Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22672 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22672 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME WALLY natcLa COGNOME DI SOPRA il 30/03/1952
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la responsabilità dell’imputata
per il reato di cui all’art. 216, legge fall.;
rilevato che il 23 aprile 2025 è pervenuta in Cancelleria una memoria trasmessa via
PEC dal Difensore dell’imputata e ritenuto che essa risulti tardiva in quanto non depositata nel termine di 15 giorni prima dell’udienza fissato dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.;
rilevato che, con l’unico motivo, il ricorso contesta la mancanza di una motivazione rafforzata in ordine alla riforma della sentenza assolutoria di primo grado;
ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha offerto una motivazione puntuale e adeguata, fornendo una razionale giustificazione della
difforme conclusione adottata attraverso argomentazioni dotate di una forza persuasiva superiore rispetto all’esito assolutorio del primo grado di giudizio, motivazione con la quale
il ricorso non si è, in realtà, confrontato;
ritenuto, in particolare, con riferimento alla qualità di amministratore di fatt riconosciuta in capo all’imputata che la motivazione di merito sia coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i pot tipici dell’organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria – accertata nel caso di specie – svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell’assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025.