Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32148 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che si è riportata alla requisitoria depositata in atti e ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo; rigetto nel resto.
udito il difensore
AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE, chiede l’inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso; deposita conclusioni e nota spese;
l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 4 luglio 2023, la Corte d’appello di Bologna, parzialmente riformando in punto di trattamento sanzioNOMErio la decisione di primo grado, ha confermato, per il resto, il giudizio di responsabilità nei confronti di NOME COGNOME per i reati di bancarotta distrattiva, di cui al capo a), e di bancarotta fraudolenta documentale cd. generica, di cui al capo b), commessi in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 9 ottobre 2014. Secondo il capo d’imputazione a), l’imputato avrebbe compiuto tre operazioni fraudolente, distraendo, nel 2013, le somme di euro 19.570, 00 a titolo di “prelievo soci”, in assenza di utili realmente conseguiti; di euro 9.700, nel medesimo anno, a titolo di compenso, non deliberato dall’assemblea; infine, di euro 115.333 prelevando tale importo dalla “cassa”. Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo b), sarebbe stato commesso occultando 23 fatture emesse nell’anno 2014.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai cinque motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, strettamente collegato al quinto motivo di ricorso, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per gli ascritti reati. La difesa osserva, in via preliminare, la mancata contestazione, in rubrica, del concorso di persone nei reati ascritti. La Corte territoriale avrebbe mancato di valutare adeguatamente le dichiarazioni dell’imputato, rese nel giudizio d’appello, tese a escludere forme d’ingerenza dello stesso nella gestione della fallita società. Come riconosciuto dalla stessa Corte d’appello, il ruolo preminente nella gestione societaria è stato svolto dall’amministratore di fatto, NOME COGNOME (figlio dell’imputato), il quale aveva creato la fallita società al fine di proseguire l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, messa in liquidazione nel 2012. Illogicamente, i giudici d’appello avrebbero ravvisato nelle condotte ascritte gli estremi della bancarotta distrattiva, senza considerare la modesta entità delle movimentazioni e la loro natura di restituzione di prestiti. L’imputato ha infatti ammesso di aver prestato denaro al figlio, il quale aveva poi restituito il denaro anche attraverso bonifici effettuati dai conti societari. Anche la contestata distrazione operata attraverso il “compenso amministratore” era un’operazione di natura affatto diversa, vale a dire la restituzione di prestiti da parte dell’amministratore di fatto, oltre che di compenso per la disponibilità dell’imputato a svolgere il ruolo di amministratore formale. In definitiva, la penale responsabilità dell’imputato sarebbe stata affermata in assenza di prove sia
dell’elemento GLYPH oggettivo GLYPH sia GLYPH dell’elemento GLYPH soggettivo GLYPH -mancando GLYPH la consapevolezza, in capo al ricorrente, di eventuali azioni distrattive poste in essere dall’amministratore di fatto-; ciò vale anche per l’imputazione di bancarotta documentale, posto che mai l’imputato ha gestito profili attinenti alla contabilità societaria.
In subordine, col quinto motivo, s’invoca la riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice e si lamenta la mancata replica della Corte territoriale a tale eccezione.
2.2 Col secondo motivo, si duole di mancata assunzione di prova decisiva con riferimento alla richiesta di perizia tecnico-contabile, che avrebbe consentito di chiarire, da un lato, l’effettiva natura delle operazioni asseritamente distrattive e, dall’altro, di addivenire a una riqualificazione delle stesse. Infatti, rispetto agli importi indicati in rubrica, gli stessi giudici del merito hanno ritenuto provate le distrazioni per somme non interamente coincidenti con quegli importi: in particolare, con riguardo alla prima distrazione indicata in rubrica, la Corte territoriale non ha considerato adeguatamente la possibile riqualificazione del reato in quello di bancarotta preferenziale (che risulterebbe peraltro prescritta alla data attuale) o riparata.
2.3 Il terzo motivo ha a oggetto la contestazione dell’asserita distrazione della somma prelevata a titolo di compenso: la motivazione sarebbe carente, avendo la Corte d’appello definito incongruo il compenso dell’amministratore rispetto all’attività svolta, senza nulla altro specificare in merito alle ragioni di tale mancata congruità.
2.4 Col quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla distrazione di circa 115.000 dalla cassa. Anche in tal caso, la Corte era stata sollecitata dalla difesa all’effettuazione di una perizia al fine di precisare il suo esatto ammontare; la Corte d’appello si è limitata genericamente ad affermare che distrazione v’è stata, al di là del suo preciso ammontare, senza neppure considerare la possibilità di configurare, nel caso di specie, la bancarotta riparata.
All’udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto pronunciarsi l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza. Nell’interesse della parte civile, Fallimento “RAGIONE_SOCIALE” sono state depositate memoria conclusiva e nota spese.
Considerato in diritto
Il ricorso, nelle sue varie articolazioni, è fondato per l’assorbente ragione che la censura di fondo, costituita dal ruolo di mera “testa di legno” del ricorrente, è stata affrontata in termini assertivi e illogici dalla sentenza impugnata.
Occorre infatti sottolineare che il dovere motivazionale del giudice di secondo grado è logicamente correlato alla specificità dell’impugnazione (si vedano i principi affermati da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01) e non può tradursi, a fronte di prospettazioni difensive puntuali, nell’adozione di formule di stile che non riposino su qualunque obiettiva base processuale e alcuna razionale massima di esperienza valutativa.
La questione sollevata dal ricorrente, attinente all’assenza di un ruolo gestorio, è affrontata dalla Corte territoriale valorizzando il fatto che, in alcune circostanze, le erogazioni sociali sono avvenute in suo favore. E, tuttavia, questo profilo, a fronte della deduzione di una specifica causale dei versamenti (il rimborso di un prestito o l’erogazione di un compenso per l’assunzione formale della carica), non dimostra affatto, in sé, l’esistenza né di una consapevole partecipazione alla distrazione operata dal figlio, cui la sentenza impugnata attribuisce un preminente ruolo gestorio (ciò che, peraltro, collocherebbe l’imputato nella diversa posizione dell’extraneus beneficiario) né di una compartecipazione nello svolgimento dei compiti amministrativi.
Illogico è, infatti, ritenere che la percezione di un compenso per il ruolo meramente formale di amministratore di diritto trasformi l’accipíens in un amministratore reale. Lo stesso deve dirsi per la restituzione di un finanziamento, rispetto al quale, peraltro, la sentenza con un cenno non approfondito, configura in termini dubitativi (“forse integranti una bancarotta preferenziale”) un reato diverso, laddove compito del giudice è proprio quello di sciogliere questi dubbi traendone le conseguenze in punto di diritto.
Siffatte considerazioni minano il presupposto che giustifica l’attribuzione al COGNOME sia della restante vicenda distrattiva – che non risulta realizzata in suo vantaggio e che pertanto gli può essere imputata solo sulla scorta del concreto accertamento del ruolo di reale amministratore – sia della bancarotta documentale.
Va, infatti, ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire; a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l’amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l’azione dell’amministratore di fatto si è estrinsecata, dall’altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire
formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché, come nella specie, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, COGNOME, in motivazione; Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, COGNOME e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 7208 del 26 gennaio 2006, COGNOME ed altro, Rv. 233637; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 2004, Squillante, Rv. 228713).
Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, si è condivisibilmente affermato (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 0) che, pur non essendo necessario che l’amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, è, nondimeno, necessario che l’abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità, impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della fallita, oppure la sottraggano agli organi fallimentari o la omettano in danno dei creditori o per un ingiusto profitto e, ciò nonostante, decida di non esercitare i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta Stefania, Rv. 282280).
Alla luce delle superiori considerazioni, che comportano l’assorbimento delle restanti censure, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 17/05/2024
Il consigliere estensore
Il presidente