Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22192 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22192 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 09/04/1981
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
–che la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 17 maggio 2024, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania del 22 giugno 2021 di condanna di NOME COGNOME e
dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 3) perché estinto per prescrizio rideterminato in complessivi mesi nove e giorni dieci di reclusione la pena in ordine ai res
reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. 74 del 2000 (capo 1) e di cui agli artt. 110
e 10 d.lgs. 74 del 2000 (capo 2);
–che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un
, :unicp motivo, violazione di legge e vizio di motivtione per venia Corte di appello attribuito al COGNOME la quali
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rtn’ ~t del COGNOME amministratore di diritto della società, e iclaesi limítaval a tenere i contat
ditte e ad eseguire gli ordini che lo stesso gli impartiva;
–che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere impostato in termini ipotetici e ge appare comunque volto, in contrasto con i principi più volti affermati da questa Corte (cfr S
2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. P.G. in proc. COGNOME, Rv. 236893), a pretendere una rilett degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice d’appello che, punto della pretesa estraneità dell’imputato, ha correttamente valorizzato gli univoci eleme probatori emersi dalle deposizioni dei testi COGNOME Giorgio, COGNOME NOME e COGNOME Luca Stefano che hanno riferito in ordine al ruolo effettivamente svolto dal ricorrente nella ges societaria – nonché dalle stesse dichiarazioni rese dall’imputato, il quale neppure contest falsità di quanto dichiarato dai testi- elementi dai quali i giudice di merito ha inferito la di amministratore di fatto;
–che tale motivazione, in quanto logica ed esaustiva, non è qui sindacabile;
–che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
–che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non poten escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 1 segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di eur tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025