Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34808 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34808 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAGLIONE NOME NOME a MAIDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
ha pronunciato la seguente
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Isernia del 13.04.2022 che condannava COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, per il reato ascritto al capo D) di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso con COGNOME NOME, che definiva la posizione ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen. con il concor con rinuncia ai motivi, consistito nell’avere, quale amministratore RAGIONE_SOCIALE dal 15.05.2013 alla data del fallimento, allo s ato in appello di diritto della opo di recare
pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto pr fitto, distra compiendo atti pregiudizievoli per i creditori, beni strumentali pe l’impresa pari ad euro 2.289,33 (3 PC, 2 fotocamere, tende da sole), non facen oli rinvenire al curatore in sede di inventario, né facendo rinvenire il relativo contr i ovalore ovvero dimostrando la destinazione dello stesso al patrimonio aziendale.
Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidato ad un unico motivo, qui di seguito sintetizzato nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. od. proc. pe
2.1 II primo ed unico motivo di ricorso lamenta la violazione déll’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. deducendo manifesta illogicità della motivaione risultante dal testo del provvedimento impugNOME conseguente ad erronea aplicazione della legge penale, in punto di ritenuta sussistenza della penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’esistenza di un amministratore di flatto, per avere la Corte territoriale desunto la consapevolezza della esistenza dei beni oggetto della distrazione dal libro dei cespiti, e ritenuto gravante sul fallito la prova de loro legittima fuoriuscita dal patrimonio sociale; deducendo omessa adeguata valutazione della disponibilità da parte della società fallita dei beni strumentali all data in cui l’imputato assunse la carica di amministratore di diritto della società ed omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE contro-ipotesi alternative formulate dalla’ difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello riconducibili all’assenza dell’elemento psicologico del reato contestato al capo D, rivestendo il ricorrente il ruolo di amministratore di diritto della società fallita in via formale. Le deduzioni svolte, meramente reiterative, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo dei giudici di appel o, che hanno ricavato la consapevolezza del ruolo svolto e dell’attività illecita dèlla società d precisi elementi, idonei al fine di dimostrare l’elemento psicologico in capo all’imputato.
All’uopo, va premesso, che i giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in temi di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di imp dire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che
l’amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal sol fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire fornnalment la carica di amministratore; tuttavia, allorché, si tratti di soggetto che accetti il ruolo amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestarliome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichi (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale.
Specificamente, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, poi, l’amministratore di diritto risponde di tale reato, anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’ amministratbre di diritto d tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimcistrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.
Inoltre, in tema di bancarotta fraudolenta, per integrare il dolo dell’amministratore di diritto è sufficiente la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, RAGIONE_SOCIALE attività illecite compiute dallo società pe tramite dell’amministratore di fatto, senza che sia necessOrio che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendoSi configurare l’elemento soggettivo sia come dolo diretto che come dolo eventuale (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754) (Sez. 5, Sentenza n. 19182 del 31/01/2022, Rv. 283136 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831 – 01; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767; Sez. 5, sentenza n. 38712/2008 e Sez. 5, Sentenza n. 17670 del 2011).
Tanto premesso, va rilevato che la Corte territoriale sottolinea che i motivi di impugnazione riguardavano la omessa valutazione da parte del Tribunale del breve arco temporale (36 giorni) in cui il COGNOME ha ricoperto la qualifica di amministratore di diritto della società fallita, la assenza di elemeriti per ritene che i beni asseritamente sottratti fossero ancora nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE alla data di assunzione della carica da parte del medesimo e lo stato e le condizioni del luogo adibito a sede della società (garage abbandoNOME), da indurre a ritenere che in quel luogo i beni non fossero mai stati custoditi con conseguente esclusione da parte del COGNOME sia del possesso che della consapèvolezza di fatti illeciti dell’amministratore di fatto all’epoca.
La Corte territoriale con motivazione corretta ed immune da censure di illogicità, richiamando interamente la sentenza del Tribunale, ha ritenuto irrilevanti la brevità della durata della carica di amministratore in capo al Ga lione, nonché le deduzioni difensive sulla assenza di prova della disponi ilità dei beni
fraudolentemente distratti da parte della società fallita e le evidenie fattuali, qua le condizioni e lo stato della sede della società (garage abbandon to), suggestive della dimostrazione che non vi fossero mai stati custoditi, che l’imputato non avesse mai avuto il possesso né che fosse stato consapevole dellè loro esistenza sussistendo un preciso onere di dimostrazione in capo aramministratore della loro destinazione, nella specie al COGNOME, che non ha mai escluso di avere piena contezza della sua qualità di legale rappresentante e amministratore di diritto della società, in assenza di alcuna indicazione offerta dallo stesso nonché fondando la sua responsabilità sugli artt.110 e 40, comma 2, cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 17/01/2020 Rv. 279204 – 01).
A fronte di tale motivazione, il ricorso risulta generico, ponerclosi in termini meramente contestativi di quanto ricostruito in sentenza, sottolinelndo la qualifica formale di amministratore di diritto in capo al COGNOME e la IRresenza di un amministratore di fatto, invocando una diversa valutazione dei fatti, in termini del tutto inammissibili alla luce della motivazione adottata dai giudici di merito che appare congrua e priva di illogicità manifeste, peraltro in “dopp ia conforme”. Invero, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre l “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso r petuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutaziOne RAGIONE_SOCIALE prov con la conseguenza che le sentenze di primo e secondo grado possOno essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
2.1 Entrambi i giudici del merito hanno ricavato la Consapevolezza dell’imputato dell’attività illecita svolta dalla società e dall’amministratore di f non dal ruolo formale di amministratore, rivestito dall’imputato, bénsì sulla base dei doveri di vigilanza gravanti sulla posizione di garanzia di dui è investito rilevanti ai sensi dell’art. 40 cod. pen., per non essere intervenuto ad impedire la realizzazione dei reati da parte dell’amministratore di fatto, imponendo l’art.2392 cod. civ., in via di principio generale, che il legale rappresentante si attivi presenza di atti pregiudizievoli, nonché sulla base RAGIONE_SOCIALE concrete conoscenze dello stesso, valorizzate dalla Corte territoriale, – oggetto di accertamentO di merito solo genericamente contestato in ricorso e comunque privo di profili di illogicità – che ha ritenuto la consapevole partecipazione del COGNOME alla distrazione fraudolenta dei beni di cui al capo D.
Deve sicuramente escludersi che l’attribuzione di responsabilitè al COGNOME si fondi sulla mera posizione di garanzia dipendente dal ruolo di annmiistratore della società, sia pure per un breve arco temporale, giacché la stretta correlazione tra
la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta docunnetitale semplice contestata al capo A in relazione al quale è stata emessa declarator a di estinzione del reato per intervenuta prescrizione consentono di valorizzare la consapevolezza di quest’ultima per illuminare l’elemento psicologico che sorregge il consapevole concorso nella seconda (Sez. 5, Sentenza n. 19182 del 31/01/2022, Rv. 283136 – 01).
Ne consegue l’inammissibilità del motivo, per quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtell4 Rv. 268823), in ragione del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fdndamento del provvedimento impugNOME.
Invero, nel caso in esame, il motivo si limita a riprodurre le censure dedotte in appello, solo con il riferimento in premessa alla richiesta di annUllamento della sentenza impugnata, difettando del tutto di critica argomentata avverso il provvedimento ‘attaccato’ e dell’indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e al tri, Rv. 254584).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve esere, pertanto, dichiarato inammissibile e condanNOME il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativarnente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 17/07/2024.