Amministratore di fatto: la Cassazione conferma la condanna per bancarotta
Identificare la figura dell’amministratore di fatto è cruciale nei reati fallimentari, come la bancarotta fraudolenta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri per attribuire questa qualifica, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e confermando la sua condanna. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire come i giudici valutano chi gestisce realmente un’impresa, al di là delle cariche formali.
Il caso: dalla condanna al ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado e assolvendolo dall’accusa di bancarotta documentale, aveva ritenuto provata la sua responsabilità per la distrazione di beni aziendali. L’imprenditore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando la qualifica di amministratore di fatto della società fallita che i giudici di merito gli avevano attribuito.
L’amministratore di fatto secondo la Corte d’Appello
Il ricorrente sosteneva che le accuse a suo carico si basassero unicamente su prove deboli e già contestate nei precedenti gradi di giudizio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la decisione della Corte territoriale non fosse affatto superficiale. La qualifica di amministratore di fatto non era stata desunta solo dalle dichiarazioni dei dipendenti della società fallita, ma era stata corroborata da elementi oggettivi e convergenti. Tra questi, spiccava il subentro, poco prima della dichiarazione di fallimento, di una cooperativa – formalmente riconducibile all’imputato – nell’attività di ristorazione precedentemente gestita dalla società fallita. Questo, insieme ad altri indizi, dimostrava il suo ruolo centrale e direttivo nella gestione dell’impresa, anche senza una nomina ufficiale.
La strategia difensiva e la sua inefficacia
Nel suo ricorso, l’imputato si è concentrato principalmente sulla cessione di attrezzature e arredi dalla società fallita alla nuova cooperativa, sostenendo che questa operazione non provasse il suo ruolo gestorio. La Cassazione ha però ritenuto tale argomento non centrale rispetto all’articolata motivazione della Corte d’Appello. Inoltre, le contestazioni sull’attendibilità delle testimonianze sono state qualificate come mere “censure in fatto”, ovvero un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità, specialmente quando, come in questo caso, si è proceduto con rito abbreviato.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato che le doglianze proposte erano una mera riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e confutati dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che era logica, coerente e basata su un compendio probatorio solido. La decisione di attribuire la qualifica di amministratore di fatto si fondava su una valutazione complessiva degli elementi, tra cui il ruolo di transizione della società fallita verso la nuova gestione della cooperativa, un’operazione orchestrata dall’imputato stesso. Il ricorso è stato quindi giudicato assertivo e non idoneo a scalfire la logicità della decisione di merito.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione ha confermato un principio consolidato: per essere considerati amministratori di fatto non è necessaria una carica formale, ma è sufficiente esercitare in modo continuativo e significativo poteri gestionali tipici dell’amministratore. La decisione si basa su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, che vanno oltre le singole testimonianze. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la giustizia guarda alla sostanza dei ruoli aziendali, non solo alla forma.
Come si dimostra la qualifica di amministratore di fatto?
La qualifica di amministratore di fatto viene dimostrata non solo attraverso testimonianze, ma anche tramite elementi oggettivi che provano un’ingerenza significativa e continuativa nella gestione dell’impresa, come il coordinamento di operazioni strategiche (es. il subentro di un’altra società) prima del fallimento.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza d’appello. Le contestazioni sono state ritenute mere censure sulla ricostruzione dei fatti, inammissibili in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e il versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, lo ha assolto per quello di bancarotta fraudolenta documentale.
Considerato che l’unico articolato motivo di ricorso ripropone doglianze già sottoposte al giudice del merito e ampiamente confutate con motivazione con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato.
Rilevato in particolare, quanto all’attribuzione all’imputato della qualifica amministratore di fatto della fallita, che la Corte territoriale non ha infatti ancorat propria decisione esclusivamente alle dichiarazioni delle dipendenti della fallita, ma anche al subentro, avvenuto poco prima della declaratoria di fallimento, nell’attività ristorazione da parte della RAGIONE_SOCIALE, ritenuta formalmente riconducibile anche all’imputato, e più in generale alla funzione transitoria svolta dalla fallita nella vice della gestione del ristorante. Escluso che le considerazioni svolte dai giudici del merito sulla base del compendio probatorio valorizzato possano ritenersi manifestamente illogiche, il ricorso si limita in maniera dunque meramente assertiva a contestarne la tenuta, concentrandosi soprattutto sulla cessione alla suddetta cooperativa di attrezzatture ed arredi della fallita, circostanza che non costituisce il cuore dell’argomentazione della Corte. In ogni caso quelle opposte dal ricorrente in merito all’attendibilità e valenz probatoria delle dichiarazioni testimoniali evocate dai giudici del merito si rivelano mere censure in fatto, tanto più che egli non considera che si è proceduto con rito abbreviato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/7/2024