Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36552 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36552 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALBIGNASEGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’ annullamento del provvedimento impugnato in riferimento ai capi 3, 4 e 7 per avvenuta remissione di querela, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena e il rigetto nel resto. Udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10 ottobre 2024, la Corte d’appello di Venezia, confermando la decisione del Tribunale di Padova, ha ritenuto NOME COGNOME, in qualità di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 13 ottobre 2023, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo 1), bancarotta fraudolenta documentale (capo 2), nonché delle truffe in danno di taluni clienti di detta società (capi 3, 4, 5, 6 e 7), condannandolo alla pena di cinque anni e otto mesi di
reclusione, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché alle pene accessorie di cui all’art. 216 legge fall. per la durata di sette anni.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia difetto assoluto di motivazione con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto della società fallita attribuita al COGNOME. La Corte territoriale non avrebbe valutato i motivi di appello con cui si contestava che l’imputato rivestisse tale qualifica, evidenziando che egli operava in virtù di procura speciale, con compiti specifici concernenti i rapporti con la clientela e i fornitori e di gestione dei cantieri, mentre non aveva mai avuto alcun ruolo nella gestione amministrativa, contabile e organizzativa della società.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione ai reati di truffa contestati ai capi da 3) a 7) dell’imputazione. La sentenza impugnata non avrebbe considerato quanto evidenziato con i motivi di appello e cioè che l’istruttoria aveva accertato che i contratti di esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia conclusi dall’imputato per conto della società venivano iniziati, ma non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà. Pertanto, difetterebbe il cd. dolo iniziale indispensabile ai fini della sussistenza del reato di truffa.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’ annullamento del provvedimento impugnato in riferimento ai punti 3, 4 e 7 per avvenuta remissione di querela e il rigetto nel resto del ricorso con rinvio al Giudice di merito per la rideterminazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere dichiarata l’estinzione dei reati di cui ai capi 5) e 6) per intervenuta prescrizione e dei reati di cui ai capi 3), 4) e 7) per remissione delle querele, con rigetto del ricorso nel resto.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente, imputato dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, nonché di cinque truffe poste in essere in danno di clienti della società RAGIONE_SOCIALE, contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità a suo carico della qualifica di amministratore di fatto della società fallita.
2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, l’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto richiede la presenza di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società. L’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, può riguardare anche solo specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserimento del soggetto, quale intraneus , nell’assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881 – 01).
Questa Corte ha precisato che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. Tale accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione ( ex plurimis , Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283850; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279497; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, COGNOME, Rv. 256534).
Ricorrendo tali condizioni, l’amministratore di fatto, in base alla disciplina dell’art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011 , COGNOME, Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, COGNOME, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall’art. 40, secondo comma, cod. pen.
Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significativit à̀ delle attivit à̀ concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolo dell’amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilit à̀ gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell’operativit à̀ dell’impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428, che ha ritenuto corretta l’attribuzione effettuata dai giudici di merito della qualifica di amministratore di fatto al preposto al settore commerciale di un piccolo organismo operante nel mercato del commercio, in considerazione del peso decisivo rivestito da costui nella conduzione della società).
2.2. Con specifico riguardo alla rilevanza del conferimento di una procura AVV_NOTAIO ad negotia , la giurisprudenza di legittimità ha affermato che essa non costituisce elemento da solo sufficiente per desumerne la qualifica di amministratore di fatto, essendo necessario individuare prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività imprenditoriale, anche a mezzo dell’attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa (Sez. 5 , n. 4865 del 25/11/2021, Rv. 282775).
In sostanza se il solo fatto che – come verificatosi nel caso di specie – sia stata conferita una procura ad negotia , non esime dall’individuare prove significative e concludenti circa lo svolgimento delle funzioni di amministratore, anche a mezzo dell’attivazione dei 3poteri conferiti con detta procura, di contro, questa non esclude, perciò solo, che l’agente assuma la veste di amministratore di fatto allorché in concreto risulti che egli esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici relati vi alla qualifica o alle funzioni dell’amministratore di diritto, anche solo in settori specifici della società.
2.3. Nel caso in esame, le sentenze di merito -che, in caso di ‘doppia conforme’ si integrano reciprocamente in un unico contesto argomentativo con motivazione sintetica ma adeguata, hanno messo in rilievo i plurimi elementi da cui hanno desunto il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente, individuandoli non solo nella circostanza che egli stesso si presentava ai clienti come titolare della società RAGIONE_SOCIALE, ma altresì che trattava le condizioni per effettuare i lavori e ne avviava i relativi cantieri, dimostrando la effettiva capacità di impegnare la società nei confronti di terzi. A fronte di tali circostanze, l’esistenza di una procura, dedotta dalla difesa, per quanto si è già detto, non è sufficiente ad escludere che COGNOME rivestisse il ruolo di amministratore di fatto. Essa, piuttosto, prevedendo l’attribuzione di autonomi e ampi poteri, risulta sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale che ha trovato conferma negli ulteriori elementi di fatto evidenziati dai giudici del merito, secondo un apprezzamento che, non risultando manifestamente illogico, è insindacabile in questa sede di legittimità.
3. In relazione al secondo motivo deve rilevarsi quanto segue.
3.1. Per i reati di truffa contestati ai capi 3), 4) e 7), è intervenuta la remissione delle querele da parte delle persone offese. Trattandosi di delitti procedibili a querela, essi devono essere dichiarati estinti, ai sensi dell’art. 152 cod. pen. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione a tali reati.
3.2. I reati di cui ai capi 5) e 6) devono essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 172 cod. pen. Invero, con riguardo alla truffa sub 5), contestata come commessa tra aprile e maggio 2017, il termine di prescrizione risulta decorso nel novembre 2024; con riguardo alla truffa sub 6), contestata come commessa tra il 18 maggio e il 2 agosto 2017, il termine prescrizionale risulta maturato in data 2 febbraio 2025.
Dichiarata la prescrizione del reato, la sentenza di appello va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 del codice di rito. Le Sezioni Unite hanno di recente ribadito che, una volta rilevata e dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non ha più ragion d’essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell’interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere delle questioni in sede penale (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228).
Alle precedenti statuizioni consegue la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, attraverso la eliminazione degli aumenti di pena operati sul reato ritenuto più grave dai giudici di merito, e specificamente: dalla pena finale di cinque anni e otto mesi di reclusione, devono essere detratti quattro mesi di reclusione per il reato di cui al capo 5 nonché per il reato di cui al capo 6; devono altresì essere detratti due mesi di reclusione per ciascuna delle truffe di cui ai capi 3), 4) e 7), cosicché la pena deve essere complessivamente rideterminata nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione.
Deve essere inoltre disposta l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ai sensi dell’art. 29 cod. pen., mentre va confermata l’irrogazione delle pene accessorie di cui all’art. 216 legge fall. nella misura di anni sette.
Infine, tenuto conto della sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile da parte della curatela del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, devono essere eliminate le statuizioni civili in favore della medesima contenute nella sentenza impugnata.
Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali relative ai reati di cui ai capi 3), 4) e 7) devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi 3), 4) e 7) perché estinti per remissione di querela e annulla la medesima sentenza senza rinvio agli effetti penali in relazione ai reati di cui ai capi 5) e 6) perché estinti per prescrizione ed elimina i corrispondenti aumenti di pena rideterminando il trattamento sanzionatorio in complessivi anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici ed alle pene accessorie fallimentari per anni sette. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili limitatamente ai capi 5) e 6) e per essi rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, ed elimina le statuizioni civili in favore della curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE Pone a carico del ricorrente le spese processuali relative ai capi 3), 4) e 7). Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 26/09/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME