Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3206 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3206 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
CARDAMONE NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Lecce il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria dell’AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le conclusioni di cui alla requisitoria del AVV_NOTAIO P.G. NOME COGNOME, la quale ha
chiesto rigettarsi il ricorso
Sent. n. sez. 2010/2025 CC – 23/01/2026 R.G.N. 34100/2025
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 26/03/2025 con cui Ł stata confermata la sentenza del Gup del Tribunale di Lecce che ha condannato l’imputata alla pena di giustizia, in ordine a molteplici episodi di truffa ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE.
La difesa affida il ricorso a tre motivi.
2.1. Col primo motivo deduce la violazione degli artt. 63, 191 e 220 disp. att. cod. proc. pen., nonchØ vizio di motivazione in ordine all’affermata utilizzabilità delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali, sin dal momento della loro escussione, avrebbero dovuto essere sentiti con le garanzie della persona sottoposta ad indagini alla luce delle rispettive circostanze di fatto che la difesa evidenzia nel motivo di ricorso.
NØ al fine di asseverare l’utilizzabilità del dichiarato del primo era confacente la distinzione che la Corte leccese aveva operato tra sospettato e indagato, trattandosi di un’esegesi contrastante con l’insegnamento delle S.U. Rainieri a mente del quale l’obbligo di assicurare le garanzie dipende dalla mera emersione di indiz7i di reato e non da un quadro indiziario grave e conclamato.
Il tema della soglia fattuale che impone l’attivazione delle garanzie era stato poi affrontato anche in modo contraddittorio in quanto la Corte dapprima postula la necessità di indizi non equivoci (un quid pluris rispetto al mero sospetto) per poi invece affermare che Ł sufficiente il mero sospetto purchØ originato da elementi concreti. Peraltro, si evidenzia come l’orientamento di legittimità di Sez. 4, Scaglione, addotto dalla Corte di merito a sostegno dell’escussione non garantita dell’COGNOME, deponga per l’inutilizzabilità del dichiarato.
Quanto al propalato del COGNOME si contesta la sua estraneità ai fatti alla luce della situazione di fatto emergente dai sopralluoghi e dagli adempimenti connessi alla sua qualità di consulente del lavoro.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 2639 cod. civ. e vizio di motivazione in ordine all’attribuzione alla ricorrente della qualifica di amministratore di fatto.
Richiamata la giurisprudenza di questa SRAGIONE_SOCIALE in materia, si contesta che gli elementi di fatto addotti dalla Corte di merito a sostegno del riconoscimento di detta qualità siano giuridicamente idonei a fondare la qualifica contestata, in quanto non integrano un’attività di gestione societaria e semmai espressivi di una mera attività di carattere esecutivo, derivante anche dalla sua qualità di delegata dell’amministratore della società.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Si censura di aver disatteso gli elementi positivi addotti dalla difesa e di avere illegittimamente richiamato, a fondamento della mancata concessione, la protesta di innocenza dell’imputata, espressione dell’esercizio del diritto di difesa.
Con requisitoria del 1° dicembre 2025, il P.G. di udienza ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria del 17 gennaio 2026, la difesa della ricorrente ha replicato alle conclusioni del P.G. Premessa la necessità di un rigoroso sindacato di legittimità sulle garanzie difensive, evidenzia l’errore nell’individuazione della soglia indiziaria rilevante in cui Ł caduto il giudice del merito e la ‘distorsione’ interpretativa di Sez. 1, Pascali citata dal P.G. alla luce dei principi affermati dalle S.U. Rainieri. Adduce, poi, che una corretta applicazione delle S.U. Morea, citate dal P.G., confermerebbe la fondatezza delle censure difensive. Quanto al dichiarato dell’COGNOME sottolinea, poi, la valenza indiziaria che avrebbe dovuto farsi
discendere dalla sua qualità di amministratore unico della società, posizione che, nel caso in esame, non può essere considerata di un mero testimone estraneo ai fatti. Richiamate le censure in tema di vizio di motivazione addotte col primo motivo di ricorso, la difesa confuta il richiamo operato dal AVV_NOTAIO.G. a Sez. 1, AVV_NOTAIO, non confacente al caso in esame. Si insiste, poi, con ulteriori argomenti sull’eccezione di inutilizzabilità del dichiaro del consulente del lavoro, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sull’erronea attribuzione alla ricorrente della qualifica di amministratrice di fatto della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato.
Infondati sono i profili di censura che investono l’utilizzabilità delle dichiarazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Al riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento espresso da Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, COGNOME, Rv. 288547 – che si attaglia al caso di specie – a mente del quale «In tema di giudizio GLYPHabbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla “violazione di un divieto probatorio”, non tutte le prove assunte in “violazione dei divieti stabiliti dalla legge” ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la deducibilità, nel giudizio GLYPHabbreviato, della violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato)».
Manifestamente infondato Ł il motivo inerente all’attribuzione alla ricorrente della qualifica di amministratore di fatto. La cesura, invero, per quanto risulta dalle sentenze di merito, muove da un indimostrato presupposto, ossia che la ricorrente fosse estranea all’attività gestoria della società, quando, invece, risultano indicati molteplici elementi dimostrativi della piena ed esclusiva ingerenza della ricorrente nella persona giuridica, sol che si consideri che all’imputata viene ascritto il ruolo di regista della truffa, tradottosi nella costituzione della società, strumento legale necessario per perpetrare l’ordito truffaldino, e nella ricerca di un soggetto in difficoltà, quale NOME COGNOME, da utilizzare come prestanome. Tanto basterebbe ad individuarla quale dominus ed effettivo amministratore, seppur i giudici di merito precisano, ad ulteriore conferma del ruolo primario e gestorio svolto, che fosse la ricorrente ad intrattenere i rapporti con consulente del lavoro, occupandosi delle posizioni dei singoli lavoratori formalmente assunti. La sentenza impugnata, poi, evidenzia che alcuni dei sedicenti braccianti agricoli erano risultati strettamente collegati all’imputata perchØ assunti dalla stessa nella veste di lavoratori dipendenti e poi spostati in blocco da una all’altra delle sue aziende. Del resto, fare riferimento ad altri indici usualmente richiamati per individuare l’esercizio gestorio del plesso societario mal si concilia con una società esistita ‘solo sulla carta’.
Quanto all’ultimo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ł giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, Ł insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 -01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01).
Nel caso in esame, i plurimi elementi di disvalore indicati dalle sentenze di merito in relazione alla gravità del fatto in ragione della molteplicità delle condotte e dell’organizzazione non affatto elementare predisposta ai fini truffaldini, nonchØ al ruolo primario rivestito dall’imputata risultano conferenti rispetto al diniego operato. Del tutto ‘eccentrica’ poi si rivela la censura nella parte in cui si adduce che a sostegno del diniego si sarebbe valorizzato negativamente il fatto che l’imputata si sia professata innocente. Nulla di tutto ciò viene espressamente menzionato in sentenza: gli elementi di disvalore sono stati ricavati dal fatto accertato e non fondati sul rilievo che l’imputata abbia negato – come suo diritto – gli addebiti.
In conclusione, nulla di decisivo aggiungendo la memoria difensiva, il ricorso va rigettato; consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 23 gennaio 2026.
Il Presidente relatore NOME COGNOME