Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47548 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47548 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 7 febbraio 2023 la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia NOME COGNOME per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva contestatigli, quale amministratore di diritto, dal 23 marzo 2007 al 10 febbraio 2010, e amministratore di fatto, in epoca successiva sino alla dichiarazione di fallimento del 26 marzo 2014, del RAGIONE_SOCIALE
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo all’attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto per l’epoca successiva al febbraio 2010, quando il figlio NOME gli era subentrato nella carica di amministratore di diritto. Si osserva, in particolare, che la scelta dei giudici di merito di valorizzare le dichiarazioni del figlio NOME, coimputato assolto in primo grado, avrebbe imposto particolare cautela valutativa alla luce dell’art. 192 cod. proc. pen., laddove, nel caso di specie, il giudizio di attendibilità era stato ancorato al mero dato del rapporto parentale e non erano stato individuato alcun riscontro individualizzante. In particolare, tali non potevano essere ritenute le generiche dichiarazioni del teste COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando, quanto all’affermazione di responsabilità per bancarotta documentale, che, ferme le censure, quanto al ruolo amministrativo di fatto dell’COGNOME, la Corte territoriale aveva affidato la dimostrazione dell’elemento oggettivo a dichiarazioni contrastanti e inidonee a fornire elementi di certezza e quella dell’elemento soggettivo ad argomentazioni fondate sulla peraltro insussistente base obiettiva del reato.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva, rilevando che la Corte d’appello, in disparte le questioni relative al ruolo di amministratore di fatto dell’COGNOME, non si era confrontata con il tema dell’accertamento della previa disponibilità dei beni, non risolvibile semplicisticamente facendo affidamento sull’attendibilità delle scritture contabili.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni di NOME COGNOME, in violazione degli artt. 512 e 526 cod. proc. pen., non essendo
emersa una impossibilità assoluta e di carattere oggettivo all’assunzione della prova nel contraddittorio.
2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
Il primo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente perché, pur prospettando questioni diverse, assumono un rilievo unitario rispetto alla questione dell’accertamento del ruolo dell’imputato come amministratore di fatto.
Essi sono inammissibili per assenza di specificità e perché, nella sostanza, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità.
In ogni caso, deve considerarsi che elemento centrale per l’attribuzione di un persistente ruolo gestorio all’imputato, anche dopo la dismissione della carica formale, si trae dalla deposizione del teste COGNOME, il cui narrato viene censurato in ricorso in termini assertivi e privi di specificità. Il teste, secondo la sentenza impugnata, ha dichiarato che era stato lo stesso imputato a riferirgli di avere solo formalmente trasferito al figlio la carica di amministratore avendo problemi di affidabilità con gli istituti di credito. Sul punto, il ricorso, come detto assertivamente e senza contestualizzare siffatte affermazioni, valorizza la circostanza che il COGNOME non avrebbe ricordato con precisione a chi aveva riconsegnato la documentazione contabile. Si tratta di un profilo privo di qualunque correlazione con la superiore affermazione, ossia del tutto inidonea a rivelare, sul piano logico, una incrinatura della razionale dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale.
Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in
cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, COGNOME, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167).
Proprio la congruenza con siffatto apporto testimoniale fonda, sempre su un piano razionale, il giudizio di attendibilità e il riscontro delle dichiarazioni de figlio dell’imputato.
Quanto, infine, al tema delle dichiarazioni del COGNOME (oggetto del quarto motivo), si osserva, innanzi tutto, che l’appello aveva investito l’ordinanza dibattimentale di acquisizione delle s.i.t., lamentando la violazione dell’art. 512 cod. proc. pen., senza far riferimento alcuno alla violazione dell’art. 526 del codice di rito.
Ad ogni modo, in tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o non della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio (Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, COGNOME Oleksey, Rv. 282492 – 01).
Ciò posto, premesso che la motivazione della sentenza impugnata in ordine alle ricerche effettuate per reperire il teste non esibisce alcuna illogicità, si osserva: a) che il ricorrente non indica alcun elemento dal quale trarsi che altre, più proficue ricerche avrebbero potuto essere effettuate; b) che neppure non indica alcun elemento al quale correlare una volontà del teste di sottrarsi alla deposizione; c) che, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, le dichiarazioni del COGNOME, lungi dal riguardare la vicenda della quale si tratta, sono riferibili ad un arco temporale di gran lunga antecedente ai fatti del
processo e hanno per oggetto altro caso nel quale il ricorrente si sarebbe avvalso di prestanonni.
Quest’ultimo rilievo conferma trattarsi di circostanza di mero contorno, la cui assenza non avrebbe scalfito in alcun modo la univocità dei restanti dati probatori sopra ricordati.
Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.
Su un piano generale, una volta superate, alla stregua di quanto rilevato supra sub 1, le questioni concernenti l’attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto, resta da considerare che le distinzioni prospettate in ricorso tra condotte antecedenti alla cessazione dalla carica formale e quelle successive non ha alcun pregio, dal momento che, in tema di reati fallimentari, l’amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844 – 01, COGNOME, proprio in tema di in tema di bancarotta fraudolenta documentale).
Con riguardo al profilo dell’elemento psicologico del reato, la sentenza impugnata ha del tutto razionalmente correlato il dolo specifico alla sussistenza delle condotte distrattive, ossia all’obiettivo di impedire la ricostruzione delle relative operazioni. Inesattamente, pertanto, si attribuisce alla sentenza impugnata di avere del tutto trascurato siffatta questione.
Il terzo motivo è inammissibile, innanzi tutto ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché devolve a questa Corte una questione giuridica implicante accertamenti di fatto – quelli relativi alla previa disponibilità dei beni sottratti – che non viene dedotto essere stata oggetto di appello, che, infatti, sul punto della bancarotta distrattiva, si limita a riproporre la tesi dell’estraneità dell’imputato ai fatti.
Per il resto, ossia quanto al ruolo gestorio di fatto, non può che rinviarsi alle considerazioni svolte supra sub 1.
Il quinto motivo (del quarto si è detto supra sub 1) è inammissibile.
Escluso che la motivazione in punto di dosimetria si traduca nel ricorso a mere formule di stile, avendo, al contrario, puntualmente richiamato i connotati oggettivi della condotta e quelli soggettivi tratti anche dai precedenti penali, va ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Con riguardo al tema delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego viene contrastato in termini privi di specificità, si osserva che la decisione della Corte d’appello è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 09/11/2023.