Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5691 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5691 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d’appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 9.04.2024, che condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME, alla pena ritenuta di giustizia, il primo, nella qualità di amministratore unico di diritto, dal 2/10/2012 al 23/03/2017, e da tale data nella qualità di liquidatore sino al 29/01/2018, il secondo, nella qualità di amministratore di fatto, della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 7/03/2019, per i reati di bancarotta distrattiva, capo A), per avere distratto
materie prime del settore edile per un valore di euro 22.973,43, di aggravamento del dissesto della società di ulteriori euro 252.942,18, capo B), dissesto, già manifestatosi alla chiusura dell’esercizio relativo all’anno 2013, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, dichiarato solo il 7.03.2019, con perdita integrale del capitale sociale, nonché di bancarotta impropria da operazioni dolose, capo C), per avere cagionato con operazioni dolose il fallimento della società, mediante sistematica omissione del versamento del le imposte dovute sin dall’anno 2012 (per INAIL, IRES, IRPEF E IRAP), sino a giungere ad un debito erariale complessivo pari ad €. 315.038,72.
Contro l’anzidetta sentenza, gli imputati propongono ricorso a mezzo del difensore di fiducia, affidato a cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge per omessa pronuncia su un motivo di appello, relativo alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto del NOME e comunque vizi motivazionali per omessa considerazione di risultanze processuali.
Si deduce che COGNOME non avrebbe mai ricoperto alcun ruolo gestorio effettivo all’interno della RAGIONE_SOCIALE, come evidenziato nell’atto di appello , che richiamava la procura speciale, conferita dal coimputato COGNOME, limitata alla risoluzione della controversia sorta in Bulgaria con il titolare della ditta di noleggio, COGNOME, per evitare al legale rappresentante della società di recarsi in Bulgaria; le dichiarazioni del teste COGNOME sulla mancanza di autonomo potere decisionale del NOME; la visura camerale della RAGIONE_SOCIALE, in ordine ai soggetti che detenevano le quote societarie, al momento della costituzione della società e nel periodo di commissione dei reati, soggetti tra i quali non vi era il COGNOME.
Si deduce che il contratto di noleggio era sottoscritto dal COGNOME e non dal COGNOME e che lo stesso giudice di primo grado avrebbe configurato in via dubitativa la qualifica di amministratore di fatto del COGNOME, in quanto non ha scritto in sentenza che sarebbe provata detta sua qualifica, ma che avrebbe potuto non escludersi la sua ravvisabilità.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali, con riguardo al reato di cui al capo A), limitatamente al residuo reato di bancarotta distrattiva di materie prime nel settore edile per €.22.973,43.
Si deduce l’insussistenza della ipotesi distrattiva in quanto dette merci sarebbero state consegnate dalla ditta RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, amico del COGNOME, anni prima in fiducia, ma in realtà mai pagate e fatturate solo nel 2018, e nel frattempo COGNOME era deceduto e non era stato possibile citarlo come testimone.
2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in relazione al reato di cui al l’art.217, comma 1, n.4, L.F. , contestato al capo B), di bancarotta per aggravamento del dissesto.
La motivazione sarebbe contradditoria in quanto la Corte d’appello , da un lato, ha assolto i ricorrenti dal reato di distrazione dei beni per il valore di €.54.462,00 , riconoscendo che il legale rappresentante della società bulgara, NOME, non solo non aveva provveduto al pagamento del noleggio dei mezzi, ma anche che li aveva fatti sparire, impedendo alla RAGIONE_SOCIALE di riprenderseli, dall’altro, riteneva sussistere la bancarotta per aggravamento del dissesto.
La decisione di non chiedere il fallimento da parte del legale rappresentante della società fallita non sarebbe stata avventata e/o contraria alle regole della buona conduzione commerciale ma fondata sulla legittima aspettativa di riuscire a recuperare il proprio credito o quanto meno i propri mezzi in Bulgaria, confidando nelle indagini delle autorità bulgare e/o nell’attesa di nuove possibili commesse.
2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di inosservanza o di erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui al capo C).
Si deduce la mancanza di nesso di causalità tra l’inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali ed il fallimento e/o comunque l’assenza dell’elemento psicologico.
Si deduce che, per il primo anno e mezzo, la società aveva regolarmente effettuato i versamenti delle imposte dovute e che, comunque, la Corte d’appello avrebbe dovuto escludere che, sin dall’inizio, vi fosse stata la volontà dei ricorrenti (rectius del legale rappresentante) di sottrarsi al pagamento delle imposte e/o il disegno di portare la società al fallimento. COGNOME, dopo aver investito nel l’acquisto dei mezzi, avrebbe confidato , con il pagamento delle prime fatture per il loro noleggio, di riuscire far decollare la società ed anche a far fronte al pagamento delle imposte.
La Corte d’appello avrebbe dovuto escludere il dolo per mancanza non solo della volontà ma anche dell’accettazione del rischio del fallimento .
2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di inosservanza o di erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt.223, comma 2, n.2, e 217, L.F., con riguardo al mancato assorbimento del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose nel reato di bancarotta per aggravamento del dissesto, in quanto le condotte che integrano entrambi i reati sono le stesse e/o, al contrario, avrebbe quantomeno dovuti ritenersi assorbito il reato di cui all’art.217 L. Fall. in quello dell’art.223 L. Fall .
Si deduce che poiché il comportamento che ha causato il fallimento rientra nella descrizione di un reato di bancarotta contestato al capo B), non si sarebbe dovuta applicare la norma sulla bancarotta impropria contestata al capo C).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente alla posizione di NOME.
2. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735; Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497).
2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione “per relationem ” è sempre ammissibile ove l’atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall’interessato, appaia congruo in ordine all’esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.
Nel caso in esame, l’integrazione delle motivazioni non è ammissibile, in quanto la Corte d’appello, a fronte di doglianze specifiche, ha omesso di motivare
con riguardo alla posizione del ricorrente di amministratore di fatto, in relazione alle condotte di bancarotta contestate ai capi A), B) e C).
A fronte delle puntuali doglianze sul ruolo di amministratore di fatto del COGNOME, articolate nel secondo motivo di appello, non solo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione, ma, tenuto adeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili di impugnazione, neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicito ragionamento discorso giustificativo della ritenuta sussistenza delle contestate distrazioni, comunque idoneo a fondare il mancato accoglimento dell’appello .
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, COGNOME, Rv. 160321-01, aveva affermato che si ha motivazione implicita quando i motivi della soluzione di una determinata questione debbono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima e la cui trattazione implica necessariamente, per imprescindibile presupposto logico, anche la trattazione della prima questione).
Con riguardo al l’effettivo ruolo gestorio dell’imputato della società fallita, la Corte d’appello omette di motivar e.
La sentenza non si confronta neppure con le deduzioni difensive sul tipo di procura speciale rilasciata a COGNOME da COGNOME, sulle dichiarazioni del teste COGNOME, su quanto da questi appreso da COGNOME circa la sua mancanza di autonomia decisionale, sugli esiti della visura camerale della RAGIONE_SOCIALE, quanto alla compagine sociale alla data della costituzione della società e nel periodo delle contestazioni, né rimanda, con richiamo per relationem alla pronuncia del Tribunale.
L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur non essendo stato investito formalmente della carica di amministratore della società, tuttavia, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell’ammi nistratore di diritto. D’altronde, in termini logici, non è in alcun modo configurabile un amministratore di fatto estraneo alla gestione imprenditoriale: proprio in quanto titolare (di fatto) delle funzioni gestorie, concorre (in termini di causalit à̀ commissiva o omissiva) alla realizzazione degli atti di amministrazione, dei quali si assume la piena responsabilit à̀ .
La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., dunque, non postula necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiede l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 -01; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279497; Sez. 5, Sentenza n. 25021 del 2023; Sez. 5, del 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, del 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254; Sez. 5, n. 25075 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20106/2013 Rv. 256534; Sez. 5, n. 25030 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, COGNOME e altri, Rv. 264009; Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850).
Ai fini dell’individuazione della figura dell’amministratore di fatto della società , non è necessario che l’attività attuata dal soggetto che si è ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzata da completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli ambiti tipici della funzione gestoria e attraverso atti conformativi dell’operato della società aventi valenza esterna. In definitiva, l’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di una formale investitura; b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza.
Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significativit à̀ delle attivit à̀ concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolo dell’amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilit à̀ gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell’operativit à̀ dell’impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428).
Nella specie, la motivazione non è sufficientemente congrua né si confronta con il motivo di appello.
La Corte territoriale non delinea il ruolo dell’imputato di amministratore di fatto della società fallita, né indica le condotte in concreto svolte dal COGNOME, con
funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società (rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti) ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.
Ebbene, ritiene il Collegio che non può ragionevolmente trarsi alcunché dall’apparato argomentativo, pur complessivamente considerato, posto che le deduzioni difensive sulla qualifica di amministratore di fatto del NOME non hanno mai effettivamente fatto ingresso nel novero delle questioni – e, più in generale, dei punti della decisione – a cui i giudici di appello hanno inteso offrire riscontro, quantomeno indirettamente (cfr., in termini, Sez. 4, n. 4163 del 01/02/2022, COGNOME, non mass.). Opinando altrimenti – a fortiori nel caso di specie, ove difetta ogni riflessione sul ruolo di amministratore di fatto dell’imputato e sulle condotte distrattive allo stesso contestate – il Collegio di legittimità finirebbe per sostituire irritualmente il proprio ragionamento sul punto a quello della Corte di merito, non presente nel testo, neppure in nuce, e non ricavabile da esso, se non sulla base di criteri inferenziali esterni al reale processo decisionale. Da tale insuperabile lacuna motivazionale, discende, dunque, l’annullamento della sentenza per la posizione di COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello d i Milano.
2.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Con riguardo alla residua ipotesi di bancarotta distrattiva contestata al capo A), limitatamente alle materie prime nel settore edile, per un valore di €.22.973,43, il motivo è inammissibile in quanto inedito, non consentito in sede di legittimità perché mancante del corrispondente motivo di appello e, comunque, manifestamente infondato nel contesto suddetto, nel quale la Corte di merito, con motivazione congrua ed immune da vizi e censure, ha ampiamente argomentato sulla ricorrenza della bancarotta fraudolenta.
Al riguardo, la Corte d’appell o ha valorizzato gli esiti degli accertamenti della curatela, a fronte dei quali la difesa non ha addotto alcuna allegazione difensiva e nessuna giustificazione per motivarne la oggettiva mancanza, considerato che trattasi di beni che devono essere considerati effettivamente distratti dal patrimonio della fallita.
2.3 Il terzo motivo di ricorso è infondato.
2.3.1 La fattispecie incriminatrice contestata è descritta dalla L. Fall., all’ art. 217, comma 1, n. 4, nella condotta dell’imprenditore che «ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa». Il delitto di bancarotta semplice da mancata tempestiva
richiesta di fallimento mira ad evitare che l’esercizio continuato dell’impresa, anche a fronte di una situazione di obiettiva impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, possa prolungare lo stato di perdita.
L’omessa dichiarazione di fallimento, per essere rilevante ex art. 217, comma 1, n. 4), L. Fall., avrebbe dovuto anche determinare un aggravamento del dissesto delle società, che è l’evento del reato. Come sancito da Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, COGNOME e altri, Rv. 250934 (in motivazione), «per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell’attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori».
Deve rammentarsi che l’aggravamento del dissesto punito da ll’a rt. 217, comma primo, n. 4, L.F., deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita.
L’elemento psicologico della colpa grave può essere desunto, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, attraverso la dimostrazione di una consapevole omissione (Sez. 5, Sentenza n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823 – 01, Massime precedenti conformi: N. 43414 del 2013 Rv. 257533, N. 38077 del 2015).
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, per l’integrazione della fattispecie, è richiesto tale coefficiente soggettivo, superando, così, le difficoltà interpretative legate all’ambiguità della norma, che vede l’indicazione della «altra colpa grave» dopo quella della mancata richiesta di fallimento, così apparentemente contrassegnando solo le condotte diverse da quella della mancata richiesta del fallimento in proprio; si è escluso, di contro, che tale coefficiente soggettivo sia insito nello stesso ritardo nella richiesta di fallimento in proprio, sì da non doverlo accertare aliunde , negandosi la sussistenza di una presunzione in tal senso ( S ez. 5, Sentenza n. 118 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282729 -01; Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, COGNOME, Rv. 272823; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, COGNOME, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, COGNOME e altri, Rv. 257533).
La sentenza COGNOME, in particolare, ha precisato che «non è difficile comprendere come il ritardo nell’adozione della senza dubbio grave decisione dell’imprenditore di richiedere il proprio fallimento possa essere ricollegato ad una vasta gamma di dinamiche gestionali; che si estende dall’estremo dell’assoluta noncuranza per gli
effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell’opinabile valutazione sull’efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse. L’eterogeneità di queste situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella più intensa dimensione della colpa. Il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento, in altre parole, è ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave; dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato».
2.3.2 Tanto premesso, nel caso in esame, il motivo si limita a riprodurre in buona parte le censure dedotte in appello, difettando di adeguata critica argomentata avverso il provvedimento ‘attaccato’ e dell’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME e altri, Rv. 254584).
Nella specie, la C orte d’appello, facendo corretta applicazione del principio anzidetto, sulla base della ricostruzione operata dal c.t. della pubblica accusa e della relazione del curatore, ha individuato la colpa grave nell’avere l’amministratore unico, COGNOME, proseguito l’attività , sebbene nel bilancio al 2015 fosse già esposta e formalizzata la totale erosione del capitale sociale, per effetto della perdita di euro 188.002, ed il dissesto fosse già conclamato ed avrebbe dovuto essere retrodato al bilancio 2013, momento in cui la società avrebbe dovuto dismettere i beni concessi in locazione alla società bulgara RAGIONE_SOCIALE, con conseguente minusvalenza quantificabile in euro 40.000, mentre, nel 2014, avrebbe dovuto essere contabilizzato un Fondo di svalutazione per il credito di euro 152.000, non riscosso per tale dismissione, conseguente alla intervenuta irreperibilità della società bulgara.
La Corte territoriale ha evidenziato che la società ha agito contro le indicazioni di legge, sulla scorta di meri auspici, mai concretatisi e nemmeno specificamente allegati nel giudizio di appello, mantenendo un atteggiamento attendista e passivo, a fronte di una situazione di decozione ben chiara sin da 5 anni precedenti il fallimento, in quanto il recupero dei macchinari locati o il loro controvalore appariva del tutto inverosimile per l’asserita malafede del titolare della ditta bulgara, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, e che, dunque, la società ha agito con la consapevolezza che si trattava di crediti non recuperabili o che, comunque, avevano un bassissimo grado di recuperabilità.
2.4 Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Il motivo, oltre ad essere basato soltanto su una ipotetica possibilità della società di far fronte agli impegni finanziari se solo avesse potuto ricevere dal legale rappresentante della società bulgara, NOME, gli importi pattuiti per il contratto di noleggio, è reiterativo nonché infondato, alla luce della motivazione adottata dai
giudici di merito, peraltro in ‘doppia conforme’ e all’esito del giudizio abbreviato in primo grado.
L’imputato COGNOME ripropone, in questa sede, una diversa chiave di lettura degli avvenimenti che hanno, almeno in una cospicua parte, cagionato il dissesto della società, determinando un debito erariale pari a circa ¾ del passivo finale di euro 443.432.31, ammesso al fallimento.
Sul punto, le sentenze di merito hanno motivato, in termini insindacabili in questa sede, la evidente sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato , ed hanno sottolineato che, per tutti i sette anni di vita della società, successivi al primo, vi è stata una sistematica omissione dei versamenti all’Erario , come accertato dalla curatela, per complessivi euro 315.038,72, importo superiore al disavanzo riscontrabile nel 2014.
E’ infatti principio consolidato quello per cui , ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non è richiesto il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349 -01, relativa al sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale). Si è infatti più volte affermato il ragionevole principio per cui il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684; conf. tra le altre, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446; Sez. 5 n. 12426 del 29/11/21013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080).
2.5 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo è generico oltre che reiterativo e manifestamente infondato.
2.5.1 I reati di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, previsto dall’art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall., e quello di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, di cui all’art. 223 comma 2, n. 2, L.F., hanno elementi soggettivi e ambiti diversi: il primo postula l’aver aggravato il dissesto della società, astenendosi dal chiedere il proprio fallimento, per colpa grave, a prescindere dalla circostanza che ciò abbia prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto, e oggetto della punizione è l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti; il
secondo concerne, invece, condotte dolose che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre alla omissione, ricompresa nella bancarotta ex art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi, i quali siano stati causa del fallimento.
Nella specie, la Corte di appello ha escluso l’assorbimento della contestazione della bancarotta semplice per aggravamento del dissesto nel reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose perché le condotte contestate sono differenti e scisse tra loro , anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo della colpa grave che connota la prima.
La sentenza va annullata nei confronti di NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Al rigetto del ricorso di COGNOME NOME segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME