Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47913 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47913 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/3/2023 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/3/2023, il Tribunale del riesame di Roma annullava – nei confronti di “RAGIONE_SOCIALE” – il decreto di sequestro preventivo emesso il 20/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, limitatamente ai reati di cui all’art. 10 -bis, d Igs. 10 marzo 2000, n. 74, confermandolo con riguardo alle contestazioni di cui all’art. 5, stesso decreto.
Propone ricorso per cassazione la società, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
• .2.77-:7-2/
p GLYPH
violazione di legge quanto al fumus commíssi delicti. L’ordinanza non darebbe conto di una sentenza prodotta dalla difesa all’udienza camerale, con la quale il COGNOME sarebbe stato prosciolto dal G.u.p. di Roma con riferimento ad una “imputazione gemella” riguardante le società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, menzionate anche nel provvedimento genetico tra quelle nelle quali il soggetto avrebbe svolto il ruolo di amministratore di fatto; l’omesso esame di questa pronuncia imporrebbe, dunque, di annullare il provvedimento. Analogamente, il Tribunale non avrebbe motivato quanto ai documenti depositati in ordine a tale NOME COGNOME (nelle more deceduto) e al suo ruolo nella vicenda. Ancora, l’ordinanza avrebbe confermato la misura senza riscontrare che il provvedimento genetico costituirebbe null’altro che il mero ed acritico recepimento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, in violazione dell’art. 292 cod. proc. pen. Gli elementi valorizzati nel provvedimento, infine, sarebbero privi di effettivo rilievo indiziari
la stessa violazione di legge è poi dedotta quanto al periculum in mora, dato che il Tribunale avrebbe inteso integrare una motivazione, in realtà, inesistente nel decreto del G.i.p., in evidente contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità. Nel merito, poi, il provvedimento non darebbe conto di come il periculum stesso possa essere riconosciuto a distanza di tre anni dai fatti contestati e in mancanza di atti di dispersione patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo, innanzitutto, all’omesso esame della sentenza di proscioglimento pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma il 17/2/2023 nei confronti di NOME COGNOME, e prodotta al Riesame, il Collegio osserva che la censura, seppur apparentemente fondata (nessun richiamo, in effetti, si riscontra nel provvedimento), appare tuttavia inammissibile. La sentenza in questione, infatti, concerne due società estranee alla presente vicenda cautelare e nient’affatto menzionate nel provvedimento genetico, contrariamente a quanto affermato nel ricorso: se la “RAGIONE_SOCIALE” non compare mai nel decreto di sequestro preventivo, così la “RAGIONE_SOCIALE“, citata nella sentenza del G.i.p. (codice fiscale CODICE_FISCALE), è soggetto diverso dalla “RAGIONE_SOCIALE” (codice fiscale CODICE_FISCALE) di cui al decreto medesimo.
4.1. A ciò si aggiunga, poi, che l’ordinanza impugnata ha adeguatamente riscontrato il ruolo del ricorrente quale amministratore di fatto de “RAGIONE_SOCIALE“, almeno in questa fase cautelare, richiamando le dichiarazioni dei consulenti fiscali NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ne avevano descritto i caratteri proprio come da rubrica. Ancora, il Tribunale ha sottolineato gli esiti della
perquisizione domiciliare presso lo stesso COGNOME, nel corso della quale erano stati rinvenuti moltissimi documenti contabili, extracontabili e bancari relativi proprio alle società che – da contestazione provvisoria – egli aveva effettivamente amministrato, compresa la ricorrente. A conferma del potere gestorio di fatto, poi, l’ordinanza ha evidenziato che: a) l’indagato aveva la disponibilità di numerose vetture intestate proprio alla società, del valore complessivo di oltre 110.000 euro, nonostante questa risultasse non operativa (non aveva mai comunicato operazioni imponibili attive dalla costituzione – 23/1/2018 – al 29/4/2021). Lo stesso ente, peraltro, aveva presentato dichiarazioni annuali per il 2020/2021/2022 con indicazione di redditi irrisori (20 euro; 80 euro; 1.244 euro); b) due delle vetture citate (Ferrari e Mercedes) erano state vendute dalla società a tale NOME COGNOME il 22/12/2022, ossia poco dopo che il COGNOME aveva ricevuto la notifica del decreto di sequestro preventivo, il 2/12/2022; c) la “RAGIONE_SOCIALE” aveva sede legale allo stesso indirizzo delle cooperative “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, di cui formale amministratore era NOME COGNOME, cognato del COGNOME, ed amministratore di fatto era risultato quest’ultimo.
4.2. Una motivazione, dunque, che conferma in modo del tutto adeguato il ruolo effettivamente coperto dal COGNOME nella società, presupposto per la contestazione di cui all’art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, peraltro in sé estranea a ricorso.
Il primo motivo di impugnazione, poi, è manifestamente infondato anche nelle due censure successive.
5.1. Risulta privo di ogni specificità, in primo luogo, il richiamo agli “elementi e ai “documenti” che la difesa avrebbe prodotto (ed il Tribunale non avrebbe esaminato) con riguardo a tale NOME COGNOME, indicato solo come “figura dominante e centrale per la costituzione di tutte le società”, senza precisazioni ulteriori. Negli stessi termini, poi, è il riferimento alla mancanza di una valutazione autonoma degli atti da parte del G.i.p., che si sarebbe limitato ad un “recepimento acritico” della richiesta del Pubblico Ministero, ancora senza alcuna indicazione specifica di elementi o circostanze.
L’impugnazione, infine, deve essere dichiarata inammissibile anche in relazione al secondo motivo, in punto di periculum in mora: la questione, infatti, non aveva costituito argomento di riesame, così da non poter essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023
Il Presidente