Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29098 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Rivolta D’Adda il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
I
RITENUTO IN ‘FATTO
Con sentenza del 26 ottobre 2023 la Corte d’appello di Milano ha confermato, rigettando l’impugnazione proposta dall’imputato, la sentenza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Lodi, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redditi e RAGIONE_SOCIALE, ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno dh imposta 2013, con un importo di imposta evasa superiore alla soglia di punibilità fissata in euro 50.000 (nella specie veniva omessa la dichiarazione dei reddil:i con una evasione IVA pari a euro 287.085, 00 e IRES pari a euro 313.664, 00)
Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato, denunciando la manifesta illogicità della ricostruzione sulla base della quale era stata affermata la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, desunto esclusivamente dalla veste formale di amministratore unico della società, in quanto, in concreto, il ricorrente era stato esautorato di qualsivoglia potere di gestione, interamente esercitata dall’amministratore di fatto, NOME COGNOME. Si censura, in particolare, l’affermazione della qualificabilità del reato di cui all’ 5 d.lgs. n. 74 del 2000 come reato omissivo improprio, e l’aver ricavato la prova del dolo specifico di evasione da una serie di indizi (quali la posizione di garanzia ricoperta dall’amministratore di diritto, il rilevante periodo di 1:empo nel quale ha ricoperto tale carica, l’ingente somma evasa e un precedente penale specifico), senza considerare che non era possibile individuare una posizione di garanzia svincolata da concreti poteri impeditivi, non individuabili nel caso di specie.
2.2 Con un secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 603, primo comma, cod. proc. pen. perché la Corte di appello avrebbe rigettato, senza addurre alcuna motivazione, l’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che avrebbe condotto ad assumere prove favorevoli all’imputato, in particolare ad acquisire copia di una pronuncia di proscioglimento intervenuta in un altro procedimento analogo, considerata decisiva per pervenire a una pronuncia di proscioglimento anche in questo giudizio.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando che la sentenza impugnata non è meritevole di censura perché ha ricavato il dolo di evasione dalla qualifica formale del ricorrente e da una serie di elementi ulteriori, tra cui gli obblighi dichiarativi gravanti direttamente in capo
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ricorrente; la certa consapevolezza dell’esistenza di ricavi, che imponevano la presentazione della dichiarazione ai fini fiscali; il lungo periodo di tempo in cui ricorrente ha rivestito la carica di amministratore unico; il precedente penale specifico; l’entità dell’evasione. La responsabilità del ricorrente non sarebbe stata fatta discendere dalla violazione del dovere di impedire un evento, ma dalla violazione di specifichi obblighi gravanti direttamente su di lui.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il secondo motivo, da esaminare, in ordine logico, preliminarmente, essendo relativo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in grado di appello, allo scopo di acquisire copia della sentenza n. 383 del 2021 del Tribunale di Lodi, con la conseguente violazione dell’art. 603, primo comma, cod. proc. pen., è inammissibile a causa della sua genericità.
Va, in premessa, ricordato che la disposizione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. è di carattere eccezionale, e, pertanto, di stretta interpretazione, in quanto deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria svolta in primo grado.
Al riguardo le Sezioni Unite hanno chiarito che “la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti” (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).
La mancata assunzione di una prova decisiva è dunque configurabile quando sia dimostrata l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, tali da determinare un esito diverso del giudizio (cfr. Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, NOME e altri, Rv. 271163; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265323; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR., Rv. 261799).
Tale prospettazione, però, è stata completamente omessa dal ricorrente, che si è limitato ad affermare l’opportunità della acquisizione di una sentenza di assoluzione relativa a una vicenda analoga, senza mai affrontare il tema della decisività della prova di cui si chiede l’assunzione, e omettendo anche di considerare che tale sentenza è relativa a una vicenda nella quale il medesimo
ricorrente è stato assolto dai reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, c hanno natura e struttura diverse rispetto a quelle del reato di cui all’art. 5 de medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto al ricorrente (i primi due hanno natura di reati commissivi, mentre l’ultimo è un reato omissivo).
E’ stata, dunque, omessa l’illustrazione delle ragioni per le quali l’acquisizione di tale sentenza potrebbe sovvertire, in modo decisivo, l’affermazione di responsabilità contenuta in quella impugnata, con la conseguente genericità del motivo di ricorso, privo della attitudine a illustrare le ragioni della fondatezza del censura e anche di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Il primo motivo, relativo all’elemento soggettivo del reato, che sarebbe stato indebitamente desunto esclusivamente dalla veste formale del ricorrente, è manifestamente infondato.
Giova, in premessa, ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che la mera consapevolezza dell’entità dell’imposta evasa non è sufficiente a provare la sussistenza del dolo specifico di evasione, richiesto per la configurabilità del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, essendo necessario, a tal fine, che ricorrano elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell’omissione per più anni, ovvero la permanenza nella carica per un periodo di tempo congruo, idoneo a consentire di comprendere gli obblighi dichiarativi gravanti sull’amministratore e la loro concretizzazione, dai quali possa essere tratta la convinzione che l’omissione sia finalizzata all’evasione (Sez. 3, n. 44170 del 24/7/023 – 01, Marra, Rv. 285221; v. anche Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 – 01).
Ora, nel caso in esame, la Corte d’appello ha dato atto, anzitutto, dell’ammontare dell’imposta dovuta, superiore alla soglia di punibilità (euro 287.085,00 per RAGIONE_SOCIALE ed euro 313.664,00 per l’IRES), e tale aspetto non è stato contestato dal ricorrente, che ha anche riconosciuto di non aver provveduto al relativo pagamento, neppure parziale, nemmeno successivamente alla scadenza del relativo termine di adempimento.
E’ stata poi, sottolineata, la congruità del periodo di tempo nel corso del quale il ricorrente ha rivestito la carica di amministratore, ribadendo la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato non già sulla base della titolarità di una posizione di garanzia, ma considerato una pluralità di indici ritenuti, in modo non manifestamente illogico, dimostrativi della piena consapevolezza dell’obbligo rimasto inadempiuto e della evidente direzione finalistica della condotta.
Il reato addebitato al ricorrente, che è omissivo proprio e può essere commesso solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato alla relativa presentazione (Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, dep. 2015, Gabbana, Rv. 265121), è stato
addebitato al ricorrente, quale amministratore di diritto, in corsiderazione del suo diretto e personale obbligo di provvedere agli incombenti richiesti dalla normativa fiscale (cfr. pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata), e non per il mancato esercizio di poteri impeditivi richiesti da una posizione di garanzia (dai quali il ricorrente sarebbe stato esautorato dall’amministratore di fatto), come infondatamente affermato nel ricorso.
Il legale rappresentate di un ente, pur non avendo l’effettiva gestione dello stesso, non risponde della omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ex art. 40, comma secondo, cod. pen., per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del 16/3/2022, Cristodaro, Rv. 283201).
Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure del ricorrente, in quanto la responsabilità del ricorrente è stata affermata per l’inadempimento a un obbligo che gravava su di lui come amministratore, connotato dalla finalità di evasione desunta, in modo non manifestamente illogico:
dall’ingente ammontare della somma evasa;
dal rilevante periodo di tempo in cui il ricorrente ha rivestito la qualifica amministratore unico (che ha fatto logicamente ravvisare la consapevolezza della debenza delle somme evase, a fronte della certezza dei ricavi conseguiti dalla società, documentati dalle fatture);
dal mancato pagamento, anche in epoche successive, delle somme dovute;
dal precedente specifico di cui è gravato il ricorrente, che, letto alla luce di tutti gli altri indizi, ha acquistato valenza di elemento indiziarlo ulteriore.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza delle censure alle quali è affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17/5/2024