Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10585 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME e COGNOME COGNOME hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata in data52a’9’023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, RD 267/42 (capo A) ed artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, RD 267/42 (capo B), riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari ad anni 4 (fatti commessi in Napoli il 20 luglio 2012);
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, articolando, NOME, due motivi, e NOME, un 5D10 motivo;
che in data 21 febbraio 2024 è pervenuta memoria difensiva nell’interesse di NOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata il 21 febbraio 2024, ossia tardivamente rispetto alla presente udienza (art. 611, comma :L, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell’art. 611 cod. proc. pen. impone alle parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell’udienza camerale», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica»);
che il primo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME ed il primo motivo di ricorso nell’interesse di NOME, con in quali sono dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla loro riconosciuta qualità di amministratori di fatto della società fallita, oltre a non essere consentiti in questa sede, giacché deducono mere doglianze in punto di fatto, sono altresì generici, posto che la Corte territoriale ha indicato in maniera dettagliata e specifica le plurime emergenze (in primis, quelli desunte dagli acce-tamenti bancari) alla luce delle quali risultava certo il ruolo gestionale da loro stessi svolto, in maniera continuativa e significativa, in seno alla società fallita (vedasi pagg. 4 e 5, punto 4.2 della sentenza impugnata); che, al lume delle riportate argomentazioni, i rilievi al riguardo si appalesano pure manifestamente infondati, tenuto conto della pacifica ermeneusi di questa Corte secondo cui:« Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto” necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti o qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534».
che il secondo motivo nell’interesse di COGNOME COGNOME, che denuncia l’avvenuta maturazione dei termini prescrizionali in ordine ai reati contestatigli, è manifestamente infondato, posto che i reati stessi si prescriveranno il 20 gennaio 2025;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
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P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore