Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43637 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43637 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN SOSTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, la quale, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla sussistenza dell’elemento soggettivo e per il rigetto, nel resto, dei ricorsi;
udito, per il ricorrente NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito, per i ricorrenti COGNOME e COGNOME, l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALEo confermava la pronuncia di condanna di primo grado resa nei confronti dei ricorrenti dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALEo per i delitti, compiuti in concorso (il COGNOME, in qualità di amministratore di diritto dal 22 settembre 2009 delle società coinvolte, e il COGNOME, quale amministratore di fatto), di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2 e 3, 219, commi 1 e 2, n. 1) e 223, commi 1 e 2, n. 2, l.fall.
Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALEo l’imputato COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando nove motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al capo 6 a 2) dell’imputazione afferente la cessione da parte di RAGIONE_SOCIALE di rami d’azienda e RAGIONE_SOCIALE delle società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE senza corrispettivo – erronea applicazione degli artt. 216, 219, 223 I. fall., nonché mancanza ed illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, poiché tra la RAGIONE_SOCIALE e le indicate società del gruppo non vi era alcun contratto d’affitto di azienda ma solo i c.d. contratti RAGIONE_SOCIALE, prevedenti meri riaddebiti di costi nell’ambito di un rapporto di sostanziale cash pooling, la motivazione e l’imputazione sarebbero incomprensibili e, ove riferite alle cessioni dei contratti di ramo d’azienda contestate negli altri capi, consisterebbero in un’illegittima duplicazione degli stessi.
2.2. Con il secondo motivo, il COGNOME assume nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., in relazione al capo 7 a) dell’imputazione, per erronea applicazione degli artt. 216, 219, 223 I. fall., nonché mancanza ed illogicità della motivazione.
Segnatamente la difesa del ricorrente evidenzia, a tal riguardo, che le decisioni impugnate hanno trascurato di considerare che la riduzione del canone dovuto alla società RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE, rispetto ai contratti stipulati in precedenza con le società RAGIONE_SOCIALE, era giustificata dalla significativa contrazione del fatturato della medesima RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, alcuna rilevanza avrebbe avuto, ai fini dell’aggravamento del dissesto, il mancato pagamento dei canoni da parte della società RAGIONE_SOCIALE atteso che anche le precedenti affittuarie non avevano corrisposto i canoni,
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peraltro ben più elevati, sicché la stipula del contratto con RAGIONE_SOCIALE aveva contenuto il disavanzo.
Peraltro, il contratto di affitto non avrebbe avuto carattere distrattivo per essere stato stipulato in prossimità del fallimento in quanto le clausole dello stesso, prevedenti una durata limitata e la possibilità di una disdetta, tenevano conto della prospettiva del fallimento né, del resto, questo avrebbe potuto essere correlato al mancato pagamento dei canoni da parte di RAGIONE_SOCIALE atteso che la RAGIONE_SOCIALE era stata dichiarata fallita in data antecedente alla scadenza del primo canone.
2.3. Il ricorrente COGNOME lamenta, inoltre, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al capo 8 a2) dell’imputazione, erronea applicazione degli artt. 216, 219, 223 I. fall., anche sotto il profilo dell mancanza ed illogicità della motivazione.
L’imputato denuncia, in particolare, un’erronea e incompleta ricostruzione della vicenda relativa alla fallita RAGIONE_SOCIALE evidenziando che la cessione dei crediti vantati da questa società – che svolgeva il servizio catering per le squadre calcistiche RAGIONE_SOCIALE ed Inter presso lo Stadio San Siro – nei confronti del RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, si era resa necessaria poiché il COGNOME (storico titolare del gruppo di catering) non era più un interlocutore credibile per l’amministratore delegato della squadra, NOME COGNOME, in quanto non aveva pagato rilevanti importi dovuti alla figlia di questi, NOMENOME NOME tale ragione, una volta modificat l’interlocutore attraverso RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta dal RAGIONE_SOCIALE e di proseguire il rapporto con la società calcistica, era stata accettata la condizione posta dal COGNOME di provvedere al pagamento delle somme dovute alla figlia NOME (nella misura di euro 300.000,00), sebbene il debito facesse capo a RAGIONE_SOCIALE. La circostanza che, in seguito, il COGNOME, inopinatamente, aveva deciso comunque di non rinnovare il contratto era indipendente, dunque, dalla “buona volontà degli imputati”.
2.4. Assume altresì il COGNOME (con un motivo rubricato come quinto ma in realtà quarto) erronea applicazione, in relazione al capo 10 al) dell’imputazione, degli artt. 216, 219, 223 I. fall., nonché mancanza ed illogicità della motivazione.
Il ricorrente ritiene, invero, la motivazione delle decisioni di merito apodittica nel qualificare come distrattiva l’operazione costituita dalla cessione del contratto con Dolce e Gabbana da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE per il mancato versamento del canone da parte di quest’ultima senza considerare il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE verso la prima.
2.5. Il COGNOME censura, altresì, con il quinto motivo di ricorso (rubricato come sesto), la sentenza impugnata per aver violato l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al capo 6 c) dell’imputazione, per erronea
applicazione degli artt. 216, 219, 223 I. fall., anche sotto il profilo del mancanza ed illogicità della motivazione.
Il ricorrente sottolinea, in proposito, che la mancata svalutazione, nel bilancio della RAGIONE_SOCIALE del 2009, redatto il 28 giugno 2010, dei crediti verso le controllate, pur inesigibili dall’anno 2008, era stata dovuta ad un mero errore, che non aveva avuto alcuna connotazione fraudolenta né incidenza eziologica sul dissesto o sul relativo aggravamento.
Ciò, peraltro, era attestato, con evidenza, secondo la prospettazione difensiva, dalla condotta del medesimo imputato il quale, solo pochi giorni dopo, aveva messo in liquidazione le partecipate e, in data 31 agosto 2010, aveva integralmente svalutato in contabilità il valore delle partecipazioni, dando così atto, con detto contegno in senso contrario, della propria assoluta buona fede.
Inoltre non potrebbe ritenersi che gli imputati non avrebbero tempestivamente formulato le istanze di fallimento delle società del gruppo poiché, se è vero che già nel mese di settembre dell’anno 2009 essi avevano accertato che, a differenza di quanto affermato dal COGNOME, le aziende erano in evidente difficoltà, avevano ritenuto che, con la sostituzione dell’amministratore, si potesse comunque reperire un investitore, con una ricerca che era proseguita sino alla primavera dell’anno 2010, senza successo. Solo dopo, nel luglio 2010, il COGNOME aveva posto le società in liquidazione e, nell’autunno dello stesso anno, aveva presentato le istanze di fallimento.
Sicché tra l’approvazione del bilancio 2009, nel giugno 2010, e le istanze di fallimento, erano trascorsi solo tre mesi, senza che potesse ipotizzarsi alcun colpevole ritardo.
2.6. Mediante il sesto motivo (rubricato come settimo), il COGNOME assume nullità della sentenza, in relazione ai capi 5b), 6b) e 10 b) dell’imputazione (ossia, rispettivamente, bancarotta fraudolenta documentale delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), per erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, 219, 223 I. fall., nonché mancanza ed illogicità della motivazione.
Lamenta in particolare:
quanto al capo 5b), relativo alla bancarotta documentale di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che questa era una piccola società che si limitava a gestire ricevimenti presso l’Hotel Palace di Varese che gestiva direttamente i pagamenti con impossibilità di tenere un registro di cassa, mentre le forniture di personale, cibo e biancheria venivano da RAGIONE_SOCIALE e, inoltre, le dimensioni dell’impresa non giustificavano una contabilità per centro di costo;
rispetto al capo 6b), erroneità della decisione perché la sua responsabilità in proposito, afferente la RAGIONE_SOCIALE, era stata già esclusa a pag. 46 della sentenza di primo grado;
con riguardo al capo 10 b) relativo alla società RAGIONE_SOCIALE, che egli aveva consegnato tutti i libri sociali aggiornati al curatore e la mancanza del registro di magazzino, non essenziale, non poteva considerarsi un’omissione rilevante per la configurabilità della bancarotta documentale.
2.7. Con il settimo motivo (rubricato come ottavo) il COGNOME deduce nullità della sentenza, in relazione a tutti i capi, per erronea applicazione degli artt. 216, 219, 223 I.fall. e inosservanza degli artt. 216, comma 3, 217 e 224 I. fall., anche sotto il profilo dell’assenza e illogicità della motivazione, per mancata derubricazione nella fattispecie di bancarotta semplice e, nel caso del capo 8 a 2), in quella di bancarotta preferenziale nonché omesso esame dei relativi motivi di appello.
La sostanza della censura attiene al fatto che, nonostante uno specifico motivo di gravame sulla questione, la Corte territoriale non avrebbe valutato che le condotte poste in essere erano state compiute nell’interesse dell’impresa e, al più, per ritardarne il fallimento e quindi sarebbero state riconducibili, a tutt voler concedere, alla bancarotta semplice e, quanto al pagamento in favore di NOME COGNOME, alla bancarotta preferenziale.
2.8. Mediante l’ottavo motivo (rubricato come nono) il COGNOME assume nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 62 n. 6 cod. pen., anche per mancanza e contraddittorietà della motivazione, laddove i giudici di merito hanno ritenuto che la predetta diminuente non potesse essere concessa, anche in contrasto con le conclusioni del rappresentante in udienza della Procura Generale, perché il risarcimento offerto dagli imputati non era stato integrale.
Secondo la difesa del ricorrente, infatti, tale conclusione contrasterebbe con la circostanza che i giudici delegati delle relative procedure fallimentari avevano ritenuto adeguata la somma versata considerato, del resto, che, come già accertato dal Tribunale, escludendo l’aggravante dell’ingente danno, il dissesto era stato determinato dagli amministratori precedenti, ed era stato aggravato solo in minima parte negli anni 2009 e 2010.
2.9. Con il nono motivo (rubricato come decimo) il COGNOME lamenta, infine, inosservanza e mancanza della motivazione rispetto agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., poiché la Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di valutare la richiesta di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sull’aggravante residua della pluralità dei fatti, richiesta fondata sulla mancanza di locupletazione dell’imputato, sul suo ruolo non strategico e sul venir meno dell’aggravante speciale dell’ingente danno.
Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALEo l’imputato COGNOME ha proposto un primo ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando dieci motivi di
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impugnazione, dei quali solo il primo autonomo e non proposto anche dal COGNOME, che viene dunque di seguito riportato.
In particolare, con il primo motivo il COGNOME denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza dell’art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione dei rapporti tra il COGNOME lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, al ruolo svolto da esso ricorrente.
A riguardo sottolinea che si era limitato a espletare, pur infruttuosamente, l’incarico che il COGNOME gli aveva conferito di reperire, ai fini del salvataggio proprio gruppo, finanza agevolata da istituti di credito ovvero, in alternativa, un’azienda del settore interessata ad acquisirlo.
Nessun altro ruolo aveva rivestito, vieppiù quello di dominus occulto del gruppo dall’anno 2009, in quanto il COGNOME aveva autonomamente individuato il rag. COGNOME, consulente dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale nuovo amministratore formale delle società affinché vi fosse un interlocutore più credibile per l’ipotesi d salvataggio dell’impresa ed essendo stata affidata la gestione tecnico-contabile delle società ad un altro socio dello RAGIONE_SOCIALE, il dottor COGNOME, con un contratto autonomo.
La stessa “operazione RAGIONE_SOCIALE” sarebbe stata concepita, secondo la difesa del COGNOME, esclusivamente dal COGNOME al fine di pervenire ad un concordato in bianco, né peraltro la circostanza che detta società fosse partecipata dallo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, società di suo figlio, era rilevante perché si trattava di un mero atto di fiducia in un’operazione del COGNOME, commercialista noto per la sua competenza.
Lamenta inoltre il COGNOME che i giudici di merito avrebbero dedotto il suo ruolo di amministratore di fatto delle aziende del gruppo e della stessa RAGIONE_SOCIALE estrapolando frasi pronunciate dai testi esaminati nel corso del dibattimento del tutto decontestualizzate dal contesto complessivo, in quanto egli solo all’inizio era stato più presente per cercare capitali esterni al fine salvaguardare il gruppo e, una volta tramontata tale prospettiva, non si era più di fatto occupato delle vicende societarie.
Avverso la medesima sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALEo, lo stesso imputato NOME COGNOME ha proposto un altro ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi di ricorso.
4.1. Il predetto ricorrente lamenta, innanzi tutto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 223, comma 1, I.fall. e 2639 cod. civ.
Secondo la prospettazione difensiva la decisione impugnata, non considerando i motivi di appello formulati sulla questione, avrebbe erroneamente e immotivatamente attribuito, in assenza degli indici sintomatici idonei a
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disvelare la relativa qualifica, al COGNOME il ruolo di amministratore di fatto delle società fallite del gruppo RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), sull’assunto per il quale egli aveva ideato l’operazione cessione dei contratti di affitto di azienda della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a società RAGIONE_SOCIALE, nonché quella di cessione del credito della RAGIONE_SOCIALE alla stessa RAGIONE_SOCIALE e, nell’ulteriore qualità di amministratore di fatto di quest’ultima, omesso il pagamento dei canoni di affitto dovuti a NOME e a NOME.
In realtà l’imputato COGNOME avrebbe svolto un ruolo ben diverso dall’amministratore di fatto, ossia quello di professionista che aveva tentato di recuperare gli assets del gruppo COGNOME interfacciandosi con i legittimi portatori di interessi al fine di ripristinare credibilità e l’astratta possibilità di acces mercato dei capitali.
La Corte d’appello sarebbe pervenuta, dunque, a un erroneo risultato interpretativo utilizzando un approccio atomistico e travisando le risultanze probatorie derivanti dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, dalle quali non sarebbe mai emerso alcun ruolo gestorio del COGNOME nelle indicate società bensì solo quello effettivamente svolto in base al mandato ricevuto da NOME COGNOME, di professionista che, in una prima fase, aveva cercato di individuare le soluzioni più opportune per reperire finanziatori in modo da evitare l’insolvenza delle società del gruppo.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente COGNOME denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 223 I.fall. in punto di individuazion dell’elemento soggettivo del reato.
Lamenta a riguardo che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALEo avrebbe ritenuto sussistente il dolo in ragione dell’ideazione e costituzione della società RAGIONE_SOCIALE, partecipata dallo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del quale egli era socio, e preordinata alla volontaria sistematica spoliazione del patrimonio e dei principali asset delle società del gruppo COGNOME mediante i contratti di affitto d’azienda stipulati dalle fallite RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE
In realtà la creazione della società veicolo facente capo a professionisti del settore era orientata alla cessione della stessa ovvero all’afflusso di capitali esterni nella medesima.
Peraltro, i contratti di affitto d’azienda sarebbero stati stipulati in manier funzionale, come attestato dalla consulenza tecnica a firma del dottor COGNOME, a favorire, mediante la breve durata ed altre clausole, in caso di fallimento delle società, gli organi della procedura fallimentare qualora non volessero proseguire nel contratto.
Infine, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la portata istruttoria delle dichiarazioni della teste COGNOME laddove aveva riferito che il mancato pagamento dei canoni di affitto da parte della RAGIONE_SOCIALE era stato determinato dall’imprevedibile abbandono da parte di NOME COGNOME, munito delle relative competenze nel settore del catering, della gestione di fatto, impedendo a RAGIONE_SOCIALE, così, di restare competitiva sul mercato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerata l’identità di alcuni motivi dei ricorsi presentati da entrambi gli imputati con il comune difensore NOME COGNOME, appare opportuno esaminare in via logicamente prioritaria i motivi ulteriori e differenti proposti dal s ricorrente COGNOME con i quali è posto in discussione l’accertamento del ruolo svolto dallo stesso nelle società fallite.
In primo luogo, il predetto ricorrente contesta di essere stato amministratore di fatto delle società fallite nel periodo di riferimento.
Occorre premettere che è incontroverso a riguardo che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 – 01).
Più COGNOME in COGNOME particolare, COGNOME va COGNOME a COGNOME riguardo COGNOME ribadito COGNOME che COGNOME la COGNOME nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od al funzione, fermo restando che significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Talché la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunqu settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex ceteris, Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 – 01).
Nella fattispecie in esame, le due sentenze di merito, che in quanto conformi sotto tale aspetto costituiscono un apparato argomentativo unitario, hanno
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individuato gli indici sintomatici del ruolo di dominus effettivo delle società fallite assunto dal COGNOME, in luogo di quello formale di advisor preposto all’individuazione di nuovi finanziatori delle stesse, dalle plurime dichiarazioni convergenti in tale direzione dei numerosi testi esaminati nel corso del dibattimento che hanno evidenziato come l’imputato fosse l’ideatore delle operazioni societarie poste in essere ed il punto di riferimento per ogni scelta gestoria nonché per la stessa tenuta della contabilità delle società del gruppo COGNOME nel periodo di riferimento.
Rispetto a queste conclusioni, che denotano un corretto apprezzamento complessivo della portata probatoria delle dichiarazioni dei testi esaminati nel corso dell’istruttoria da parte dei giudici di merito, i motivi proposti in parte qua dall’imputato COGNOME, sotto lo schermo di un assunto travisamento della prova, attraverso il riferimento a specifiche frasi pronunciate da ciascuno dei testi cercano di ottenere una rinnovata ed inammissibile valutazione della portata delle dichiarazioni degli stessi in questa sede di legittimità.
Come noto, infatti, con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valen probatoria del singolo elemento (ex multis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 – 01).
Sicché COGNOME lo COGNOME stesso COGNOME vizio COGNOME di COGNOME “contraddittorietà COGNOME processuale” COGNOME (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistent divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME Welton, Rv. 283370 – 01).
A voler intendere, invero, il vizio di travisamento della prova come possibilità di dedurre in sede di legittimità, nell’accezione pretesa dalla difesa dell’imputato, singoli aspetti di contraddizione emersi nel vaglio di plurime risultanze istruttorie, in sé suscettibili di differenti valutazioni nell’ambito
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giudizio di fatto, detto vizio sarebbe inteso come vizio di travisamento di fatto che non può essere fatto valere come motivo di ricorso per cassazione (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).
2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, lo stesso COGNOME lamenta, poi, che aveva operato in conformità al suo ruolo di consulente e che comunque l’operazione posta in essere era comunque quella di costituzione di una RAGIONE_SOCIALE, volta al risanamento del gruppo, anche attraverso l’acquisto del medesimo da parte di soggetti terzi.
Il motivo non è fondato.
Se è vero che del tutto legittimamente possono essere compiute operazioni societarie nella prospettiva della ristrutturazione dell’impresa, nondimeno esse si disvelano distrattive se, come emerge dagli atti processuali degli stessi ricorrenti ed evidenziato nel corso della discussione dall’AVV_NOTAIO, nel momento nel quale sono poste in essere l’impresa è già in stato di dissesto, sicché esse, specie ove volte a “spostare” gli assets produttivi verso altre società senza il carico debitorio di quelle insolventi si connotano quale attività distrattive in danno del ceto creditorio.
Integra infatti il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, attuata mediante conferimento delle attività produttive economicamente più rilevanti, anche ad una “newco” (Sez. 5, n. 846 del 04/10/2022, dep. 2023, Zani, Rv. 284015 – 01) qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della società scissa al momento dell’operazione, rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Meli, Rv. 281818 – 01; Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, PG c. COGNOME NOME, Rv. 279636 – 02; Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, COGNOME e altro, Rv. 264078 – 01).
Inoltre vi è anche che nell’ambito della complessiva “operazione RAGIONE_SOCIALE” per come ricostruita senza manifesti vizi logici in conformità ai richiamati principi da due decisioni conformi di merito, il COGNOME non si è certo limitato a svolgere un ruolo di advisor ma ha trasferito la “parte buona” delle aziende del COGNOME, che avrebbe dovuto essere destinata al soddisfacimento dei creditori, su una società partecipata da una società tra professionisti, della quale era socis nella quale aveva in seguito acquisito partecipazioni anche suo figlio, attraverso un’altra società. Talché l’operazione era volta a trasferire ad un’impresa partecipata dal medesimo gli assets produttivi del gruppo COGNOME, senza il peso dei debiti delle società facenti parte dello stesso: peraltro, come emerge dalla lettura delle pronunce di merito, il successivo dissesto della società RAGIONE_SOCIALE è dipeso
da circostanze esterne al meccanismo prefigurato dal COGNOME, ossia dalla decisione di NOME COGNOME di non collaborare più con la predetta società fornendo il suo essenziale know how nel settore, una volta compreso che lo RAGIONE_SOCIALE professionale RAGIONE_SOCIALE mirava alla spoliazione definitiva del gruppo in proprio favore, e alla decisione dell’amministratore del RAGIONE_SOCIALE di non rinnovare il contratto per lo svolgimento del servizio di catering presso lo stadio San Siro.
Il primo motivo proposto dall’imputato COGNOME e il secondo motivo proposto dall’imputato COGNOME nei ricorsi a firma dell’AVV_NOTAIO sono manifestamente infondati: non vi è infatti alcuna duplicazione dei capi di imputazione poiché il capo 6 a2) è il solo che riguarda la distrazione verso RAGIONE_SOCIALE facenti capo alle società fallite.
Il secondo motivo del COGNOME e il terzo del COGNOME, anch’essi di analogo tenore, dei ricorsi a firma dell’AVV_NOTAIO, non sono fondati.
Assumono in proposito i ricorrenti che:
le decisioni impugnate hanno trascurato di considerare che la riduzione del canone dovuto alla società RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE, rispetto ai contratti stipulati in precedenza con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, era giustificata dalla significativa contrazione del fatturato della medesima RAGIONE_SOCIALE;
nessuna rilevanza avrebbe avuto ai fini dell’aggravamento del dissesto il mancato pagamento dei canoni da parte della società RAGIONE_SOCIALE;
le clausole del contratto erano funzionali a favorire la curatela nella scelta di recedere dallo stesso ove fosse stato dichiarato il fallimento di NOME.
Orbene, come è stato più volte chiarito da questa Corte, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di affitto d’azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o principali beni aziendali ad un altro soggetto giuridico (ex aliis, Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841 – 01). In particolare, costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all’area d’operatività dell’art 216, comma primo, n. 1, legge fall., l’affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (tra le molte, Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019, dep. 2020, Porreca, Rv. 279044 – 01).
Alla luce di tali principi, va in primo luogo osservato che i ricorrenti s limitano a dedurre la congruità della rilevantissima riduzione del canone per una contrazione dell’attività della RAGIONE_SOCIALE della quale danno conto solo genericamente.
Non assume del resto rilievo che il contratto prevedesse una durata più limitata rispetto a quello precedente, con la possibilità espressa del Curatore,
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nell’ipotesi di fallimento, di recedere dagli stessi, poiché l’art. 79 I. f (applicabile ratione temporis) consente in ogni caso anche al Curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, di recedere dal contratto di affitto d’azienda previa corresponsione di un equo indennizzo.
Parimenti inconducente per l’accoglimento dei motivi in esame è la circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE sia fallita prima della scadenza del primo canone sicché il successivo mancato pagamento dello stesso non avrebbe inciso causalmente sul fallimento: se questo è vero, infatti, resta dirimente per la configurabilità della bancarotta distrattiva che le somme non sono mai state corrisposte, con significativo pregiudizio per i creditori, alla società fallita.
Il terzo motivo del COGNOME ed il quarto del COGNOME, di identico contenuto, COGNOME proposti COGNOME nei COGNOME ricorsi COGNOME sottoscritti dall’AVV_NOTAIO COGNOME, sono manifestamente infondati.
Tali motivi investono il capo 8) a-2 dell’imputazione afferente la cessione senza alcun vantaggio, da parte della fallita RAGIONE_SOCIALE, dei crediti vantati a questa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per complessivi euro 920.256,10 pattuendo il pagamento del corrispettivo in favore della cedente a distanza di oltre 18 mesi dalla sottoscrizione dell’atto e di oltre 15 mesi rispetto al pagamento delle due società calcistiche sicché RAGIONE_SOCIALE entro due mesi dalla cessione aveva incassato euro 900.000,00, versando poi alla NOME solo 120.000,00 euro circa.
Poiché COGNOME è COGNOME indubbio COGNOME che COGNOME integra COGNOME distrazione COGNOME rilevante COGNOME ai COGNOME fini della bancarotta fraudolenta la cessione di un credito senza corrispettivo o con un corrispettivo assolutamente inadeguato (Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, COGNOME e altro, Rv. 257250 – 01), a fronte dell’importo, molto inferiore, che è stato destinato alla fallita RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello del credito oggetto di cessione e riscosso dalla RAGIONE_SOCIALE sono assolutamente prive di rilievo le deduzioni difensive afferenti il rapporto di NOME COGNOME con NOME COGNOME e le vicende che avevano interessato la figlia NOME, alla quale è stato peraltro destinato da RAGIONE_SOCIALE, distraendolo dai creditori della fallita, un considerevole importo delle somme corrisposte.
Il quarto e il quinto motivo, rispettivamente del COGNOME e del COGNOME, nell’ambito dei ricorsi proposti a mezzo dell’AVV_NOTAIO, non sono fondati. A tale conclusione conducono valutazioni del tutto analoghe a quelle compiute nel § 4 in relazione alla “vicenda RAGIONE_SOCIALE“.
Quanto alla peculiarità, rispetto al contratto di affitto di un ramo d’azienda di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE comprendente il contratto per lo svolgimento del servizio di
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catering in favore di Dolce e Gabbana, costituita da un preteso credito di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, il motivo sviluppa censure volte a pervenire a una nuova valutazione di circostanze di fatto sulle quali peraltro i giudici di merito hanno logicamente motivato, stante la ritenuta insussistenza di detto credito da parte della curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE.
Il quinto e il sesto motivo del ricorso dell’imputato COGNOME, analoghi al sesto e al settimo motivo del ricorso del COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO, sono inammissibili.
Con tali motivi, infatti, si cerca, attraverso specifiche censure relative a singole poste delle scritture contabili, di porre in discussione la sussistenza dei presupposti del delitto di bancarotta fraudolenta documentale senza tuttavia alcun confronto con le motivazioni poste già dalla sentenza di primo grado, e confermata dalla Corte d’appello, a fondamento della relativa condanna.
In particolare, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALEo, come si evince dalla lettura della pag. 45 della sentenza, ha accertato la responsabilità dei ricorrenti per il delitto d bancarotta fraudolenta documentale a fronte della confusione contabile rilevata da tutti i curatori delle società fallite sebbene i libri fossero te apparentemente e formalmente in modo regolare, al punto che l’assenza di fatture relative ai vari pagamenti impediva di ricostruire i rapporti infragruppo.
Peraltro, alcuna censura viene formulata rispetto a tale apparato della motivazione, che è quello decisivo ed ex se idoneo ad integrare il delitto contestato.
Vi è dunque che i relativi motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici, in omaggio ai principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01.
Il settimo e l’ottavo motivo dei ricorsi a firma dell’AVV_NOTAIO, proposti rispettivamente dagli imputati COGNOME e COGNOME, sono manifestamente infondati per le ragioni già evidenziate nei precedenti paragrafi, che non consentono la derubricazione delle ipotesi delittuose contestate nelle corrispondenti fattispecie di bancarotta semplice, né, quanto alla vicenda della società RAGIONE_SOCIALE, di bancarotta preferenziale.
Il primo motivo sul trattamento sanzionatorio dei ricorsi dell’AVV_NOTAIO è manifestamente infondato poiché non è in discussione che il risarcimento del danno sia stato solo parziale, sebbene sia intercorsa una transazione tra gli imputati e la curatela.
Dacché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, ripetutamente enunciato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale la
circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen., presuppone che la riparazione sia integrale, sicché non configura la predetta attenuante la transazione il cui oggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente una parziale rinuncia alle pretese creditorie (ex ceteris, Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, COGNOME NOME, Rv. 278315 – 01; Sez. 3, n. 25326 del 19/02/2019, COGNOME, Rv. 276276 – 01).
10. L’ultimo motivo dei ricorsi dell’AVV_NOTAIO, con il quale gli imputati lamentano inosservanza e mancanza della motivazione rispetto agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., poiché la Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di valutare la richiesta di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sull’aggravante residua della pluralità dei fatti, è inammissibile in quanto generico perché non tiene conto della motivazione della sentenza di primo grado, cui si è espressamente conformata quella d’appello, laddove ha sottolineato, così giustificando anche il regime di equivalenza nel bilanciamento delle circostanze, la rilevanza tra gli indici di cui all’art. 133 cod. pen. della gravità dei fatti pe attinenti a diverse società dichiarate fallite e la considerazione della qualifica professionale rivestita dall’imputato COGNOME.
I ricorsi devono nel complesso essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2023
Il Consigliere Estensore
COGNOME
Il Preside te