Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16097 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ARDORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 giugno 2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 13 maggio 2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati – COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – in ordine al reato di cui all’art. 218 legge fall., contestato al punto dieci dell’imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando in anni due la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma legge fall.; confermava nel resto la decisone di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati
in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (e di ricorso abusivo al credito) loro rispettivamente ascritti – con esclusione dei reati di cui agli artt. 217 comma 2, legge Fall., contestati ai capi 11 e 12, per i quali venivano assolti p insussistenza dei fatti – condannandoli alla ritenuta pena di giustizia ed alle pene accessor fallimentari per la durata di anni tre.
Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia, gli imputati, articolando le censure, con atti separati, in due motiv sono riproposti in maniera identica per ogni ricorso.
2.1. Con il primo motivo lamentano violazione di legge in relazione agli artt. 22 comma 1 e 2 n. 2 legge fall., 2639 cod. civ., 1 cod. pen. e art. 14 preleggi.
Evidenziano i ricorrenti che la decisione impugnata è viziata relativamente all’individuazione della fattispecie penalmente rilevante e, in particolare, con riferimento qualifica soggettiva di “amministratore di fatto” attribuita ai ricorrenti. Inv argomentazioni offerte dalla Corte territoriale sono indefinitamente ed alternativamente ancorate all’individuazione di ruoli diversi – di amministratore di fati:o, co-amministrator fatto, concorrente extraneus ai quali si rapportano i fatti di bancarotta distrattiva.
La Corte territoriale si limita ad imputare il ruolo di amministratore di fatto facendo s riferimento al potere di emettere assegni, laddove invece, ai fini della prova, necessitan ben altri indici sintomatici della funzione gestoria svolta; addebita la responsabilità pen per le conAVV_NOTAIOe distrattive utilizzando in maniera inadeguata tutl:e le possibili qualif sopra citate, svilendo così il distinguo operato dalla norma penale che, in virtù del princi di tassatività, è volta ad individuare figure diverse, dotate di autonomi tratti identific ruolo attribuito, alternativamente indicato come “amministratore, co-amministratore di fatto o concorrente estraneo”, non è mai definito in maniera univoca, né giustificato dalla riferibilità a conAVV_NOTAIOe latu sensu sintomatiche delle funzioni ricoperte nelle varie società coinvolte (stante il riferimento alla suggestiva figura della bancarotta “per trava tratteggiata in virtù dell’inconsistente ipotesi di una “società erede” dell’altra). Lo deve dirsi per quanto riguarda il ruolo di concorrente estraneo, poiché anche in relazione ad esso la motivazione è evanescente.
In tal modo la sentenza impugnata ha violato il principio di tassatività, laddove vien affermata la responsabilità penale dell’imputato a prescindere dalla specifica qualificazion delle conAVV_NOTAIOe dei singoli.
2.2. Con il secondo motivo si contesta vizio di motivazione in relazione a due elementi, la finalità distrattiva desunta dalla mancata prova della destinazione delle somme ed i ritenuto ruolo di amministratore di fatto del COGNOME NOME, desunto dal potere di firm medesimo attribuito.
Si evidenzia come il richiamo della giurisprudenza (Cass. Sez. V n. 669/2021) operato dalla Corte territoriale – afferente alla presunzione della natura clistrattiva dei prel denaro in mancanza della prova contraria da parte dell’imprenditore – evidenzia ancor di più il difetto motivazionale della sentenza, posto che la doglianza adAVV_NOTAIOa concerne i presupposti di fatto e di diritto sfociati nell’addebito delle presunte conAVV_NOTAIOe distrattive, cui natura non si intende discutere nella presente sede.
Dall’intera motivazione offerta dai giudici di merito non si comprende in riferimento quali elementi di fatto e di diritto siano stati ritenuti esistenti sia l’ipotizzato co sistema di società, che avrebbero operato secondo un meccanismo di “bancarotta per travaso”, sia i ruoli svolti dall’imputato nelle vicende societarie ipotizzate nel ca imputazione. Inoltre, si evidenzia come l’attribuzione della qualifica di amministratore fatto al ricorrente sia desunta dalla Corte territoriale sulla base della stessa conAVV_NOTAIO emissione degli assegni e come al contempo tale attività sia considerata quale diretta espressione ed esplicazione concreta della medesima qualifica; tutto ciò in mancanza di un ragionamento logico deduttivo che, prendendo le mosse dalla realtà processuale accertata nei precedenti gradi di giudizio, possa giungere a logiche conseguenze e determinazioni in ordine alla sussistenza o meno dei reati ascritti in rubrica.
In sostanza, la Corte territoriale si è limitata ad una mera adesione alle valutazioni g espresse dal Tribunale, senza tener conto delle doglianze prospettate dalla difesa: nella sentenza impugnata, si dà atto solamente dell’emissione dei titoli bancari a firma del ricorrente, che assurge a prova regina di tutti i reati contestati, nonostante la compless delle contestazioni mosse e la pluralità delle società coinvolte.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, com modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino a quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti.
Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere rigettati.
Essi, infatti, sono nel loro complesso infondati e, peraltro, sono perfettamente sovrapponibil tra loro, nonostante sollevino questioni che avrebbero meritato specifico confronto rispett alla posizione di ciascuno degli imputati.
Si procederà quindi alla trattazione unitaria delle questioni deAVV_NOTAIOe con i ricorsi, salv eventuali precisazioni che si dovessero rendere necessarie per ciascuno dei ricorrenti.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo i giudici di merito, nelle confo pronunce, dato adeguato conto della selezione effettuata a fronte dell’imputazione con ipotesi accusatorie alternative.
Invero, va detto, che è innanzitutto l’imputazione a contemplare in via alternativa diverse qualità per le quali si sono attribuite le conAVV_NOTAIOe criminose agli impu (amministratore, amministratore di fatto, co-amministratore, concorrente extraneus) ed alcuni di tali ruoli sono indicati non già con riferimento alla società il cui fallimento posto a base degli illeciti fallimentari contestati, ovvero la RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 23.12.2012), ma rispetto ad altre società, comunque riconAVV_NOTAIOe imputati, che sono risultate parimenti coinvolte nella complessiva e complessa vicenda oggetto del presente processo.
Il motivo in scrutinio, per altro verso, neppure considera che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, in presenza di una conAVV_NOTAIOa dell’imputato tale da richiedere un approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei contestati, è legittima la contestazione di imputazioni alternative, costituite dall’indica di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l’imputato nella condiz di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito process risponde ad un’esigenza della difesa (tra le tante, Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Rv. 285378 – 01).
Né si tiene conto del fatto che la conAVV_NOTAIOa distrattiva, oggetto della fattispecie di r contestata e alla quale si riferisce il ricorso, non muta nella sua oggettiva port penalmente rilevante a seconda della qualità dell’agente che la pone in essere. L’Accusa si è limitata – in un’evidente ottica di chiarezza, a fronte delle possibili evoluzioni istrutt contestare in via alternativa il ruolo degli imputati’ diversificando peraltro le varie posi con la conseguenza che il motivo formulato, invece, negli atti di ric:orso in modo identico generico per tutti, finisce per caratterizzarsi per aspecificità.
Peraltro, nel caso di NOME COGNOME – rispetto alla cui posizione si appuntano in buo sostanza le censure- la prospettazione accusatoria alternativa afferisce NOMEmente alla qualifica di amministratore di fatto o di concorrente, avendo egli effettivamente rivestit carica di amministratore di diritto dal 12.2.2008 al 7.10.2009 e dal 7.10.2011 a 23.10.2012; ed è in tale ambito che rientrano alcune delle conAVV_NOTAIOe contestate, come quella di settembre 2009, avente ad oggetto la cessione di azienda in favore della RAGIONE_SOCIALE per il corrispettivo di euro 30.000, mai versato, definita dai giudici di merito società erede, riconducibile sempre alla medesima famiglia COGNOME, che avrebbe preso il posto della società fallita.
In realtà, anche in relazione a COGNOME NOME e COGNOME NOME l’alternativa si ridu a tali termini, essendo anche ad essi contestato cli avere agito, in via principale si potreb dire, in qualità di amministratori di fatto – COGNOME NOME NOME di diritto per a periodi – o comunque quali concorrenti estranei.
L’equivalenza di tali due qualità – amministratore di fatto e concorrente estraneo sotto il profilo fattuale rispetto alla conAVV_NOTAIOa illecita contestata, la si trova, peral sostanza, già affermata da questa Corte in quelle pronunce in cui si è ritenuta possibile l riqualificazione della qualifica di amministratore di fatto in quella di concorrente estra affermando che una tale diversa qualificazione non integra la violazione del principio d correlazione tra reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen. qualora rimanga immutata l’azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18770 del 22/12/2014 -dep. 06/05/2015-, Rv. 264073 – 01).
D’altra parte, nel caso di specie, tenuto conto della tipologia della conAVV_NOTAIOa contestata bancarotta per distrazione, rispetto alla quale si appunta la censura in scrutinio – la quali di amministratore di fatto oppure di concorrente estraneo non incide sull’elemento soggettivo, richiesto per l’integrazione di tale fattispecie di reato. Invero, anche p fattispecie di reato ascrivibile al concorrente estraneo è richiesto il dolo gener consistente nella volontarietà della propria conAVV_NOTAIOa di apporto a quella dell’intraneus (Sez. 5 n. 26501, RV 281555).
D’altronde nella specie -come si è detto- i giudici di merito hanno ben chiarito i ru effettivamente rivestiti dai ricorrenti.
A fronte di ammissibile contestazione alternativa – che non si è risolta in un contestazione generica – vi è la ricostruzione della vicenda operata nella pronuncia impugnata che, lungi dal valutare acriticamente quella di primo grado, ha inteso piuttosto recepirla condividendone l’impostazione.
Peraltro, si evince dalle sentenze e dall’atto di appello, che la Corte territoriale limitata a sottolineare determinati profili, perché le deduzioni difensive conten nell’impugnazione avevano già trovato adeguate ed esaurienti argomentazioni nella pronuncia di primo grado, nella quale si erano, in particolare, evidenziati i collegamen esistenti tra le varie società riconducibili alla famiglia COGNOME – a partire dalla RAGIONE_SOCIALE, la capostipite delle imprese della famiglia COGNOME, alla quale era succeduta la RAGIONE_SOCIALE, sempre riconducibile alla famiglia COGNOME, anch’essa dichiarata fallita, 2010; tale società era stata costituita per recepire le attività della prima, della qua RAGIONE_SOCIALE era, a sua volta, una naturale prosecuzione. Nel 2012 veniva poi dichiarato anche il fallimento della RAGIONE_SOCIALE e l’attività era traslata nell società-erede, RAGIONE_SOCIALE, costituita sempre dai medesimi soggetti facenti capo alla famiglia COGNOME (formalmente amministrata da COGNOME NOME e COGNOME NOME,
nella quale era confluita, in virtù di contratto di cessione, altra azienda, della Na appartenente sempre alla medesima compagine).
Sulla base di tali collegamenti, che contribuivano a dare conto dei ruoli rivestiti da imputati anche in relazione alla società fallita, i giudici di merito giungevano a delineare preciso disegno di spoliazione di tale società, avvalorato, in particolare, dai numeros movimenti bancari che avevano consentito di evidenziare trasferimenti totalmente privi di corrispondenza nelle scritture contabili; peraltro, dopo il 2009 non erano state più tenute scritture contabili, con conseguente impossibilità per gli organi fallimentari di ricostru patrimonio e il movimento degli affari (da qui la ravvisata sussistenza dei reati di bancarot fraudolenta documentale e patrimoniale per “travaso”, con 150.00Ci euro portati da assegni emessi senza giustificazione e in favore direttamente dei componenti della famiglia COGNOME, NOME, NOME e NOME).
1.2. GLYPH Né alcunché di specifico aggiunge il secondo motivo dei ricorsi allorquando contesta la motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della qualifica di amministratore di fatto in capo ai ricorrenti, in tal modo implicitamente palesando che una scelta è stata effettuata dai giudici di merito.
Le deduzioni difensive si limitano a assumere che la motivazione sarebbe insufficiente, perché fondata NOMEmente – quanto a COGNOME NOMENOME NOME pos zione a cui si fa cenno anche nei ricorsi proposti nell’interesse degli altri imputati – sul potere di firma su correnti della società e sulle altre operazioni effettivamente eseguite, tra le quali l’emiss di assegni, privi di giustificazione, a propria discrezione ed anche a proprio beneficio; lamenta, in altri termini, che il ruolo di amministratore di fatto di COGNOME NOME NOME stato desunto dallo stesso fatto che egli aveva emesso gli assegni oggetto della conAVV_NOTAIOa distrattiva.
Si assume in buona sostanza che la motivazione della sentenza impugnata sia incorsa in una sorta di circolarità argomentativa. L’assunto è privo di fondamento, giacché i giudici merito hanno desunto proprio dalla circostanza che COGNOME NOME aveva in svariate occasioni proprio in virtù del potere generalizzato di firma conferitogli allorquando non rivestiva al carica formale, effettuato prelievi o emesso assegni non giustificabili con le esigen societarie, anche direttamente in proprio favore, elementi sintomatici del suo ruolo apicale gestorio di fatto.
D’altronde, dalla complessiva ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merit emerge che la posizione di COGNOME NOMENOME come quella degli altri imputati, va inquadr nell’ambito complessivo della vicenda – di cui si è già fatto cenno nei precedente paragrafo cui tratti di evidente illiceità contribuiscono a tracciare segnali indicativi dei pieni e coinvolgimenti dei componenti della famiglia COGNOME anche nella società in questione.
Da qui l’infondatezza anche del secondo motivo in scrutinio, che nel resto rimane del tutto generico, limitandosi a citare la giurisprudenza di questa Corte in materia
bancarotta distrattiva, senza operare alcun aggancio argomentativo alle vicende oggetto del presente procedimento e a prospettare profili in diritto con riferimento del tutto disto rispetto al caso di specie.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/1/2024.