Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40415 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40415 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
COGNOME NOME, nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di REGGIO CALABRIA del 20/02/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata del 20 febbraio 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palmi in data 11 settembre 2020, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale,
rideterminato la pena e le sanzioni accessorie, revocando l’interdizione dai pubblici uffici.
Avverso la sentenza indicata della Corte d’appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione difensiva, con la quale era stato evidenziato come, a fronte della contestazione di atti distrattivi temporalmente collocati negli anni 2009-2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palmi avesse ritenuto la responsabilità dell’imputato per condotte riferite agli anni 2010-2011, in tal modo ampliando i termini dell’addebito, finendo per ricomprendervi fatti, contestati in concorso con la coimputata NOME COGNOME, che è stata amministratrice della società solo a far data dal novembre 2010, e condotte relative ad epoca precedente, quando la fallita era amministrata da NOME COGNOME. Siffatta dilatazione temporale era imprevedibile dall’imputato, che si è determinato a richiedere il giudizio abbreviato alla stregua della delimitazione temporale della contestazione, con conseguente violazione del diritto di difesa. Per altro verso, la responsabilità del ricorrente per i fatti di bancarotta patrimoniale affermata in primo grado si riferisce a forniture per euro 400.000,00 circa, relative al periodo 2010-2011, mentre la sentenza d’appello ha posticipato la data del commesso reato alla dichiarazione di fallimento, con conseguente violazione delle norme censurate. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in ordine ai capi a) e b) della rubrica. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con un primo punto, si contesta l’attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto della fallita, ritenuto in violazione dei principi di diritt enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ed alla stregua delle dichiarazioni rese da COGNOME, che si è espresso in via ipotetica riguardo la posizione meramente formale rivestita dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché travisando le affermazioni di quest’ultima, limitate ad asseverare una delega sporadica al ricorrente per il disbrigo di mansioni d’ordine. Allo stesso modo, sono state valorizzate le dichiarazioni dei fornitori, circoscritte al solo anno 2011 e, comunque, generiche in quanto riferite ad operazioni, asseritamente compiute dall’imputato, prive di attitudine dimostrativa della amministrazione di fatto.
Per contro, non sono stati dimostrati quegli elementi caratterizzanti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità che, anzi, risultano insussistenti, in assenza: – di procura, generale o speciale, conferita dall’amministratrice all’imputato; del ricorrente in assemblea (in occasione dell’approvazione del bilancio del 2010 il 4 marzo 2011 ed in altra occasione il 30 novembre 2010); di rapporti con i dipendenti e con le banche; di profitti derivanti dall’attività societaria, salvo quanto percepito a titolo di stipendio.
Infine, il ruolo assegnato al ricorrente si pone in termini contraddittori con la posizione della coimputata, come ricostruita nella sentenza di applicazione della pena emessa a suo carico.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale sub a).
2.3.1. Premessi i criteri dimostrativi della bancarotta patrimoniale, non desumibili esclusivamente dall’accertamento del passivo, e richiamati i termini della contestazione, riferiti esclusivamente a forniture di beni, evidenzia il ricorrente come l’entità della distrazione debba essere ridotta nella misura di complessivi euro 228.013,00, dei quali solo una parte, pari ad euro 121.000,00 circa, risalenti all’anno 2011 dei quali, tuttavia, non risulta la prova della disponibilità in capo alla società da alcuna documentazione. Sul punto, a fronte delle censure proposte con l’appello, la Corte di merito ha fatto riferimento alle dichiarazioni di soli quattro fornitori, che riguardano beni del valore di 106.000,00 euro circa, confermando, tuttavia, la distrazione per il maggior importo contestato. Del resto, anche in riferimento alle forniture relative all’anno 2011, reputate sottratte, non sussiste dimostrazione alcuna che i beni siano stati consegnati alla fallita, finendo per essere valorizzato il solo disavanzo.
La condanna della coimputata COGNOME avrebbe imposto, inoltre, la rigorosa dimostrazione dell’apporto causale dell’imputato, in assenza di elementi comprovanti un’intesa fraudolenta.
2.3.2. Con un secondo ordine di argomenti, si contesta la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in assenza degli indicatori del dolo specifico, contestato nell’appello.
3.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale sub b).
Si contesta il punto della motivazione che ha svalutato le dichiarazioni della coimputata, volte ad affermare lo smarrimento della contabilità alla medesima
esclusivamente imputabile, ponendosi in contraddizione con la sentenza emessa a carico di costei. Né risulta adeguatamente ricostruito il dolo specifico di fattispecie.
2.5. Il quinto motivo contesta il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l’aggravante di cui all’art. 219, comma secondo, I.f. per avere la Corte di merito disatteso la richiesta di prevalenza per un ritenuto grave nocumento patrimoniale, in contrasto con l’eliminazione, in primo grado, della relativa aggravante, e fondato il giudizio su una erronea ed eccessiva determinazione dell’entità dei beni sottratti, senza considerare gli indicatori soggettivi che avrebbero dovuto circoscrivere l’entità della pena nei limiti della sospensione condizionale.
2.6. Con il sesto motivo, svolge analoga censura sul punto relativo alla determinazione della durata delle pene accessorie, automaticamente commisurate all’entità della pena principale.
Con requisitoria scritta del 29 settembre 2025, il sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
1.Le censure proposte nel primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono inammissibilmente formulate e sono, comunque, infondate.
1.1. Va, in primis, rilevato come la fattispecie contestata sub a) riguardi un’ipotesi di bancarotta patrimoniale per distrazione relativa al mancato rinvenimento – alla data della dichiarazione di fallimento del 7 maggio 2013, che segna il momento di consumazione del reato – di qualsivoglia bene aziendale, merci o altra attività; in considerazione della indisponibilità delle scritture contabili, solo attraverso le indagini svolte presso i fornitori è stato ricostruito il volume e l’entità dei beni ceduti alla falli che, non rinvenuti dagli organi della curatela, sono stati reputati sottratti al vincolo di cui all’art. 2940 cod. civ.
All’imputato è stato, inoltre, attribuito il ruolo di amministratore di fatto della fallita sin dalla costituzione della società, amministrata solo formalmente dapprima da NOME COGNOME e, successivamente, da NOME COGNOME.
In siffatto contesto, la esatta datazione dell’epoca in cui sono state effettuate le forniture non assume già in astratto rilievo decisivo, poiché non si tratta di
sindacare specifici atti distrattivi, temporalmente collocati e, quindi, rilevanti ai fin dell’esercizio del diritto di difesa, bensì di enucleare il tema di prova rispetto alla totale ed assoluta mancata giustificazione della destinazione dei beni forniti o del loro controvalore; questione rispetto alla quale la collocazione cronologica delle forniture nel biennio 2009-2011 o nel biennio 2010-2012 non riveste carattere di decisività e non implica alcuna apprezzabile trasformazione dell’addebito.
Secondo l’autorevole insegnamento di legittimità, invero, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l” iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051 – 01 in fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta pre-fallimentare).
1.2. Per altro verso, dalla sentenza impugnata (fol. 6) risulta che lo stesso ricorrente abbia dimostrato la riferibilità all’anno 2011 dei crediti per forniture insinuati al passivo, in tal modo prospettando la collocazione temporale della cui emendati°, invece, si duole. Il che rende vieppiù destituita di fondamento la censura, poiché non sussiste violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza qualora il fatto ritenuto in quest’ultima, ancorché diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa o per farne derivare la sua responsabilità penale per un reato di minore gravità (Sez. 5, n. 50326 del 16/09/2014, Sonnmariva, Rv. 261420 – 01 in fattispecie in cui è stata esclusa la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza con riferimento alla condanna dell’amministratore di una società per il delitto di bancarotta, in relazione alla distrazione delle somme costituenti il corrispettivo della vendita di tre mobili antichi appartenenti alla società a fronte dell’originaria contestazione, avente oggetto la distrazione del complesso degli arredi di un castello, comprendente i tre mobili predetti, osservando che l’immutazione del fatto era stata la diretta conseguenza della linea difensiva dell’imputato).
Non dispiega, infine, rilievo alcuno la correlazione temporale che il ricorrente invoca rispetto alla amministrazione della COGNOME, imputata in concorso nella qualità
di legale rappresentante all’epoca del fallimento, poiché, anche sotto tale profilo, confonde la data di consumazione del reato con la collocazione temporale dell’ingresso nel patrimonio della fallita di forniture mai rinvenute.
Il secondo motivo è aspecifico in quanto reiterativo di censure ineccepibilmente contrastate con la sentenza impugnata.
2.1. Premesso che ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto” è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01), la sentenza impugnata ha dato conto della convergenza di plurimi elementi di prova in ordine all’attribuzione al ricorrente del ruolo di dominus della fallita, richiamando le dichiarazioni di NOME COGNOME, prestatosi – su richiesta di COGNOME – all’assunzione della carica di legale rappresentante e socio unico sin dalla costituzione della società per la presenza di protesti che impedivano all’imputato di assumerla in proprio; del commercialista COGNOME, relazionatosi esclusivamente con il ricorrente lungo tutto il corso della vita della società; dei fornitori, che nel medesimo COGNOME avevano avuto l’unico referente; di NOME COGNOME, esecutore di lavori in favore di RAGIONE_SOCIALE su commissione dello stesso imputato. Ed a fronte di siffatta, univoca, indicazione, ha svalutato le reticenti dichiarazioni della coimputata COGNOME che, assurta dalle mansioni di addetta alle pulizie al ruolo di amministratrice della società, succedendo a COGNOME, si è limitata a dichiarare di aver delegato mere funzioni gestorie ad un operaio, di cui non ha inteso declinare le generalità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel quadro così delineato, le censure del ricorrente si limitano a proporre una rilettura, frammentaria ed atomistica, degli esiti della prova, ed a rappresentare un mero dissenso, adombrando un profilo di contraddittorietà con la motivazione della sentenza di applicazione della pena, resa nei confronti della coimputata COGNOME, che altro non implica che la valutazione, limitata in negativo all’ambito del sindacato di cui all’art. 129 cod. proc. pen., del profilo di responsabilità dell’amministratore di diritto.
Il secondo motivo è, pertanto, inammissibilmente formulato.
3. Il terzo motivo è, del pari, aspecifico.
3.1. Il ricorrente assume che la prova della distrazione sia stata desunta dall’accertamento del passivo, senza confrontarsi con la sentenza impugnata che ha, invece, ricostruito l’entità del valore dei beni sottratti – ridimensionando l’imputazione – attraverso le dichiarazioni e la documentazione prodotta dai fornitori, evidentemente necessaria per l’insinuazione al passivo; provvista dimostrativa in alcun modo confutata dall’imputato, se non mediante la mera asserzione della fittizietà delle fatture.
La Corte di merito ha fatto, per contro, corretta applicazione del principio per cui, in tema di bancarotta per distrazione, il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (ex multis Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, De NOME, Rv. 248425 – 01).
Per altro verso, la censura è generica laddove postula un indimostrato dolo di collusione con la RAGIONE_SOCIALE, anche sul punto eludendo il confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, al di là della responsabilità dell’amministratrice di diritto, ha ricondotto all’imputato il dominio esclusivo della società ab initio e la strumentalizzazione della stessa “testa di legno” (rectius: di entrambi i legali rappresentanti succedutisi).
3.2. Il punto di censura che contesta l’accertamento del dolo è inedito ed è, comunque, manifestamente infondato.
Dall’incontestata sintesi dei motivi d’appello non risulta che il tema dell’elemento soggettivo del delitto sub a) sia stato dedotto con il gravame.
Il ricorrente assume, inoltre, la mancata dimostrazione del dolo specifico in ordine ad una fattispecie caratterizzata dal dolo generico (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 – 01).
Ne deriva l’inammissibilità della censura.
Il quarto motivo è, allo stesso tempo, generico e versato in fatto.
Anche in riferimento alla bancarotta documentale specifica, il ricorrente censura la mancata dimostrazione della collusione con la coimputata che – come già rilevato – è paradigma ultroneo rispetto alla contestazione.
Per altro verso, la Corte di merito ha ampiamente argomentato riguardo il dolo specifico di fattispecie, correlando la sottrazione delle scritture contabili alla dissimulazione delle operazioni sociali (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME,
Rv. 279838 – 01), con motivazione che si sottrae a censure nella presenta sede di legittimità.
5. Il quinto motivo è infondato.
5.1. In riferimento alla determinazione della pena, commisurata in anni tre e mesi sei di reclusione e ridotta per il rito sino an anni due e mesi quattro di reclusione, il ricorrente contesta come, pur all’esito dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, I.f., statuita in primo grado, la Corte di merito non si sia attestata sul minimo edittale, valorizzando il valore dei beni sottratti ed il pregiudizio cagionato, in tal guisa violando il disposto di cui all’art. 133 cod. pen. ed incorrendo in contraddizione.
Trattasi di deduzioni non conducenti.
Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258011 – 01); il che rende del tutto ragionevole che, pur esclusa l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, comma 1, I.f., l’entità della distrazione possa essere apprezzata quale indicatore nella dosimetria della pena.
5.2. Quanto alla censura rivolta agli esiti del giudizio di comparazione tra circostanze, va solo ricordato che le relative statuizioni, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 – 01); e, sul punto, la Corte di merito ha richiamato le modalità della condotta, ampiamente rassegnate nella motivazione, in tal modo giustificando razionalmente e, quindi, incensurabilnnente, il relativo esito decisorio.
Va, infine, rilevato che alcun profilo di irragionevolezza nella quantificazione della pena è dato riscontrare attraverso il richiamo al diverso trattamento sanzionatorio applicato, ex artt. 444 cod. proc. pen., alla concorrente nel medesimo reato COGNOME. A tale proposito, deve ricordarsi che i risultati finali di un procedimento condotto con le forme del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., non possono condizionare l’esito del giudizio ordinario nei confronti del coimputato, perché i due procedimenti sono fisiologicamente autonomi e dunque idonei a pervenire a risultati
diversi ed individualizzati. Più in generale, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso che s prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Rv. 252880). È dunque del tutto fisiologico che dall’opzione dell’imputato per l’uno o per l’altro rito, possano derivare, oltre agli eventuali effetti premiali riconosc dall’ordinamento, anche conseguenze comparativamente pregiudizievoli (Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, Rv. 274091 – 01).
6. Il sesto motivo è manifestamente infondato.
La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 c pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 – 01, in linea con Corte cost. n. 222 del 2018).
Il principio richiamato, che vieta ogni automatismo, non esclude, tuttavia, che le pene accessorie possano essere discrezionalmente e motivatamente ancorate alla pena principale (Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488 – 01), come avvenuto nel caso di specie.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore