Amministratore di Fatto e Bancarotta: Quando il Ricorso è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale societario: la responsabilità per bancarotta fraudolenta può estendersi anche all’amministratore di fatto, colui che gestisce un’impresa senza averne la carica formale. La pronuncia chiarisce inoltre i limiti dei motivi di ricorso in Cassazione, dichiarando inammissibili le censure generiche che mirano a una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Sia il Tribunale di Frosinone in primo grado, sia la Corte d’Appello di Roma successivamente, avevano riconosciuto la sua responsabilità penale. Secondo le corti di merito, l’imputato, pur non rivestendo formalmente una carica sociale, aveva di fatto esercitato poteri gestori all’interno dell’impresa fallita, contribuendo alla sottrazione di beni dal patrimonio aziendale a danno dei creditori.
Il Ricorso in Cassazione e i Motivi di Inammissibilità
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità. Il ricorrente, in sostanza, contestava la ricostruzione dei fatti e il suo inquadramento come amministratore di fatto.
La Suprema Corte ha tuttavia rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri procedurali:
1. Genericità delle Censure: I motivi presentati erano stati giudicati come “generiche censure in punto di fatto”. Il ricorrente, cioè, non contestava una scorretta applicazione della legge, ma chiedeva ai giudici di legittimità una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di Cassazione.
2. Riproduttività dei Motivi: Il ricorso si limitava a riproporre questioni e profili che erano già stati ampiamente esaminati e motivatamente respinti dal giudice d’appello.
Le Motivazioni: Il Ruolo Cruciale dell’Amministratore di Fatto
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello fosse giuridicamente solida. Il giudice del merito aveva chiaramente illustrato, sulla base del compendio probatorio, come fosse emerso in modo inequivocabile il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall’imputato. La responsabilità penale, quindi, non derivava da una mera posizione formale, ma dall’esercizio effettivo di poteri direttivi e gestionali che avevano inciso sul patrimonio della società.
L’inammissibilità del ricorso deriva proprio dal fatto che, una volta provata nel merito la gestione di fatto, non è possibile contestare tale accertamento in Cassazione attraverso critiche generiche. Il giudizio di legittimità ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione, non di riesaminare le prove come un terzo grado di giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la responsabilità penale per i reati societari, come la bancarotta, non si ferma alle cariche formali ma guarda alla sostanza dei poteri esercitati. Chiunque gestisca un’impresa, anche senza un’investitura ufficiale, ne assume le relative responsabilità. In secondo luogo, sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso per cassazione su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, evitando di trasformarlo in un tentativo di ottenere una terza valutazione del materiale probatorio. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche sollevate erano generiche, si limitavano a contestare i fatti già accertati e riproponevano argomenti che erano già stati adeguatamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello.
Quale ruolo è stato attribuito all’imputato per affermarne la responsabilità?
All’imputato è stato attribuito il ruolo di “amministratore di fatto”, in quanto le prove raccolte nei precedenti gradi di giudizio hanno dimostrato che egli esercitava concretamente i poteri di gestione dell’impresa, pur senza una nomina ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche della decisione per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 351 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 351 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOVILLE ERNICA il 22/07/1953
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Frosinone ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione;
Considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto, oltre a essere articolato in generiche censure in punto di fatto, è riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, il quale ha evidenziato come dal compendio probatorio risulti provato il ruolo di amministratore di fatto rivestito dal ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09 ottobre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente