Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18068 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18068 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NAPOLI il 14/06/1977
COGNOME nato a NAPOLI il 29/05/1971
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione,
NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 13 settembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio e ha nel resto confermato la pronunzia del 15 febbraio 2023 del Tribunale cittadino nei confronti di COGNOME con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizianella qualità di amministratore unico e legale rappresentante dal 29 giugno 2009 al 2 dicembre 2013 della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 13 giugno 2014- per plurime condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A e capo C) con l’aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Con la medesima sentenza, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena nei confronti del coimputato NOME NOME in relazione ai reati allo stesso rispettivamente ascritti in anni tre di reclusione.
2.Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso i rispettivi difensori di fiducia, articolando motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con l’unico motivo di ricorso di COGNOME è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta distrattiva imputatagli, pur essendo lo stesso unicamente il formale amministratore di diritto.
Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha erroneamente ravvisato la consapevolezza in capo al ricorrente dell’attività svolta dall’amministratore di fatto COGNOME solo per avere COGNOME quale amministratore di diritto, presentato il bilancio.
Proprio la condotta a lui imputata di avere trasferito con giroconto bancario a Comito la somma di euro 930.000 dà la prova della sua totale indifferenza alle dinamiche societarie.
2.2. Con l’unico motivo di ricorso Comito deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art.20 bis cod. pen. e alla omessa sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità.
La Corte territoriale ha accolto la richiesta di concordato ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen. senza tuttavia considerare la richiesta avanzata congiuntamente di conversione della pena in lavori di pubblica utilità accompagnata altresì dall’indicazione di una cooperativa sociale disponibile all’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che:
all’udienza del 17 maggio 2024 il difensore di fiducia di NOME COGNOME in presenza dell’imputato, avanzava richiesta di concordato ex art.599 bis cod. proc. pen. con determinazione della pena in anni tre di reclusione da sostituire ex art.545 bis cod. proc. pen. in lavori di pubblica utilità presso la RAGIONE_SOCIALE; il Procuratore generale prestava il consenso. Il processo era rinviato
all’udienza del 13 settembre 2024 per valutare una eventuale richiesta di concordato anche per i coimputati;
all’udienza del 13 settembre 2024 il Procuratore generale e il difensore di Comito si riportavano al concordato come formulato alla precedente udienza del 17 maggio 2024.
La Corte territoriale, tuttavia, nell’accogliere la proposta di concordato (pag.4 par.1.) ha sì determinato la pena in anni tre di reclusione, ma ha omesso qualsivoglia riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità ex art.545 bis cod. proc. pen. come era stato indicato nella proposta di concordato dell’imputato e in relazione alla quale il Procuratore generale aveva prestato il consenso.
1.2. Questa Corte ha affermato che la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell’ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell’accordo. (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, COGNOME, Rv. 287579), analogamente a quanto avviene in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284978).
Nel caso di specie, risulta che la richiesta era espressamente prevista nella procedura concordata e, nonostante ciò, la Corte territoriale nulla ha motivato o disposto sulla specifica richiesta.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
2. Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME Bruno è infondato.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza impugnata ha con motivazione in fatto immune da vizi chiarito le ragioni per le quali l’imputato, pur in presenza di un amministratore di fatto, nella sua qualità formale di amministratore di diritto, avesse consapevolezza della condotta contestata (p.5 e ss.)
2.1. Questa Corte ha chiarito che in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto “testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti
dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto. (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166).
2.2. La sentenza impugnata non ha operato alcun automatismo in relazione alla responsabilità di COGNOME, ma ha correttamente applicato la distinzione operata nella pronunzia richiamata.
La Corte territoriale ha chiarito che, negli anni 2010/2011, in un periodo in cui COGNOME ricopriva già da tempo la carica di amministratore, significative somme di danaro (930.000,00 euro) erano versate sul conto corrente della società fallita dal Comune di Napoli e successivamente trasferite attraverso un giroconto sul conto corrente personale di COGNOME NOME con conseguente distrazione delle stesse.
COGNOME ha ammesso di avere dato indicazioni per l’effettuazione del giroconto a COGNOME che, in quanto amministratore della società, era l’unico abilitato ad effettuare ‘ movimentazioni bancarie così significative sui conti aziendali senza una giustificazione contabile .’
Siffatta movimentazione aveva comportato la privazione della società del proprio attivo e di ogni risorsa necessaria alla prosecuzione della società.
La Corte territoriale ha valorizzato – ai fini della sussistenza del concorso nel reato di COGNOME – una serie di inequivoci indici rivelatori della sua consapevolezza della condotta illecita:
-la carica di amministratore è stata rivestita per circa quattro anni e mezzo;
-la presentazione del bilancio sotto la propria gestione consentiva all’imputato di essere perfettamente consapevole della situazione contabile;
-il trasferimento di così ingenti somme di danaro sul conto corrente personale di Comito ad opera di COGNOME è avvenuto senza alcuna giustificazione contabile.
Al rigetto del ricorso di COGNOME Bruno consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Rigetta il ricorso di COGNOME Bruno che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 4 aprile 2025