Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38266 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38266 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in (GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2025 del TRIBUNALE di MILANO visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Sentito L’AVV_NOTAIO NOME, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del 30 maggio 2025 del Tribunale di Milano che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha
confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti del ricorrente dal Gip del Tribunale di Milano, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 416bis .1 cod. pen.
La difesa affida il ricorso a tre motivi che, per comodità espositiva, saranno enunciati nel corso della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo si deduce: inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, anche in relazione all’art. 2639 cod. civ. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, commi 3 e 4, 273 e 292, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Carenza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, nonchØ per travisamento delle risultanze processuali.
La censura attiene alla diretta riferibilità al ricorrente dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, con particolare riguardo all’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto delle società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) emittenti le false fatture, nonchØ alla tenuta logica degli argomenti spesi dall’ordinanza impugnata per affermare la sussistenza della gravità indiziaria, alla luce anche dei rilievi difensivi di cui alla memoria del 28 maggio 2025 depositata in sede di riesame.
Quanto al primo aspetto, si lamenta che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di legittimità in ordine all’individuazione della figura dell’amministratore di fatto, quale soggetto responsabile di reati tributari, mancando l’indicazione della specifica funzione di regia e di strategica gestione delle rilevanti attività societarie ed imprenditoriali riferita all’indagato. A nulla valeva il richiamo, ai fini dimostrativi del ruolo gestionale che avrebbe assunto e svolto il ricorrente, al contenuto della conversazione telefonica del 5 ottobre 2023 (trattandosi di un’interlocuzione occasionale avvenuta su incarico dell’amministratore di diritto), alla partecipazione alla falsa fatturazione in favore di COGNOME NOME (situazione processualmente inutilizzabile) e al coinvolgimento in una terza società posto che rispetto a tale vicenda Ł lo stesso Tribunale che attribuisce al ricorrente il ruolo di mero contabile. Peraltro, a sostegno dell’illogicità della conclusione a cui era pervenuto il Tribunale del riesame, si sottolinea come lo stesso giudice del merito nell’ordinanza impugnata attribuisca al ricorrente ora il ruolo di mero contabile, senza capacità e funzioni direttive ma assoggettato alle disposizioni di COGNOME NOME o di COGNOME NOME, ora della figura del procacciatore di affari (e in un caso financo di semplice operaio addetto allo scarico di cisterne di olio). Peraltro, a conferma del diverso ruolo di collaboratore occasionale con le società emittenti le false fatture deponeva anche il richiamo operato dal Tribunale ai compensi a tale fine ricevuti dalle già menzionate società, nonchØ l’assenza, negli accertamenti svolti nei confronti dei vari soggetti giuridici verso cui erano state emesse le fatture dalle società in questione (ben 15 che la difesa passa in rassegna, con l’eccezione del COGNOME, vedi infra ), di elementi dimostrativi di un ruolo, tantomeno direttivo, assunto dall’indagato.
Concorreva ad avvalorare l’erroneità dell’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto anche la circostanza che detta qualità era stata al contempo riconosciuta dai giudici del riesame a ben altri quattro soggetti (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME), senza alcuna specificazione dei relativi compiti (tanto che lo stesso PM nella richiesta aveva evidenziato l’esigenza di eliminare qualcuno da detto elenco).
Riguardo, poi, alla vicenda della falsa fatturazione realizzata in favore di COGNOME NOME, coindagato nel delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74/2000 inerente all’emissione delle false fatture, si lamenta ex art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., l’assenza, nelle dichiarazioni accusatorie che questi aveva reso, dei caratteri della precisione e della coerenza, stante la loro contraddittorietà, nonchØ dei necessari riscontri esterni di carattere individualizzante quanto alla riferibilità del fatto al ricorrente. Nulla sul punto aveva argomentato il Tribunale nonostante l’eccezione della difesa contenuta nella memoria difensiva. NØ all’uopo assumeva rilievo l’esito delle perquisizione eseguita nei confronti del COGNOME che aveva consentito di rinvenire la somma di euro 6.500,00 ritenuta erroneamente il provento del delitto di false fatturazioni commesso in concorso e a vantaggio del COGNOME, considerato che quest’ultimo aveva riferito di avere consegnato il denaro in questione al solo COGNOME e che lo stesso Tribunale ha ritenuto la condotta del ricorrente (e dunque i proventi realizzati) volta a finanziarie il RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo non Ł fondato.
L’ordinanza impugnata ha, anzitutto, indicato sufficienti elementi dimostrativi, in punto di gravità indiziaria, del coinvolgimento del ricorrente nell’ambito dello schema illecito ideato dal concorrente, poi deceduto, COGNOME NOME, diretto a consentire, tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte delle due società indicate nell’imputazione, un risparmio di imposta nei confronti dei destinatari, previa retrocessione delle somme ricevute da cui veniva trattenuto come ‘aggio’ una percentuale sull’imponibile. Al riguardo, si Ł fatto riferimento alle dichiarazioni di COGNOME NOME, il quale, a seguito di precise contestazioni nel corso del suo interrogatorio, ha indicato il ricorrente come direttamente coinvolto nel meccanismo illecito congegnato dal COGNOME al fine di consentire alla sua società di pagare meno tasse (v. pag. 48 dell’ordinanza impugnata), così escludendosi che fosse solo il COGNOME a dare indicazioni al COGNOME sulle fatture da emettere e, soprattutto, che l’indagato si fosse limitato a una mera presenza, dal contenuto incerto, allorchØ il COGNOME prospettava e poi dava seguito all’affare illecito al quale COGNOME aveva aderito. Il fatto che il Tribunale abbia riportato nella sua interezza le dichiarazioni del COGNOME consente di escludere la decisiva contraddittorietà dedotta dalla difesa, posto che alla titubanza iniziale del dichiarante seguono precise indicazioni di reità in coerenza alle contestazioni svolte che facevano leva anche su altri elementi di prova acquisiti.
I riscontri alla chiamata si ricavano dal compimento, da parte del ricorrente, di plurime attività che, lungi dall’asseverarne una mera ed esclusiva collaborazione occasionale con le società utilizzate per le false fatturazioni, danno conto di come egli svolgesse un ruolo gestionale, valorizzando – alla stregua del contenuto delle intercettazioni che lo vedono direttamente coinvolto – le affermate cointeressenze con l’amministrazione di dette società, evocate, a volte sotto falso nome, col chiaro riferimento alla ‘proprietà delle persone giuridiche’, nonchØ i diretti rapporti con coloro che sono indicati rivestire la qualità di amministratore di diritto e anche di fatto di tali compagini, nonchØ il compimento di atti gestori tipici di chi svolge compiti direttivi in seno alle persone giuridiche, tra cui l’operatività sui conti correnti. La circostanza che diversi soggetti abbiano indicato il ricorrente come mero ‘procacciatore di affari’ o ‘contabile’ o ‘operaio’ o non lo hanno indicato affatto non si pone in termini distonici con la conclusione a cui Ł pervenuto il giudice del riesame, in quanto lo svolgimento di dette attività si aggiunge a quelle altre, invece significative, della diretta cointeressenza del ricorrente nelle due compagini societarie, soprattutto se si considera che l’ordinanza impugnata restituisce un quadro ove piø soggetti sono coinvolti nella vicenda illecita (COGNOME e COGNOME). Peraltro, l’ulteriore circostanza che piø soggetti
siano indicati come amministratori di fatto non elide, sul piano della gravità indiziaria, la conclusione a cui sono pervenuti i giudici della cautela che hanno anche riconosciuto al ricorrente un diretto coinvolgimento nella gestione, in quanto si Ł al cospetto di società cd. ‘cartiere’, ossia di persone giuridiche appositamente create per scopi illeciti (anche al fine di compiere operazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio) ove il dato dell’opacità prevale notoriamente su quello formale della ripartizione dei compiti e dell’assolvimento degli oneri sociali in simmetria con le qualità di socio, amministratore, dirigente ecc. della persona giuridica avente forma di società di capitali.
Nessuna violazione di legge Ł data dunque scorgere nell’attribuzione al ricorrente, nell’ambito del giudizio cautelare, non solo di concorrente nel reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ma anche della qualifica di amministratore di fatto, in quanto la disposizione di cui all’art. 2939 cod. civ. indicata dalla difesa per i reati societari previsti dal codice civile che equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile chi Ł tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, nonchØ chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – Ł stata in giurisprudenza interpretata nel senso che la significatività e la continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale: ciò, con la conseguenza che la prova della posizione di amministratore di fatto presuppone l’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività (aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare). E in tale ultimo caso spetta ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell’attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (sul tema e con riguardo anche ai reati tributari, v. Sez. 2, n. 34381 del 01/06/2022, Ribecco, non mass.).
Con il secondo motivo si denuncia: inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 416bis .1 cod. pen. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonchØ mancanza di motivazione rispetto ad elementi decisivi sottoposti all’esame del Tribunale. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 292, comma 3bis cod. proc. pen. e nullità dell’ordinanza del Gip per omesso interrogatorio preventivo in relazione all’art. 291, comma 1quater , cod. proc. pen.
Si lamenta l’insufficienza dell’elemento dimostrativo – ricavato dal contenuto di un’intercettazione telefonica tra il ricorrente e COGNOME, additato di essere esponente dell’omonima cosca di ‘RAGIONE_SOCIALE, in cui il secondo riferisce al primo di avergli dato del denaro anzichØ di averlo consegnarlo al fratello – in forza del quale era stata ritenuta l’aggravante speciale, censurandone la forza persuasiva anche e, soprattutto, sul versante soggettivo, quale indice dell’intento di agevolare la consorteria mafiosa. Peraltro, la consegna della somma al ricorrente e non ad altro esponente del RAGIONE_SOCIALE smentiva la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della circostanza.
Lo stesso collegamento rilevato dal Tribunale tra la somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente e l’emissione delle false fatturazioni deponeva per l’assenza della finalità mafiosa, avendo, in ipotesi, agito il ricorrente per proprio tornaconto e non per agevolare il RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Dalla mancanza dell’aggravante ne discendeva la nullità dell’ordinanza per il mancato espletamento preventivo dell’interrogatorio di garanzia, per come tempestivamente eccepito dal difensore davanti al Tribunale per il riesame.
Il motivo Ł manifestamente infondato.
Il dialogo citato dal Tribunale non risulta affatto privo di capacità dimostrativa rispetto alla sussistenza dell’aggravante per come sostiene la difesa.
Il Tribunale, infatti, premessa l’esistenza della cosca di ‘RAGIONE_SOCIALE e ricondotta la causale del trasferimento di COGNOME NOME dalla Calabria a Milano alla finalità di espandere le attività illecite della propria famiglia mafiosa di origine, ha evidenziato come dall’attività investigativa svolta che ha portato all’emanazione della prima ordinanza di custodia cautelare del 28/09/2024 fosse emerso che i flussi dei guadagni illeciti riconducibili alle varie attività criminali di COGNOME finissero in Calabria e, in una certa misura, venissero ivi controllati dal punto di vista contabile. Si Ł, poi, precisato che al ricorrente non era affatto sconosciuta la caratura mafiosa di COGNOME in ragione del livello di consuetudine instaurato tra i due che precedeva il trasferimento del primo dalla Calabria a Milano e delle strettissime cointeressenze economiche che si erano venute a creare. Inoltre, si Ł anche evidenziato che una delle società (la TARGA_VEICOLO) di cui il ricorrente Ł risultato essere amministratore di fatto era stata messa a disposizione di COGNOME per coprire i flussi di denaro dell’usura commessa ai danni di un terzo (NOME COGNOME) e che la restituzione della somma data in prestito, maggiorata degli interessi, era questione di interesse non solo di COGNOME NOME ma dell’omonima cosca di ‘RAGIONE_SOCIALE. Se, dunque, questo Ł il contesto in cui si inserisce il dialogo, nessuna manifesta illogicità sconta l’ordinanza impugnata per avere attribuito alla conversazione valenza confermativa, sul piano della gravità indiziaria, del fatto che anche i flussi di denaro provento dei reati fiscali erano, al pari delle altre attività delittuose riferibili a COGNOME, destinati alla famiglia di origine e che il COGNOME ne fosse a conoscenza. NØ tale conclusione risulta inficiata dal successivo rinvenimento, in sede di perquisizione, di una somma di denaro nella disponibilità del ricorrente – che secondo la difesa darebbe conto di come i proventi dei reati fiscali fossero, in ipotesi, appannaggio personale dell’indagato e non della cosca -sia perchØ non vi Ł alcuna prova che tale somma, peraltro contenuta, fosse l’intera provvista illecita formatasi a seguito dell’emissione delle false fatturazioni (la cui consumazione Ł antecedente), sia perchØ il rinvenimento Ł successivo all’omicidio di COGNOME.
Dall’affermata sussistenza dell’aggravante speciale ne discende l’assenza di conferenza dell’eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare per omesso espletamento dell’interrogatorio preventivo, ricorrendo la causa espressa di esclusione di cui al comma 1quater dell’art. 291 in relazione all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.
Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Dall’esclusione dell’aggravante speciale conseguiva il venir meno della presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
Peraltro, si lamenta l’assenza di elementi evocativi del pericolo di reiterazione stante l’assenza di un legame tra il ricorrente ed esponenti del RAGIONE_SOCIALE dopo la morte di COGNOME NOME, nonchØ di ulteriori indici sintomatici, in ragione della mancanza di concretezza e soprattutto di attualità del rischio di commissione di nuovi reati. A tale riguardo, si richiama anche la circostanza che le due società utilizzate per l’emissione delle false fatturazioni erano state poste in liquidazione.
NØ elementi dimostrativi del periculum potevano trarsi, come invece ritenuto dal Tribunale in aperta violazione del diritto di difesa, dall’esercizio della facoltà di non rispondere di cui si era avvalso il ricorrente nel corso dell’interrogatorio di garanzia.
Il motivo Ł infondato.
Invero, ‘depurata’ l’ordinanza impugnata dal riferimento alla valenza dimostrativa, quale indice di attualità del periculum , dall’essersi avvalso il ricorrente della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio – fatto processuale che pare sia stato unicamente valutato riguardo all’assenza di elementi dimostrativi di una rescissione dei rapporti illeciti contestati sulla scorta delle piø generali allegazioni difensive – il Tribunale ha indicato una pluralità di indici fattuali attinenti alla gravità dei reati, desunta anche dall’entità significativa della somma complessiva oggetto di falsa fatturazione, all’inserimento della condotta dell’indagato in un contesto di disvalore piø ampio per come emerso dalle intercettazioni, al rilievo del suo rapporto con il COGNOME che, unitamente all’assenza dell’occasionalità dell’agire, danno ragionevolmente conto dei pericula evocati. NØ a tale riguardo risulta decisivo l’elemento, citato dalla difesa, dell’avvenuta liquidazione delle società risultando congruo l’argomento speso dal Tribunale che i meccanismi illeciti legati alle false fatturazioni possono facilmente ripetersi avvalendosi di altre società, anche all’uopo costituite.
Se a ciò ai aggiunge, infine, l’ulteriore dato del brevissimo tempo trascorso dall’esecuzione della misura cautelare, l’applicazione della misura degli arresti domiciliari non si presta a censure di legittimità, anche alla luce del principio, piø volte affermato da questa Corte, secondo cui l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto illecito contestato Ł maturato (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01; Sez. 2, n. 9500 del 2016, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785).
In conclusione, l’ordinanza impugnata non si espone ai vizi di legittimità denunziati, anche in forza del principio secondo cui il provvedimento di merito non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo Ł stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 4, sent. n. 26600 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900; Sez. 2, n. 28547 del 20/06/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 27323 del 25/01/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233187-01).
5. Donde il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, li 11 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME