Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37549 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 22/10/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Letta la memoria difensiva presentata dalla difesa dell’imputato, memoria che, tuttavia non è idonea ad incidere sulle valutazioni di seguito sviluppate.
Rilevato che i primi due motivi di ricorso – che denunziano un’erronea applicazione dell’art.216 della Legge fallimentare, in particolare nel riscontro, rispettivamente, dell’ele oggettivo e soggettivo del reato ascritto – non sono deducibili in sede di legittimità, in qu fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. da 9 a 12 del provvedimento impugnato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quant omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 de 18/07/2014, COGNOME NOME, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, R 243838); nonché tendente a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criter di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esen vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa il coinvol effettivo dell’imputato.
Considerato, a questo riguardo, che la risposta della Corte di appello è in linea con giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’amministratore di diritto risponde unitament all’amministratore di fatto di bancarotta fraudolenta, per non avere impedito l’evento che ave l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevol che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni so quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente carica di amministratore; tuttavia allorché si tratti di soggetto che accetti il amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generic l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare suffi per l’affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, R 262767; Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010, COGNOME e NOME, Rv. 246897). Il principio ora affermato fonda sul rilievo che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché no impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, rispond di concorso nel reato l’amministratore di diritto, anche se sia stato una mera “testa di legno”. invero, il codice civile impone all’amministratore precisi obblighi di vigilanza, con la consegu che, per integrare il dolo dell’amministratore di diritto, è sufficiente la generica consapev che l’amministratore di fatto ponga in essere condotte integranti il reato di bancarotta (Sez
n. 10465 del 24/06/1999, COGNOME G, Rv. 214301), consapevolezza che nella specie la Corte territoriale ha tratto dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che, anche a voler accedere all tesi circa la scoperta successiva delle spoliazioni, non ha poi fatto nulla per assicurarsi c somme fossero effettivamente restituite; a tacer del fatto – non contrastato nel ricorso alcuni dei prelievi sono direttamente a lui riferibili.
Considerato, quanto alla mancata esazione del credito vantato dalla fallita, che si tratt condotta depauperativa rilevante ex art. 216 leg. fall., giacché, come insegna questa Cort regolatrice, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la mancata riscossione d credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano ragioni di credito che concorrono alla formazione dell’attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743 – 01).
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione della sentenz impugnata quanto alla sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato ascritto inammissibile perché affidato a mere considerazioni teoriche.
Rilevato che il quarto motivo di ricorso – che deduce un vizio di motivazione e violazion di legge relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è pariment inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che ha imposto di non accedere al trattamento di favore (si veda, sul punto, pagg.12-13 de provvedimento impugnato). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenua generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimen ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Se 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e NOME, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2025.