Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8346 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8346 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso come da requisitoria in atti. L’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11 marzo 2025, la Corte d’appello di Milano, confermando la decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose in relazione alla RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratore di fatto, dichiarata fallita il 2 marzo 2021.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla affermata qualità di amministratore di fatto della fallita attribuita al COGNOME. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle censure svolte in ordine alla estraneità dell’imputa to rispetto alla gestione di fatto della società, e con le quali si denunciava che erano stati desunti elementi di colpevolezza a carico del ricorrente, ex art. 238-bis cod. proc. pen., dalla sentenza assolutoria pronunciata nei confronti del coimputato.
Si contesta inoltre la mancata valorizzazione del contenuto delle dichiarazioni rese nel corso di una conversazione tra l’imputato e il figlio, oggetto di intercettazione ambientale, ove il ricorrente faceva riferimento alle numerose aziende a lui riconducibili, tra le quali non indicava la RAGIONE_SOCIALE. La sentenza impugnata, inoltre, non sarebbe convincente in ordine al difetto di credibilità del commercialista COGNOME, che aveva indicato il reale gestore della società in RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 62 cod. pen. per non avere la Corte territoriale operato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, alla luce del tempo trascorso dalla commissione dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità.
Esso è fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, consegue non solo alla sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, la quale non può ignorare le argomentazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, che determina, ai s ensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità (Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Il motivo in esame, per la parte in cui lamenta la derivazione di elementi di colpevolezza da una sentenza definitiva di assoluzione pronunciata nel diverso
procedimento a carico del coimputato e acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen., risulta generico e meramente reiterativo delle censure proposte con l’atto di appello, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata. Tale pronuncia, affrontando l’analoga questione posta con l’atto di appello, ha richiamato la sentenza del giudice di primo grado, evidenziando come questa aveva escluso che il coimputato NOME, ingaggiato dal COGNOME, avesse ricoperto il ruolo di amministratore di diritto effettivo della fallita.
La Corte territoriale ha comunque sottolineato come ruolo determinante nell’affermazione di responsabilità dell’imputato era stata l’intercettazione ambientale della conversazione intercorsa tra lo stesso e NOME COGNOME, dalla quale emergeva -come evidenziato dalla sentenza del GUP -che era stato il COGNOME a disporre l’allontanamento dall’Italia dell’amministratore di diritto della società, RAGIONE_SOCIALE, in quanto temeva che egli non reggesse la pressione conseguente alle indagini in corso. Dalla stessa conversazione era altresì emerso il potere del COGNOME di disporre delle risorse della fallita.
Inoltre, la censura in esame, nella parte in cui lamenta la mancata valorizzazione della captazione di una conversazione intercorsa tra l’imputato e il figlio indicata dalla difesa, nonché la valutazione della credibilità del teste COGNOME, consulente contabile della fallita, propone doglianze eminentemente in fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
3. Il secondo motivo, censurando il giudizio di bilanciamento delle circostanze, prospetta una doglianza proposta per la prima volta in sede di legittimità. Esso è pertanto inammissibile. Alla luce della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, infatti, non sono deducibili per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di gravame e sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello ( ex multis , Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, COGNOME Gauthier, Rv. 255577).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege , ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME