Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17143 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ORVIETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
NOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 maggio 2023 dalla Corte di appello di Roma, che aveva condanNOME COGNOME NOME per più fatti di bancarotta fraudolenta, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 12 maggio 2009.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato – nella qualità di amministratore di fatto – avrebbe distratto l’inte patrimonio mobiliare della società, sottratto le scritture contabili e falsificat bilancio finale di liquidazione.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Sostiene che non sarebbe stata raggiunta la prova del presunto ruolo di amministratore di fatto svolto dall’imputato, non essendo risultato dimostrato che egli svolgesse funzioni direttive nell’ambito della società fallita. Sarebbero particolarmente significative le dichiarazioni rese dai responsabili delle imprese che avevano avuto rapporti con la società fallita, che avrebbero riferito che l’imputato svolgeva attività tipiche dell’operaio o dell’addetto alle vendite.
2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.
Sostiene che risulterebbero violati l’art. 533 cod. proc. pen. e la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio di responsabilità a carico dell’imputato sulla mera presunzione che egli, essendo coniuge dell’amministratore di diritto, agisse previo accordo con quest’ultimo.
Contesta poi l’applicazione dell’aggravante della rilevante gravità del danno, sostenendo che la valutazione del danno dovrebbe essere effettuata non in considerazione dell’entità del passivo, ma sulla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori della società fallita.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Esso, infatti, oltre a essere completamente versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3
della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che: i responsabili delle imprese che avevano avuto rapporti commerciali con la società fallita avevano indicato l’imputato «come unico soggetto con il quale si erano interfacciati», anche per la redazione dei preventivi e la conclusione dei contratti; il teste COGNOMECOGNOME ex dipendente della “RAGIONE_SOCIALE“, avevq riferito che l’imputato era sempre presente negli uffici della società e impartiva le direttive relative allo svolgimen dell’attività lavorativa. La circostanza che l’imputato era il reale dominus della società fallita era confermata anche dal fatto che era stato proprio lui a costituire, nel dicembre 2007, un’altra società, con il medesimo oggetto e la medesima sede sociale della fallita, che, beneficiando delle distrazioni, avrebbe dovuto continuare l’attività commerciale libera dai debiti, lasciati alla vecchia società, destinat inevitabilmente al dissesto.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Quanto alla regola dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME, Rv. 264174). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all’art. 533 cod. proc. p ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270108).
Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di appello non ha fondato il giudizio di responsabilità sulla base del mero rapporto coniugale che legava l’imputato all’amministratore di diritto, ma sulla base deille dichiarazioni rese dai testi, dal quali emergeva che egli era stato l’amministratore di fatto della società.
Quanto alla censura relativa all’applicazione dell’aggravante, va rilevato che – dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e dallo stesso atto di appello – non risulta che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione.
Al riguardo, deve essere ribadito che – tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non potevano essere dedotte in precedenza – «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché
non devolute alla sua cognizione» (Sez. 3, n, 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266202; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 255577).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024.