Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36328 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36328 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato a Moncalieri il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a San Giovanni di Gerace il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 16/06/2023 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; lette la memoria e le note scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 16 giugno 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 11 maggio 2022 del Tribunale di Torino, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato del capo 8) e ha confermato la condanna per i reati dei capi 4), violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e 9), violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e nei confronti di NOME COGNOME per il reato del capo 4).
(mh
COGNOME articola due motivi per violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo contesta l’attribuzione della qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e con il secondo la pena e la confisca.
COGNOME articola tre motivi per vizi di motivazione, i primi due relativi al reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e il terzo al reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
AVV_NOTAIO ribadisce con memoria e note scritte le difese già svolte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati perché riproduttivi RAGIONE_SOCIALE medesime doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito.
Con riferimento al reato del capo 4), consistente nella violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, va evidenziato che gli imputati sono stati considerati responsabili, rispettivamente, il COGNOME, in qualità di amministratore unico dal 16 gennaio 2013 al 27 novembre 2013 e successivamente di amministratore di fatto, mentre il COGNOME, in qualità di amministratore di diritto dal 27 novembre 2013, per aver omesso la presentazione della dichiarazione della società RAGIONE_SOCIALE, modello unico società di capitali 2015, relativa all’anno di imposta 2014, con evasione di IVA per euro 145.146,47.
La ricostruzione del ruolo di COGNOME come amministratore di fatto, dopo la sua formale fuoriuscita, risiede nelle dichiarazioni di una dipendente della società, NOME COGNOME, che aveva dichiarato di aver fatto riferimento sempre a lui anche dopo le sue dimissioni, per tutti i problemi della società, in particolare quelli dei lavoratori; nelle mail, tra cui in particolare quella del 10 marzo 2015, con la quale aveva proposto ad altro coimputato, NOME COGNOME, di annullare il debito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE se gli avesse ceduto il 40°/0 della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE, il che era indicativo del fatto che considerava la società come sua; nell’interessamento nella questione di emissione a posteriori della fattura per i rapporti del 2013; nell’imposizione lcome nuovo amministratore, di COGNOME, cui era legato da importanti e risalenti rapporti personali senza che alla decisione avessero partecipato i soci formali.
A fronte dell’articolata ed esauriente spiegazione della Corte territoriale, il ricorrente si è limitato a negare il ruolo di amministratore di fatto affermando di aver svolto un’attività di supporto a COGNOME e di intermediazione tra questi e COGNOME, ha cioè tentato di accreditare una versione alternativa dei fatti non idonea però a disarticolare la lettura e l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE prove seguita dai Giudici di merito. Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 – 01), per cui il ricorrente per ribaltare la decisione di condanna di secondo grado, cosiddetta doppia conforme, cioè dello stesso segno della sentenza di primo grado, deve proporre una ricostruzione inconfutabile dei fatti e non meramente alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza (tra le più recenti, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589).
COGNOME invece è stato condannato come amministratore di diritto ma si è difeso sostenendo che svolgeva solo mansioni esecutive per COGNOME. La Corte territoriale ha ben evidenziato che, in modo spregiudicato, aveva utilizzato un professionista compiacente che, tramite indebite compensazioni, aveva fatto ottenere alla società il DURC riuscendo a ingannare il sistema; aveva restituito dei fondi neri a COGNOME formati tramite fatture gonfiate di RAGIONE_SOCIALE; aveva ricevuto da questi in modo opaco una BMW; aveva denunciato il furto RAGIONE_SOCIALE scritture contabili che erano custodite invece dal commercialista. Con motivazione logica e razionale, i Giudici hanno quindi escluso l’esenzione da responsabilità, non trattandosi di una testa di legno. E’ pacifico in giurisprudenza che l’amministratore di diritto concorra sempre nei reati dell’amministratore di fatto, quanto meno per omesso impedimento, a condizione che ricorra l’elemento psicologico della fattispecie (tra le più recenti, Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723-01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato comportamenti commissivi del COGNOME, ampiamente sorretti dall’elemento psicologico, siccome soggetto attrezzato professionalmente. In particolare, per il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 ha ricordato che aveva denunciato il furto RAGIONE_SOCIALE scritture custodite in automobile quando invece non le aveva affatto ritirate dal commercialista, donde la consumazione della condotta di occultamento.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 6 giugno 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Pres ente