stata consegnata in contanti dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME, senza che fosse stata raggiunta la prova della conoscenza del fatto da parte dei ricorrenti. E ciò senza dire che siffa pagamento eseguito in favore di soggetto non legittimato a riceverlo aveva lasciato integre le ragioni di credito della società poi fallita. Lo stesso era a dirsi per la somma di 10.921,60 che sarebbe stata versata dNOME RAGIONE_SOCIALE
2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazion al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.Le parti hanno concluso in pubblica udienza NOME riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili in NOME reiterano aspetti e questioni – che per di ruotano intorno a circostanze di fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità ampiamente analizzati e chiariti nelle conformi pronunce di primo e secondo grado.
1.1. Il primo motivo – che fa leva sul fatto che COGNOME NOME NOME rivestito ca formali solo per circoscritti periodi di tempo, avendo poi, lo stesso, al più svolto riconducibili al ruolo di direttore tecnico, contestando al contempo la sufficienza del rapp parentale ai fini della configurazione del ruolo di amministratore di fatto e, per altro v utilizzabilità della sentenza di patteggiamento versata in atti dal coimputato – non consid che la ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di primo e secondo grado si fonda su ben altri elementi che vanno oltre le emergenze contenute nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. – utilizzate ad colorandum trattandosi di aspetti comunque in parte emersi anche attraverso la ricostruzione svolta dal verbalizzante, maresciallo COGNOME, col supporto d visure camerati in atti – ed il dato, comunque non del tutto neutro, del rapporto di parente esistente tra COGNOME NOME e COGNOME NOME NOMEfiglio di NOMENOME.
Ed invero, si legge nella sentenza della Corte di appello che il primo dato che in propos deve essere valorizzato – oltre al rapporto di parentela tra COGNOME NOME NOME il pad NOME NOME NOME NOME NOME operavano stabilmente nella produzione e commercializzazione di manufatti in acciaio ed erano presenti nelle compagini di diverse società operanti n medesimo settore (NOME emergente dalle visure camerati). Indi si indicano tutte le cointeressenze dei componenti della famiglia COGNOME nelle varie società NOME ricostruite d maresciallo COGNOME COGNOME indicazione anche delle rispettive qualifiche rivestite NOME soci amministratori, precisando che l’esistenza di tali legami era stata riscontrata an dall’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate in occasione degli accertamenti tributari disposti nei confronti d fallita, RAGIONE_SOCIALE Al netto delle specificazioni ricavabili dNOME sen patteggiamento, la sentenza impugnata ha comunque delineato un contesto – dando tra l’altro atto che rispetto ad esso, gli appellanti avevano omesso di confrontarsi – c all’evidenza rimanda all’unicità di un centro di interessi facente capo anche ai COGNOME giustificava lo svolgimento da parte degli NOME (ferme restando le opportune precisazio in ordine NOME posizione di COGNOME NOMENOME da tutti i reati) di un’attività ge decisionale e non meramente esecutiva e tecnica all’interno delle singole persone giuridiche, al di là delle cariche formalmente rivestite. Diversamente da NOME assumono gli appellanti le testimonianze acquisite, secondo NOME si precisa nella sentenza impugnata, non solo NOMEro ribadito l’esistenza di un comune centro di interessi tra diversi enti operanti settore dei manufatti metallici e facenti capo agli odierni NOME, ma hanno concordement anche riferito del compimento di atti tipicamente gestori anche da parte di COGNOME NOME peraltro aveva anche rivestito la qualifica di amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE sia pure per brevi periodi di tempo. Indi vengono passate in rassegna le varie testimonianze
che NOMEro corroborato la carica di amministratore di fatto in capo a COGNOME NOME; particolare, viene segnalata quella della dipendente COGNOME NOME che aveva lavorato all dipendenze della RAGIONE_SOCIALE dall’aprile 2005 al Marzo 2011 ed aveva specificamente affermato – secondo NOME si riporta nella sentenza impugnata – di avere avuto a che fare soprattutto con COGNOME NOME; che era stato quest’ultimo infatti anche a licenziarla s preavviso, rappresentandole che NOME fatto un periodo di cassa integrazione perché si era oramai giunti NOME chiusura; la teste – sempre secondo NOME si riporta nella sentenza impugnata e non è oggetto di specifica contestazione da parte della difesa – NOME poi aggiunto di aver interloquito sempre con COGNOME NOME in ordine al pagamento degli stipend e che era stato quest’ultimo ad invitare i dipendenti ad attendere, a pazientare dal moment che c’erano problemi nell’azienda. Così – ancora – il dipendente COGNOME aveva anche riferito che, dopo la liquidazione della RAGIONE_SOCIALE, i COGNOME – riferendosi anche a Lui avevano continuato ad operare NOME società RAGIONE_SOCIALE che occupava lo stesso capannone della fallita e che i medesimi in occasione della chiusura dell’attività della RAGIONE_SOCIALE avevano indetto una riunione con tutto il personale in cui parlarono “di ques situazione che purtroppo ci dovevano pagare non tutto lo stipendio intero perché c’era questa crisi”.
E’ dunque sulla base di una messe di elementi – tratti in particolare dalle svariate deposizio testimoniali rese, oltre che dai dipendenti, anche da soggetti che avevano intrattenu rapporti commerciali con la fallita, molte delle quali convergevano nella sostanza nell’indi COGNOME NOME NOME capo – che la Corte di appello ha concluso che sussistessero gli indicatori della piena riconducibilità a COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME al quale parimenti è st attribuita la qualifica di co-amministratore di fatto – di poteri gestori della fa particolare, affermano i giudici di secondo grado che le prove acquisite avevano individuat nei due suddetti NOME – insieme all’amministratore di diritto COGNOME NOME – i pre ad occuparsi delle questioni economiche coi dipendenti, a concedere permessi lavorativi, a trattare con clienti e fornitori non solo per le commesse ma anche per la regolamentazione dei rapporti commerciali e finanziari; evidenziando, NOME, NOME non a caso i predetti era stati identificati NOME i titolari della società al pari di RAGIONE_SOCIALE che a su erogava le retribuzioni e procedeva alle assunzioni. E, rispondendo a un profilo riproposto n ricorso in scrutinio, ha aggiunto la Corte territoriale che a fronte di tale quadro probator potessero ritenersi conducenti i rilievi difensivi volti a limitare gli apporti dei due NOME NOME indicazione delle direttive tecniche per l’esecuzione delle specifiche at (laddove peraltro dal complesso della motivazione della sentenza impugnata si evince piuttosto che il ruolo tecnico era stato attribuito non tanto a COGNOME NOME NOME NOMENOMENOME NOME NOME NOME differente posizione di COGNOME NOME NOME NOME precisato la Cor territoriale che potesse ritagliarsi in capo a questi unicamente un ruolo prevalentemen esecutivo-operativo, relegato ad una mera presenza in ufficio, sicché rimane manifestamente infondato il primo motivo di ricorso anche nella parte in cui fa leva sul differente tratta
di COGNOME NOME da tutte le imputazioni nonostante fosse anch’egli parente degl altri COGNOME, posto a base della dedotta contraddittorietà della motivazione sul pun avendo invece la sentenza impugnata in maniera non affatto contraddittoria dato conto delle ragioni per le quali nonostante il grado di parentela non potesse ritagliarsi un ruolo gest in capo a COGNOME NOME NOMEladdove peraltro, è il caso infine di annotare, l’atto di app proposto nell’interesse dei COGNOME era concentrato precipuamente sulla contestazione del ruolo di fatto proprio di COGNOME NOME).
L’impostazione seguita dNOME Corte di Appello appare dunque ineccepibile da ogni punto di vista, anche sotto il profilo del diritto, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa che ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto” è sufficiente la di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttiv qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività de società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattu disciplinare, ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta – NOME certamente nel caso di specie – d congrua e logica motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 – 01), con la conseguenza che il motivo in scrutinio è, nel suo complesso, oltre che reiterativo aspecifico, anche manifestamente infondato deducendo vizi palesemente insussistenti.
1.2.Quanto al secondo e al terzo motivo, che afferiscono al medesimo oggetto – la distrazione delle rimanenze – sia pure sotto diverso angolo visuale, essi sono entrambi innanzitutto, aspecifici. Ed invero, nella sentenza impugnata si giunge NOME conclusione che rimanenze distratte ammontano ad euro 48.591,00 invece che ad euro 1.907.847 – ovvero ad una cifra inferiore rispetto a quella contestata – a seguito di una puntuale ricostruz svolta sulla base degli stessi rilievi difensivi, ritenuti plausibili nella parte in cui avev in evidenza NOME dovesse ritenersi acclarato che una parte delle rimanenze non presenti nell’esercizio 2010 trovasse giustificazione nell’impiego nell’attività produttiva (NOME per sostenuto da COGNOME NOME già in sede di accertamento tributario, si aggiunge nella sentenza di merito); ed infatti non può trascurarsi il dato, si sottolinea nella pron impugnata, che nel bilancio di esercizio al 31/12/2010 la voce rimanenze di magazzino è ridotta ad euro 48.591 rispetto ad euro 1.907. 847 al 31/12/2009, dato che deve leggersi i rapporto NOME voce passiva presente nel medesimo bilancio nel quadro costi della produzione di euro 1.856.500, da intendersi NOME corrispondente all’impiego delle ridette rimanenze d magazzino per lo svolgimento dell’attività produttiva secondo la stessa ricostruzione del difesa, ritenuta in buona sostanza attendibile per avere essa trovato riscontro anche neg accertamenti dell’RAGIONE_SOCIALE dell’Entrata.
Sicché l’aver ritenuto che non vi fosse stata alcuna distrazione e/o occultamento dell rimanenze di magazzino per la somma originariamente contestata di euro 1.907.847, sulla base delle stesse indicazioni della difesa, ma per quella ridotta, NOME rideterminata, non s
risolto affatto in una modifica del fatto che è stato semplicemente ridimensionato nella consistenza originariamente contestata e quindi non ha integrato – a differenza di NOME si assume in ricorso – alcuna violazione del principio di corrispondenza tra contestazione decisione, né del diritto di difesa (essendo tale riduzione avvenuta proprio su input difensi Si aggiunge poi nella sentenza impugnata, NOME all’ulteriore profilo dedotto, che restava ogni caso non giustificata la destinazione delle residue rimanenze di magazzino genericamente ricondotte, dNOME difesa, a reimpiego nell’attività produttiva o a rottamazion a svendita.
A fronte di tale ricostruzione, che si è fermata al dato riscontrato, circoscritto all dei reimpieghi che ha trovato riscontro nelle emergenze processuali, il ricorso si è limita controbattere genericamente – NOME peraltro già genericamente fatto in appello – adducendo il reimpiego in produzione, rottamazione o svendita anche del residuo accertato, e in ogn caso ad indicare circostanze di fatto non suscettibili di valutazione nella presente sed legittimità.
1.3.11 quarto motivo contesta la distrazione di euro 1.105,00 euro sulla base d argomenti astratti e meramente congetturali che non appaiono idonei a superare la ricostruzione svolta dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, in particolare NOME evidenziato nella sentenza impugnata riguardo, specificamente, al mancato rinvenimento dei macchinari – la cui esistenza non è stata negata dai ricorrenti che si sono limitati ad addurre giustificazioni in ordine NOME loro sorte non ritenute attendi giudici di merito in mancanza di riscontri al riguardo.
1.4. Il quinto motivo è anch’esso aspecifico non confrontandosi adeguatamente con la complessiva ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito che hanno, NOME visto trattando il primo motivo, posto in evidenza il ruolo di co-amministratori svolto dagli imp con la conseguenza che il mancato rinvenimento delle somme incassate dNOME società per mano di uno di essi è stato attribuito a tutti gli amministratori.
D’alta parte il motivo formulato in appello riguardo NOME somma, incassata, di c all’assegno di euro 10.921,60 era formulato già in quella sede in maniera generica essendosi la difesa limitata ad affermare che non sussistesse prova al riguardo, che non vi foss l’assegno, laddove secondo NOME si indica nella sentenza impugnata l’assegno c’era e una sua copia era stata prodotta all’udienza del 10.1.2018 con annessa nota dell’amministratore della società emittente che attestava l’avvenuto pagamento.
1.5. Il sesto motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche pecca di genericità intrinseca ed estrinseca limitandosi ad evidenziare il diverso trattame riservato al coimputato COGNOME ritenuto invece meritevole delle attenuanti in parola, ol che l’intervenuto ridimensionamento della distrazione, laddove i giudici di merito avevan posto in rilievo oltre che le modalità della condotta anche la reiterazione delle cond distrattive.
In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fa la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. p considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione NOME entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/12/2023.