Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16121 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME COGNOME.
Il Procuratore Generale, riportandosi alla requisitoria in atti, conclude per l’inammissibilit ricorso.
udito il difensore
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in difesa di NOME NOME, si riportano ai motivi di ricorso e chiedono l’accoglimento del medesimo. si
Ritenuto in ratto
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 6 giugno 2023, che – pur sostituend la pena della reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva di cui all’art. 20 bis cod. ha confermato la sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Lecco, ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio di difensori abilitati.
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 avere, in qualità di amministratore di fatto ed in concorso con l’amministratore di di COGNOME NOME, concorso a cagionare il dissesto della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi anche RAGIONE_SOCIALE), dichiarata fallita il 22 luglio 2015.
1.1. L’atto di impugnazione si è affidato a cinque motivi, qui enunciati nei limi stretta necessità, di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
1.2. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) proc. pen. in relazione alla violazione delle norme processuali di cui all’art. 179 e 468 proc. pen., perché la Corte d’appello ha respinto il motivo di gravame che aveva eccepit l’inammissibilità della lista testimoniale depositata in primo grado dal pubblico ministe causa della mancata indicazione delle circostanze sulle quali COGNOME dovuto vertere il lor esame; e tanto sulla scorta di un “travisamento della prova – attinente all’assunzione de deposizioni dei testi COGNOME COGNOME – in relazione all’asserita circoscritta conferma sussistenza del fatto storico di cui al capo di imputazione e alla certezza del thema probandum indagato nel corso della deposizione dei testi in lista”. La Corte territoriale ha cit sentenza, alcuni precedenti giurisprudenziali che sarebbero inconferenti, perché riguardant casi nei quali era presente, nella lista, una pur generica deduzione delle circostanze ogge dell’esame dei testimoni, mentre – nel caso di specie – ogni minima indicazione era stat omessa, anche a riguardo della qualità rivestita dai due testimoni menzionati, i quali non era stati ascoltati dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, nominativi erano traibili soltanto dagli atti di una causa civile intentata dalla cura fallimento contro la RAGIONE_SOCIALE per un recupero crediti, nel corso della quale avevano reso dichiarazioni a riguardo di un periodo intercorrente tra il 2012 e il 2014, mentr dibattimento, erano stati chiamati a riferire su fatti relativi alle annualità 2008-2011 e, caso, su temi ulteriori rispetto a quelli del contenzioso civilistico, riguardanti fatti di b estesi a 7 anni di attività.
1.3. Il secondo motivo si è doluto dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e proc. pen. in relazione all’affermazione di reità per il delitto contestato per mancanza di p del ruolo di amministratore di fatto rivestito dall’imputato, alla luce dei criteri elabor giurisprudenza in tema di reati commessi da persone diverse dal fallito e, più precisamente, per assenza della prova del carattere “non occasionale e sistematico” del ruolo svolt dall’imputato.
La Corte d’appello COGNOME condiviso il giudizio di primo grado sulla scorta di elementi generi e poco significativi, relativi, al più, ad un’attività di “imprecisato coordinamento tec alcuni dipendenti” svolta dall’imputato; le deposizioni testimoniali sarebbero state travisa testi COGNOME, COGNOME e COGNOME non COGNOMEro mai additato l’imputato come amministratore di fatto della fallita e, in particolare, il curatore fallimentare COGNOME riferito di me informativi con COGNOME e di avere avuto l'”impressione” che costui ne fosse amministratore; COGNOME COGNOME riferito di aver lavorato per varie società, tra cui anche la RAGIONE_SOCIALE, senza fo indicazioni precise sui periodi di riferimento dell’una e dell’altra; COGNOME avr dichiarato di essere stato dipendente della RAGIONE_SOCIALE, che COGNOME operato come ente distaccante e mai COGNOME detto di essere stato lavoratore subordinato della RAGIONE_SOCIALE; il test della difesa COGNOME ha riferito di aver avuto rapporto professionale con la RAGIONE_SOCIALE e c l’amministratrice di tale società era la moglie dell’imputato, il quale si sarebbe occupato, conto di tale società e non della fallita, degli aspetti tecnici, di organizzazione dei l edilizia stradale e dell’impiego dei mezzi e macchinari.
1.4. Il terzo motivo ha lamentato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché la Corte d’appello COGNOME in tal modo travisato le prove in ordi all’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto all’imputato; i testimoni che riferito di aver avuto rapporti di lavoro con RAGIONE_SOCIALE hanno collegato l’attività a so diverse dalla fallita e facenti capo, anch’esse, alla sede operativa di Garbagnate Monastero. L deposizioni testimoniali, insomma, sarebbero state valutate in modo difforme dal loro “significante”.
1.5. Il quarto motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 lett. b) ed e) cod. pro a cagione della ritenuta sussistenza del reato di bancarotta impropria per operazioni dolose sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La sentenza impugnata COGNOME omesso di fornire adeguata risposta alle doglianze difensive concernenti la mancata determinazione dell’ammontare delle obbligazioni erariali e contributive non adempiute nelle singole annualit dal 2008 al 2014.
Anche a voler concedere – sulla base della deposizione del teste COGNOME – che NOME si stato, per un certo periodo, l’amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, tale ruolo potrebbe ess confinato alle annualità 2009/2011 e, di conseguenza, assumerebbe rilevanza decisiva accertare a quale periodo debba essere riferita l’omissione del versamento dei contribuit previdenziali, che ha determinato il dissesto. Con il richiamo della decisione del Tribunale civ che ha condannato RAGIONE_SOCIALE a versare alla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE euro 572.163,72 in relazione all’omesso pagamento di fatture per retribuzioni ed oneri fiscali e contributivi, d ai lavoratori della RAGIONE_SOCIALE, per gli anni 2012-2014 – ed effettuate alcune detrazioni per salari parzialmente corrisposti – la difesa ha sottolineato che il debito erariale che COGNOME condo al dissesto RAGIONE_SOCIALE coinciderebbe con gli importi dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE e, di conseguenza, tale debit sarebbe da ritenersi maturato tra gli anni 2012 e 2014, per i quali non sarebbe emersa prova certa della riconducibilità dei fatti all’imputato.
1.6. Il quinto motivo ha lamentato la sussistenza dei vizi di cui all’art. 606 comm lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di all’art. 62 bis c.p. che, viceversa, sono state ingiustamente negate dalla sentenza impugnata; di esse l’imputato sarebbe stato meritevole, tenuto conto del corretto comportamento processuale e della collaborazione prestata al curatore nella ricostruzione delle dinamich aziendali e dei rapporti tra la fallita e le varie società, mentre non potrebbero e logicamente valutate, a contrario, l’assenza di resipiscenza e la mancata formulazione d offerte risarcitorie, egli avendo sempre respinto le accuse a suo carice.
2.11 Procuratore generale della Corte di Cassazione dr.NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere rigettato.
1. Il primo motivo è infondato, per diversi ordini di ragioni.
Per un verso, è principio generale, nell’ordinamento processuale, che il giudice ha il potere disporre l’assunzione dei mezzi di prova anche in caso di inerzia o di lacune delle iniziat delle parti, perché il principio dispositivo, tipico del sistema accusatorio, è recessivo risp canone costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale che, una volta esercitata, impone giudice – guidato anche dal principio di “non dispersione” dei mezzi di prova (Corte Cost. 111 del 1993) – di non abdicare al proprio ruolo nell’acquisizione e formazione della prova nel prospettiva dell’accertamento della verità e della pronuncia di una decisione “giusta” (così se U n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907, che richiama sez. U n. 11227 del 06/11/1992, COGNOME, Rv. 191606). Deve quindi ritenersi che – anche a prescindere dalle valutazioni sull’ammissibilità dei testimoni indicati nella lista del pubblico ministero a dell’omessa specificazione delle circostanze, come prevista dall’art. 468 cod. proc. pen. – n ricorra, in linea generale, alcun divieto in capo all’organo giudicante che ne abbia dispo l’escussione nell’esercizio dei propri poteri officiosi, tale da determinarne la relativa sanzi inutilizzabilità, di cui all’art. 191 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 8394 del 02/10/2013, Tardio 259049).
Sotto altro profilo, osserva il collegio che il Tribunale di Lecco ha giudicato ammissibi deposizione dei testi indicati nella lista del pubblico ministero sull’assorbente consideraz della loro rispettiva e non contestata riferibilità agli atti contenuti nel fascicolo deposi pubblico ministero con l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., osteso alle altre p indipendentemente dalla qualità dell’atto compiuto con il loro contributo, se di nat
prettamente investigativa, ovvero contenuto tra i documenti del processo civile instaurato pe iniziativa del curatore contro la RAGIONE_SOCIALE.
La decisione così adottata si è allineata alla giurisprudenza di legittimità, che ha sul punt tempo chiarito come la previsione dell’art. 468 cod.proc.pen. – in base al quale la richiesta esame dei testi e dei consulenti tecnici, a pena di inammissibilità della prova, deve contene l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame – risponde alla finalità di tutel parti del processo dall’introduzione di eventuali prove a sorpresa, consentendo loro l tempestiva predisposizione di controdeduzioni, precisandosi che tale disposizione si riferisce, conformità all’analogo disposto contenuto nell’art. 468, co. 2, cod.proc.pen., all’ipotesi in tratti di circostanze diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione, n invece al caso in cui tale diversità non sussista (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 36882 09/04/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 46868 del 29/11/2005, Rv. 233049; Sez. Sez. 4, n. 25523 del 10/05/2007, Rv. 236990). Si è, dunque, radicato un indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, che il collegio condivide, secondo cui l’obbligo della indicazione del circostanze sulle quali deve vertere l’esame testimoniale, di cui all’art. 468 cod.proc.pen., d ritenersi ineludibile soltanto allorché le circostanze oggetto dell’audizione si discostino dal descritto nel capo d’accusa, con l’opportuna puntualizzazione che tale obbligo deve invece intendersi adempiuto allorché sia possibile dedurre per relationem che il testimone indicato sia in grado di riferire sui fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle qua vertere la deposizione siano in esso riconnprese o lo siano in altri atti noti alle parti, st finalità della norma di precludere la introduzione di prove inedite ed imprevedibili, che consentano alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (cfr. Se 3, n. 41691 del 19/10/2005, Rv. 232369).
Orbene, nessun valido argomento il motivo di ricorso ha posto in rilievo a detrimento dell pertinenza di tali principi ermeneutici alla vicenda condotta all’attenzione della Corte, se un vago e non documentato accenno alle annualità sulle quali i testi COGNOME e COGNOME sarebbero stati consultati nell’ambito del processo civile, del resto pienamente compatibili c il torno di tempo con riferimento al quale è stato specificamente confezionato l’edit accusatorio.
Il secondo e il terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente – sono generic non sono consentiti in sede di legittimità e, in ogni caso, sono manifestamente infondati.
Anzitutto è necessario ricordare che la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la rispettiva motivazione si sviluppa in una sequenza logico-giuridica convergente (Sez.2, n.37925 del 12/6/19, COGNOME; Sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; Sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; Sez.2, n. 5606 del 8/2/07, COGNOME e altro).
L’integrazione tra le motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abb esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo
giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giur della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già affrontate ampiamente chiarite nella decisione di primo grado. Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado che abbia omesso di vagliare le doglianze dell’atto di impugnazione che riguardino profili già esaurientemente risolti dalla sentenza primo grado (tra le tante Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, NOME, R. 259929 – 01).
Il ricorrente trascura di misurarsi con le perspicue proposizioni della sentenza di primo gr (richiamate dal tessuto argomentativo della sentenza impugnata, ad es. pagg. 10,15, 17-19), che ha illustrato che la massiccia, considerevole evasione contributiva, registrata dalla cura del fallimento, ha rappresentato l’esito di una preordinata ed originaria strategia crimi evolutasi dalla costituzione al fallimento, finalizzata ad orientare la gestione societaria se logiche irragionevoli ed antieconomiche, in conflitto con le finalità lucrative connatura un’impresa commerciale, con il precipuo scopo di somministrare illegalmente la manodopera ad altri enti societari, tutti riconducibili all’imputato e al suo contesto familiare e mana nella prospettiva di consentire a questi ultimi, formalmente clienti della fallita che fattu proprie “forniture”, di operare in elusione dell’adempimento degli obblighi erari previdenziali relativi alle prestazioni dei dipendenti “distaccati”, la cui “zavorra” deb stata progressivamente riversata sulla SKL, inevitabilmente condotta al destino fallimentare.
A tale contesto appartengono, secondo i giudici di merito, vari indici sintomatici, convergono – con esposizione logica e perciò immune da censure in sede di legittimità – per l’assegnazione all’imputato del ruolo inconfutabile di “dominus” (o, nella più favorevole d ipotesi, di co-protagonista della loro direzione) della sequela delle operazioni che ha provocato il dissesto della società, e lo snodo esplicativo dirimente, idoneo a svellere la so della argomentazioni difensive, può essere focalizzato nel passaggio secondo il quale “Tra i soggetti avvantaggiati dall’ operazione dolosa così ricostruita di certo non può esse annoverato colui al quale la stessa deve essere attribuita ai sensi dell’art. 2394 c l’amministratore unico (e socio unico) COGNOME NOME NOME, non a caso, non è stat addebitata alcuna operazione distrattiva. Ebbene, ad essere oggettivamente avvantaggiate dal rovinoso “core business” della RAGIONE_SOCIALE erano le società che si rifornivano di forza lavoro dalla fallita, forza lavoro che acquisivano attraverso un meccanismo esternalizzazione che (al di là del formale obbligo assunto nei confronti del fornitore, obb come detto, mai assolto) le esentava dal farsi carico dei gravosi costi relativi, in partic agli oneri contributivi”.
Ed è in tale ambito, evidentemente, che sono state lette ed interpretate le deposizio testimoniali raccolte nel corso del dibattimento perché, a prescindere dalla veste documentale del singolo, formale contratto di lavoro subordinato, i dipendenti e i collaboratori impegna siffatto comune, onnniconnprensivo quanto illecito “ingranaggio” ruotavano attorno alla figura d COGNOME NOME, da cui prendevano le direttive, venivano retribuiti, “trasferiti” da un’e
imprenditoriale all’altra, con il quale si interfacciavano per questioni organizzative ed ope (pag.4-5 sentenza di primo grado, pag. 14-15 sentenza di appello, pag.9 trascr. deposizione COGNOME, trascr. ud. 18/11/2021, allegate al ricorso “…emerge anche che i dipendenti spesso non sapevano neanche dove fossero collocati in quel momento, perché ogni tanto erano assunti da RAGIONE_SOCIALE e ogni tanto erano assunti da un’altra società, ma che comunque chi dirigeva i lavori, chi dava le direttive erano sempre le stesse persone…”).
Del resto, l’unitarietà della conduzione delle società variamente denominate, così enucleata, riscontrata dalla promiscuità delle sedi operative, dotate di un locale di accesso indis (teste COGNOME, pag. 9 trascr. ud. 10/2/2022, allegate al ricorso); dalla eloquente collocazio tale sito, della sede effettiva della RAGIONE_SOCIALE, priva di presidi finanziari e conti c esclusivamente deputata alla stipulazione dei contratti di “distacco” del personale a favo delle altre imprese; dall’incapacità di COGNOME – pressochè sconosciuto a COGNOME (che ha dichiarato di aver lavorato “in distacco” per RAGIONE_SOCIALE, pag. 26 trascr. verbale di udienza 18/11/2021) e indicato come episodicamente presente, in compagnia dell’imputato, nelle aree di pertinenza dell’impresa dall’ex dipendente COGNOME – di fornire al curatore fallime informazioni sulla vita della società se non quella di recarsi a Garbagnate Monastero dove, appunto, COGNOME potuto ottenere risposta alle sue domande, come plasticamente avvenuto attraverso l’interazione con (il solo) NOME, significativamente indicato dal curat del fallimento RAGIONE_SOCIALE come “l’unico interlocutore che conosceva molto bene la situazion (pag.11 trascr.).
L’articolato delle sentenze del doppio grado si è dunque correttamente conformato allo stabile indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elemen sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali son rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale d attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – i costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove soste da congrua e logica motivazione”(sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, COGNOME, Rv. 269101; sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534; sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540; sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Rv.283850).
Peraltro, la previsione di cui all’art. 2639 cod. civ. non esclude che l’esercizio dei poteri funzioni dell’amministratore di fatto possa realizzarsi unitamente all’esplicazione dell’attiv altri soggetti di diritto, i quali – in tempi successivi o anche contemporaneamente – eserci in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione n. 12912 del 06/02/2020, COGNOME, Rv. 279040; Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, COGNOME, Rv. 238893).
Le conclusioni rassegnate in tale salda direzione non sono efficacemente contrastate dall’impugnazione, che, da un lato, è orientata a frammentare le singole risultanze probatori
per sminuirne la valenza (anche attraverso il richiamo, decontestualizzato, di brandelli de deposizioni testimoniali) e, dall’altro lato, invoca l’insussistente, in radice, vizio di trav delle prove, pianamente e persuasivamente esaminate ed interpretate, in un costrutto omogeneo e dotato di intrinseca plausibilità, dalle pronunce dei giudici del merito; prospettazione di una elaborazione esegetica alternativa degli elementi di prova esula, come noto, dall’orizzonte cognitivo della Corte di Cassazione (per tutte, Sez. U n. 12 del 31/05/20 Jakani, Rv. 216260) ed è trascinata nell’alveo dell’inammissibilità.
3. Il quarto motivo è a sua volta generico e manifestamente infondato.
Le considerazioni svolte a riguardo della riconducibilità al ricorrente della ideazione e regia delle operazioni funzionali alla creazione della “voragine” del debito tributa previdenziale incombente sulla società fallita – speculare ai vantaggi arrecati alle altre soci soggette alla gestione o alla co-gestione di NOME – non consentono e, prima ancora, non richiedono distinzione alcuna tra i periodi di formazione delle relative passività, frutto di ed infedeltà costanti e consapevolmente produttivi di un’esposizione debitoria ingravescente, ineluttabilmente espressiva del dissesto della società, nel cui contesto anche il tentativ sovrapporre il debito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di SKL all’entità del dovuto da quest’ulti all’Erario si traduce in un dato di convalida della fondatezza dell’armonico percorso ricostrut divisato dalle sentenze.
4. Il quinto motivo è infine aspecifico e manifestamente infondato.
La Corte di appello ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulle modali della condotta, connotate da pervicacia e spregiudicatezza, sull’apprezzamento dell’entit ragguardevole del passivo verso l’Erario dello Stato, per nulla riparato; e, oltre all’assen segnali di resipiscenza, sui plurimi precedenti penali dell’imputato, per il reato di violazio divieto di emettere assegni e per altro reato in materia fallimentare, commesso in epoca postuma rispetto alle vicende oggetto del processo (pag. 21).
Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabi cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare i diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli element favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che eg riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorrente, del resto, non si è confrontato co la pluralità delle argomentazioni e si è soffermato esclusivamente sull’assunta qualità d contegno processuale da lui tenuto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla pronunzia di rigetto consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consiAliere estensore
Il Pr79idente