Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36047 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
L’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso. udito il difensore dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 10 febbraio 2024, confermava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato la responsabilità penale di NOME, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché qual amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 3 maggio 2012, con lo s procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva in parte i altre scritture contabili, e comunque li teneva in modo da non rendere possibile la ricostruz del patrimonio e del movimento degli affari, non consegnando al curatore il libro giorn successivo al 24 marzo 2010 (Capo B).
1.1. All’esito del giudizio di merito, la Corte di appello di Roma ha ritenuto, sulla dell’attività probatoria espletata: –a) la messa a disposizione in favore della curatela della documentazione incompleta e parziale, che non copriva il periodo temporale compreso tra la costituzione societaria (1° dicembre 2000) ed il fallimento 3 maggio 2012; –b) l’ultima scritturazione del libro giornale era riferita al 27 marzo 2010; –c) il ruolo dell’imputato.
1.2. L’elemento soggettivo del reato contestato, sub specie di dolo specifico, è stato desunto dal giudice di merito da una coorte di elementi: –a) la cessione in suo favore il 15 giugno 2009 dell’RAGIONE_SOCIALE, seppure non fittizia, preved un prezzo di vendita pari a 150.000,00 euro, mentre era emersa la prova del pagamento solo di un importo pari ad euro 65.189,75; –b) la mancanza di scritture contabili non consentiva di accertare l’esistenza sui conti sociali del pagamento del prezzo residuo (per come indicato da stesso ricorrente), sicché non era possibile verificare l’impiego di tale denaro; –c) la sottrazione integrale del libro giornale per il periodo successivo al 24 marzo 2010 ha imped alla curatela di soddisfare le ragioni creditorie, compromesse dalla vendita e dalla sparizione del prezzo ad essa corrispettivo.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la violazione di legge nonché la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale e travisamento della prova riferimento alla ritenuta qualità di amministratore di fatto attribuita all’imputato.
In particolare, il ricorrente osserva che sulla scorta dell’attività istrut emerso che l’imputato si occupava della gestione ordinaria del ristorante, man i rapporti con i clienti ed i fornitori, stabilendo i turni di lavoro, mentre la gestione de era affidata alla amministratrice che provvedeva alla assunzione del personale, a regolarizzazione del rapporto di lavoro, versando in banca i guadagni giornalieri.
Il secondo motivo deduce l’inosservanza ed erronea applicazione di legge relativamente alla riconosciuta utilizzabilità da parte della Corte di Appello delle dichiarazioni rese da D
*NOME*NOME sentita come testimone, mentre avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie previste dall’art. 64 cod. proc. pen., trattandosi di indagata dì reato connesso o colle con conseguente inutilizzabilità delle stesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è manifestamente infondato e deve essere rigettato.
1.1. Va premesso come le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, ne struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richi quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615). E dunque, il giudice di legittimità, ai fini valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugNOME, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluen in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220, 13 novembre 1997 – dep. 199 Ambrosino, Rv. 209145).
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Invero, il ricorso ripropone argomenti già discussi e confutati dal giudice del grav senza alcun confronto con il ragionamento della Corte di appello.
Va allora ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risulta intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pu quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento de provvedimento impugNOME (nel primo caso, si tratta di “genericità intrinseca”; nel cas mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di “generi estrinseca”: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, in motivazione). In tale otti inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazi in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, n.m.; Sez. 5, n. 2 del 08/03/2022, n.m.). Pure dietro l’apparente denuncia di violazione di legge, il ri sollecita complessivamente un riesame del merito non consentito in sede di legittimi attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Nemmeno il vizio di motivazione, però, è ammissibilmente dedotto, perché il controll di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapport prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento dell decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in qu riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Co cassazione.
Inoltre, va precisato, che il vizio della “manifesta illogicità” della motivazion risultare dal testo del provvedimento impugNOME, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica “rispetto a se stessa”, cio rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effe dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestament contrastante e incompatibile con i principi della logica.
- Sotto altro aspetto, consolidato è l’orientamento della Corte di cassazione in ord alla nozione dì amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., che l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifi funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’ese un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertament elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività d società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in settore gestionale di detta attività, sia esso RAGIONE_SOCIALEle, produttivo, amministr contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione d insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).
- Orbene, nel caso di specie i giudici del merito, nelle rispettive pronunce di pri secondo grado – che in quanto conformi si integrano in un unicum argomentativo – con motivazione adeguata in quanto del tutto logica e puntuale, hanno evidenziato come il NOME ricopriva il ruolo di amministratore di fatto, valorizzando le dichiarazioni di COGNOME (amministratrice di diritto), COGNOME NOME (titolare di una macelleria) e COGNOME NOME (dipendente della pizzeria), che in modo convergente hanno riferito come le gestion dell’attività era realizzata esclusivamente dal ricorrente, mantenendo in via esclusiva i ra con i fornitori, pagando le fatture e gli stipendi ai dipendenti; la stessa corte capit ritenuto recessive con ampia e condivisibile argomentazione le dichiarazioni di altri test (COGNOME *NOME*NOME.
Con tali profili, non si confronta il ricorso, cosicché lo stesso è assoluta aspecifico sul punto, contestando in termini meramente assertivi ed apodittici correttezza della sentenza impugnata, difettando di una critica puntuale al provvediment che prenda in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazio virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23 29/04/2021, B., Rv. 281521).
E per altro, non “attaccando” taluni specifici profili, non si palesa alcuna mani illogicità e contraddittorietà della motivazione: la censura si sostanzia in una valuta di merito, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità. Infatti sono inammiss A,
3 GLYPH
doglianze della ricorrente che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosi come quelle sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle d prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME NOME, Rv. 28074701; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Invero, le censure svolte sul punto dalla difesa non si confrontano con questa motivazion ed anzi omettono con confrontarsi con alcune di tali circostanze, al fine di confutarle (nulla la difesa in merito alle dichiarazioni rese da NOME).
Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacat legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privileg le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto mot dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
4.1. Analogamente è irrilevante la doglianza prospettata dalla difesa relativ versamento dell’acconto pari ad euro 101.000,00 a mezzo di bonifici ed il saldo a mezzo d assegni circolari, facendo riferimento alla documentazione bancaria a sostegno dell’assunto.
Invero, la sottrazione integrale del libro giornale per il periodo successivo al 24 2010 ha impedito alla curatela di soddisfare le ragioni creditorie, compromesse dalla vendita dalla sparizione del prezzo ad essa corrispettivo, giacché l’assenza di scritture cont impedisce di accertare la destinazione e l’impiego di tale denaro.
Il secondo motivo del ricorso proposto dal NOME è al contempo aspecifico manifestamente infondato.
Il ricorrente reitera un’eccezione di inutilizzabilità già valutata e confutata da di merito i quali, con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di ill manifeste, hanno evidenziato la insussistenza della questione eccepita delle dichiarazioni rese dalla teste fino al momento in cui il Tribunale ne ha fermato la deposizione, dando gli avvisi di legge, tenuto conto che il giudice di primo grado non aveva anteriormente disponibilità degli atti né essendo stato sollecitato dalle parti.
Ciò premesso deve esser rimarcato che il ricorrente, insistendo nell’eccezion di inutilizzabilità già avanzata nella fase di merito, ignora il consolidato principio secondo cui allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale di un soggett escutere in dibattimento, è onere della parte interessata, di allegare, prima assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situaz incompatibilità a testimoniare ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen., sempre c posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice (S
12379 del 26/02/2016, COGNOME, Rv. 266422 -01; da ultimo Sez. 1, n. 1833 de 28/10/2022, Morisciano, non massimata).
Pertanto, in tema di prova dichiarativa, qualora venga in rilievo la posizione che assumere il dichiarante, è riconosciuto al giudice il potere/dovere di verificare il t consistenza degli elementi apprezzabili al fine di verificare l’effettivo status del dichiarante, ritenendo così rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sus già prima dell’escussione del soggetto e conosciuti dall’Autorità procedente. Nel caso specie, non è stato provato che il Tribunale, al momento dell’escussione della COGNOME avrebbe potuto evincere dagli atti a sua disposizione una eventuale incompatibili a testimoniare della donna e, di conseguenza, era onere dell’imputato indicare gli elemen attestanti l’asserita incompatibilità.
5.1. Peraltro, la censura formulata in sede di legittimità è generica in quan ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell’ele probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento del affermazione di responsabilità (salvo dolersi contraddittoriamente della gener privazione della possibilità di procedere al controesame, possibilità che non co sareb stata se la COGNOME avesse rivestito ab origine la qualifica di indagata), mediante l’esperimento della c.d. prova di resistenza.
Il Collegio intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quando si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illus pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione ai fini della cosi “prova di resistenza”; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono inci scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompati all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugNOME (Sez. 2, n. 7986 de 18/11/2016, COGNOME, Rv. 269218-01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME Rv. 279829-01; da ultimo Sez. 6, n. 46792 del 28/09/2023, COGNOME, non massinnata). Nel caso di specie la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a que Corte di apprezzare la eventuale decisività di quanto sostenuto dal ricorrente; consente, in altri termini, dì effettuare la prova di resistenza della motivazione e, di valutare se le residue risultanze probatorie siano comunque sufficiente a giustifi una identica decisione anche nella eventualità della sussistenza del vizio procedura denunciato con conseguente vizio di specificità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 61 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma H 09/07/2024 L’estensore