Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33662 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto de ricorsi.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, anche quale sostituto processuale degli avvocati NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME, codifensori degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, si riporta ai motivi dei ricorsi ed insite per l’accoglimento degli stessi;
l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Parma nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per i delitti di bancarotta fraudolen patrimoniale e documentale e di sottrazione od occultamento, a fini di evasione fiscale, de scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE; fatti commessi da COGNOME NOME e da NOME, nella qualità di amministratori di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiar in data 9 luglio 2014, e da COGNOME NOME, nella qualità di amministratore di diritto della società.
Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati con distinti atti d’impugnativ firma dei rispettivi difensori.
2.1. COGNOME NOME, con il primo motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME e con il primo motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO; COGNOME NOME, con il primo motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME e con il pr motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO, e COGNOME NOME, con i primo motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME, eccepiscono la nullit della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 36, 42, 43 e 178, comma 1, lett. a) proc. pen., dell’art. 25 della Costituzione e dell’art. 47 della Carta dei diritti fond dell’Unione Europea nonché per vizio di motivazione.
Adducono, a sostegno, che il Giudice dell’Udienza Preliminare, una volta rigettate l istanze di applicazione della pena avanzate nel loro interesse, con il disporre il rinvio trattazione del processo, nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato, dinanzi ad al giudice, senza formalizzare una dichiarazione di astensione in ragione della incompatibilità ne quale si era venuto a trovare e senza attendere che su tale dichiarazione provvedesse i Presidente del Tribunale di Parma, o COGNOME determinato un’invalidità insanabile degli at processuali conseguenti, per violazione del principio del giudice naturale precostituito per le o, comunque, COGNOME dato vita ad un atto abnorme, in quanto del tutto eccentrico rispetto sistema processuale. Lamentano, altresì, che non sarebbe stato onere difensivo allegare le tabelle organizzative del Tribunale di Parma, le stesse costituendo il presupposto della violazi processuale denunciata, che, pertanto, sarebbe stato obbligo della Corte territoriale, inves dell’eccezione, acquisire. Sollecitano, infine, l’esercizio del potere di sollevare eccezi illegittimità costituzionale degli artt. 36, 42 e 43 cod. proc. pen. per violazione degli Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in relazione al risp del principio del giudice naturale precostituito per legge.
2.2. COGNOME NOME, con il secondo motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO e con il secondo motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO,
COGNOME NOME, con il secondo motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO con il secondo motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO, denunciano violazione di legge e vizio di motivazione da omesso esame delle questioni relativ alla relazione del curatore fallimentare e di quelle inerenti alle dichiarazioni di NOME NOME del Commercialista AVV_NOTAIO COGNOME, dei dipendenti e dei clienti della società, contenute nel p 2 dell’atto di appello: questioni relative all’effettivo coinvolgimento nella vicenda NOME, che, rendendo dichiarazioni al curatore fallimentare, aveva sconfessato quant dichiarato da NOME, il quale, secondo le dichiarazioni del Commercialista COGNOME, era il amministratore della fallita RAGIONE_SOCIALE, come del resto comprovato dichiarazioni rese dai clienti e dipendenti che avevano riferito di come NOME concorresse impartire ordini e direttive.
2.3. COGNOME NOME, con il secondo motivo dell’atto d’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO, denuncia violazione di legge e vizio della motivazione da omessa e/o erronea valutazione delle questioni relative alle dichiarazioni da lui rese al curatore fallimentare sommarie informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria, per come illustrate nel punto 2 del di appello: dichiarazioni che, se adeguatamente apprezzate, sarebbero state tali da mettere i luce come il ricorrente NOME un mero esecutore degli ordini e delle direttive dei fratelli come egli NOME sostanzialmente estraneo alla gestione della società fallita, come del res comprovato dalle dichiarazioni di dipendenti e clienti. Donde, il deducente COGNOME COGNOME dovuto essere assolto sia dagli addebiti riguardanti la custodia delle scritture contabili soci delle quali non era mai venuto in possesso, sia dagli addebiti riguardanti la distrazione dei v aziendali, visto che gli stessi erano stati sempre nella completa ed esclusiva disponibilità amministratori di fatto, COGNOME.
2.4. COGNOME NOME, con il terzo motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO e con il terzo motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO, e COGNOME, con il terzo motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO e con il motivo dell’impugnativa a firma dell’AVV_NOTAIO, denunciano violazione di legge e vizio di motivazione da omesso esame della deduzione difensiva – sviluppata con il punto 3 dell’atto di appello – con la quale si era chiesto al giudice di appello di tener conto, ai concessione delle circostanze attenuanti generiche, dell’attività lavorativa dispiegata da entr gli imputati, odierni ricorrenti.
In data 17 aprile 2024, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME e NOME, ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi, ritualmente accordatagli.
Con memoria in data 24 aprile 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, AVV_NOTAIOessa NOME COGNOME, ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo i ricorsi siano rigettati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo di ricorso, formulato nell’interesse di ciascuno dei ricorre manifestamente infondato e generico.
Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo il quale non è nullo, né abno l’atto con cui il giudice, in ragione del precedente compimento di attività che ne determina legge l’incompatibilità, trasmetta direttamente il procedimento ad altro giudice per la tratta senza osservare la procedura di sostituzione, mediante dichiarazione di astensione presentata al Presidente del Tribunale, prevista dall’art. 36 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2 Rv. 275868; Sez. 3, n. 46475 del 13/07/2017, Rv. 271171).
1.2. Nondimeno, è altrettanto pacifico il principio secondo cui l’assegnazione dei proces in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio, salvo il possibile rilievo discip incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità all’art. 33, comma 1, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizi amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canon essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguarda titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l motivazione dei provvedimenti (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Rv. 270775; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Rv. 263079; Sez. 6, n. 39239 del 04/07/2013, Rv. 257087; Sez. 3, n. 38112 del 03/10/2006, Rv. 235030; Sez. 1, n. 16214 del 05/04/2006, Rv. 234216): situazione, questa,
che si verifica in casi di assoluto arbitrio nella designazione del giudice, in funzion costituzione di un giudice ad hoc onde aggirare il principio del giudice naturale precostituito pe legge.
1.3. Tali chiarimenti consentono di disattendere il rilievo secondo cui sarebbe stato obbl della Corte di appello acquisire d’ufficio le cd. ‘Tabelle’ di organizzazione del Tribunale di onde verificarne l’eventuale violazione, per effetto del denunciato comportamento del Giudic dell’Udienza Preliminare, e, di conseguenza, l’inosservanza del principio del giudice natur precostituito per legge. Integrando, infatti, le stesse un provvedimento amministrativ carattere organizzativo, accessibile ad ogni interessato, sarebbe stato onere dei ricorr allegarlo agli atti di appello, onde rendere specifiche e non, invece, esplorative le for doglianze. Onere di allegazione vieppiù stringente in questa sede, in cui vige il prin dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, che vale anche in ipotesi di denuncia di error in procedendo, posto che il giudice di legittimità è tenuto all’esame dei soli atti processuali, di quelli che sono contenuti nel fascicolo processuale. In tal senso, si è del resto espresso il vivente, laddove ha affermato che, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cau nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulterior onere di formale produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addott fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329).
1.4. In mancanza di produzione delle citate ‘Tabelle’, e, quindi, nell’impossibil verificare la possibile violazione, in concreto, della violazione del principio di cui all’ar risulta sfornita della necessaria rilevanza la questione di costituzionalità eccepita dai rico
Parimenti inammissibili sono le censure spiegate con il secondo motivo di ciascun atto d’impugnativa proposto nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
2.1. Va sottolineato il dato di decisivo rilievo che gli imputati, odierni ricorrenti, riconosciuti responsabili dei reati loro ascritti in entrambi i gradi di merito con c decisione.
La pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che in tal caso le motivazioni della se di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un ris organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congr della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello, come nel caso in esame, abbiano esamina le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferi alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motiv delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. 2, n. 37295 12/6/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Tale integrazione è, a maggior ragione, legittima quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, m
si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisi del primo giudice (Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Rv. 221116, in motivazione).
Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna degli imputati ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di trav della prova, sostanzialmente denunciato da tutti gli ricorrenti sotto il profilo della «om erronea valutazione delle questioni implicate dalle dichiarazioni rese al curatore fallimenta COGNOME NOME NOME COGNOME NOME e dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria d Commercialista, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nonché dai clienti e dipendenti della società fallita>>. In come costantemente affermato da questa Corte, tale vizio può essere dedotto con il ricorso pe cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell’ipotesi in cui il giudice di ap per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro d non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n, 45537 del 28/09/2022, Rv. 283 Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Rv. 281665; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
2.2. Il richiamo ai riportati principi di diritto si è reso necessario in consideraz fatto che la sentenza di secondo grado ha risposto alle doglianze difensive in termini sinte evocando a suo presupposto l’articolata ed assai completa motivazione della sentenza di primo grado, che risolve molte deduzioni difensive riproposte, dapprima, con i motivi di gravame ora, con i motivi di ricorso per cassazione in disamina; motivi, questi ultimi, che ten attraverso la denuncia del vizio di omessa risposta alle deduzioni difensive sulle pr dichiarative, di parcellizzare il costrutto motivazionale sotteso alle conformi sentenze di m e, in tale guisa, di sottrarre l’impugnazione all’ineludibile confronto con la convergente si delle singole evidenze – come apprezzate anche dal giudice di appello – decisiva per validarne significato.
Il rilievo che precede impone, altresì, il richiamo della consolidata ernneneusi di que Corte, secondo cui il giudice di appello non ha l’obbligo di controbattere ogni esercitaz dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianz sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l’obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazio particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimo mediante l’enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenut
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conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. U, n. 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 – dep. 29/01/1977, Rv. 135181).
2.3. Principio, questo, che è stato senza dubbio rispettato dal giudice della senten impugnata, che, tra l’altro, evidenziando come le prove raccolte, lette nella loro significante, dessero conto di come, sebbene COGNOME NOME NOME l’amministratore della falli RAGIONE_SOCIALE, rappresentandola in giudizio, sottoscrivendone gli atti e impart talvolta, ordini e direttive ai dipendenti, la società era, tuttavia, gestita o, comunque anche, «in via disgiunta o congiunta» dai fratelli COGNOME NOMEche provvedevano ad assunzioni licenziamenti, pagamenti, direttive organizzative, acquisto e manutenzione dei mezzi, acquist del carburante, fatturazioni), i quali, non a caso, detenevano presso una delle loro imprese contabilità della RAGIONE_SOCIALE – che lavorava pressoché esclusivamente con le società (così, secondo quanto dichiarato dal Commercialista COGNOME) -, ha mostrato di essers attenuta alla pacifica linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità in materia: quella secondo cui, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’art. 2639 cod. esclude che l’esercizio dei poteri o delle funzioni dell’amministratore di fatto possa verifi concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi o anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipi inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040; Sez. 5 46962 del 22/11/2007, Rv. 238893), tenuto conto, oltretutto, che, se l’amministratore di diri che abbia mantenuto l’incarico formale, non può limitarsi ad indicare la presunta esistenza amministratori di fatto per essere esonerato da responsabilità per violazioni obiettivamen accertate, se non fornisca pure indicazioni sulla concreta ed esclusiva attività altrui di ca gestionale (Sez. 5, n. 8786 del 14/06/1983, Rv. 160828), la prova della qualifica amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestor cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserim soggetto, quale “intraneus”, nell’assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inammissibili sono, infine, le censure spiegate con il terzo motivo di ciascun d’impugnativa proposto nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
La Corte territoriale, con il negare loro le circostanze attenuanti generiche in ragion precedenti penali riportati, della mancanza assoluta di risarcimento e dell’assenza di eleme positivamente valutabili, si è conformata al consolidato orientamento interpretativo di que Corte, secondo cui giudice di merito, ai fini della concessione del beneficio ex art. 62-bis cod.
pen., non ha il dovere di procedere all’esame di tutti gli elementi indicati nell’art. 133 co essendo sufficiente il riferimento a quelli che abbia ritenuto prevalenti (Sez. 6, n. 8 12/11/1993, dep. 1994, Rv. 196329), di modo che, nel motivarne il diniego, non è necessario che prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie.
S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegu condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.