Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12010 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12010 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAIVANO il 10/01/1971
avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 22 maggio 2024, la Corte d’appello di Milano, in parzial riforma della decisione del Tribunale di Milano del 5.11.2020, ha rideterminato trattamento sanzionatorio irrogato a NOME COGNOME ritenuto responsabile dei reati bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta impropria d operazioni dolose.
1.1. Più precisamente, al Marino è contestato:
capo A), il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché, qua amministratore unico e poi liquidatore della fallita RAGIONE_SOCIALE (il cui fallimento era stato dichiarato con sentenza del 27 maggio 2010), in concors
con NOME COGNOME quale amministratore di fatto della stessa e NOME COGNOME in qualità di amministratore di diritto dal 3.12.2003 e successivamen come amministratore di fatto, distraeva i beni della società, in particolare stipulando un contratto di mutuo per l’acquisto di un immobile che era stato intestato a Ma COGNOME, legata affettivamente al COGNOME;
capo B), il reato di bancarotta fraudolenta impropria, per avere cagionato, ne qualità indicate, il fallimento di RAGIONE_SOCIALE mediante operazioni dolose consistite: 1) nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti (per opere effettuat cantiere RAGIONE_SOCIALE della collegata RAGIONE_SOCIALE per le qual l’Agenzia delle entrate aveva chiesto un recupero di euro 727.630,15; 2) per ave gestito una serie di società collegate alla fallita, emettendo, le stesse, reciproc fatture per operazioni inesistenti, al fine di bilanciare le posizioni debitorie de trasferire somme di denaro, mostrare fatturati superiori ai reali;
nella contestazione suppletiva, il reato di bancarotta impropria (aggravato sensi dell’art. 219, comma 1, legge fall.), per avere cagionato il fallimen RAGIONE_SOCIALE omettendo sistematicamente di pagare i debiti contributivi ed eraria per un ammontare complessivo di quasi 17 milioni di euro, in linea capitale (e di oltre 30 milioni di euro, considerando interessi e sanzioni), pari ad oltre la met complessivo stato passivo.
1.2. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità nei confr del Marino, amministratore formale della RAGIONE_SOCIALE ritenendo che il compendio probatorio assunto nel giudizio di primo grado attestasse il ruolo di concreta gesti dal medesimo svolto, in quanto consapevolmente inserito nel circuito decisionale della società fallita, sia pure in posizione di minor rilievo rispetto a dell’amministratore di fatto, NOME COGNOME.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazion per contraddittorietà dovuta a travisamento della prova, nonché mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Con argomentazioni comuni ad entrambi i motivi, il ricorrente deduce vizio di travisamento della prova in quanto la Corte territoriale, pur avendo correttamen richiamato le risultanze dell’istruttoria dibattimentale, in modo manifestamen illogico avrebbe dedotto che dal potere formale di firma gravante sull’amministrator di diritto, carica rivestita dal Marino nella società RAGIONE_SOCIALE discenderebbe la prova diretta della consapevole volontà di gestire la società in frode ai credito
tal modo non avrebbe tenuto conto della recidiva specifica poli-aggravata gravante sul concorrente nel reato, NOME COGNOME, amministratore di fatto della socie né delle risultanze probatorie – e in particolare, dalla relazione ex art. 33 leg e dal PVC della Agenzia delle entrate – che avrebbero attestato l’assoluta incapaci finanziaria e gestionale, del Marino e la sua ignoranza contabile, incompatibili con condotte criminose contestate. Il suo ruolo all’interno della società si sarebbe lim a quello di tecnico che dava direttive edilizie sui cantieri edili, sicché egli sostanza un mero prestanome. Le testimonianze assunte in dibattimento, e soprattutto quella dell’ing. COGNOME attesterebbero che l’imputato era in sostanza dipendente de facto esperto di edilizia in quanto geometra e direttore di cantiere, mentre la concreta gestione della società era in mano a COGNOME. Pertanto, vi era ragionevole dubbio che il COGNOME fosse rimasto estraneo alla gestione.
Con riguardo all’elemento soggettivo, secondo il ricorrente la mera consapevole accettazione del ruolo di amministratore di diritto non implica la consapevolezza de disegni illeciti dell’amministratore di fatto.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che ricorso sia dichiarato inammissibile. Le censure proposte dal ricorren solleciterebbero una inammissibile rivalutazione nel merito della decisione e non confronterebbero con i numerosi e decisivi altri elementi di prova esistenti a car del ricorrente, posti a fondamento della decisione impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel suo complesso infondato. Tuttavia, deve essere dispost l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione.
Il primo motivo è infondato. Con riguardo al dedotto vizio di travisamento della prova è necessario osservare che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di travisamento della prova, il quale concerne le ipot infedeltà della motivazione rispetto al patrimonio conoscitivo acquisito nel process ricorre in tre ipotesi: nel caso di mancata valutazione di una prova decis (travisamento per omissione); nel caso di utilizzazione di una prova sulla base un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risult probatorie); in caso di utilizzazione di una prova non acquisita al processo ( travisamento per invenzione). (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01). In tali ipotesi, la Corte di cassazione non è chiamata a reinterpre gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39
25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215). La cognizione del giudice di legittimità è, invero circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significa ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09106/2022 cit.; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 d 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lett sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di p (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, de 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716; Sez. 3, n. 18521 de 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01, in motivazione).
3. Nel caso in esame, ciò che il ricorrente lamenta non è un travisamento dell prova nei termini più sopra precisati, bensì la valutazione che degli elementi probat è stata fatta dalla Corte distrettuale per addivenire al giudizio di responsab desumendo la sussistenza della volontà e consapevolezza del Marino di prendere parte all’attività fraudolenta posta in essere dall’amministratore di fatto della In tal modo, la censura svolta sollecita, in realtà, una rivalutazione di merito risultanze probatorie, la quale è tuttavia preclusa in sede di legittimità, e riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il v legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adegu lettura delle risultanze processuali.
Orbene, le valutazioni svolte dalla sentenza impugnata risultano logiche e coerenti con le risultanze probatorie, nonché conformi al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in caso di concorso dell’amministratore formale n reato commesso dall’amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezz investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l’elemento soggettivo come dolo diretto, che come dolo eventuale (ex multis Sez. 5, n. 38712 del 19 giugno 2008, COGNOME e altro, Rv. 242022; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, COGNOME, R 263225 – 01).
Nella specie, i giudici del merito hanno evidenziato i molteplici elementi probato da cui emergeva il fattivo ruolo gestionale svolto dal ricorrente nella RAGIONE_SOCIALE
attestato dalla risalenza della carica rivestita dal medesimo nella società fallita, coinvolgimento, quale socio e amministratore, nella holding del gruppo (RAGIONE_SOCIALE, il suo altrettanto risalente inserimento nelle svariate compag societarie facenti capo alla famiglia dell’amministratore di fatto, nonché le svar cariche assunte in tali società. Ha altresì valorizzato gli incarichi di natura t ricoperti nell’attività della società fallita, operante nel campo della manutenz ordinaria e straordinaria delle opere edili sia pubbliche che private, nonch risultanze delle prove testimoniali assunte, valutate in modo coerente al signific intrinseco delle stesse, ricavando da tutti tali elementi la prova della partecipa del Marino alla concreta gestione della società fallita e al suo effettivo inserim «nel circuito decisionale», sia pure in misura minore rispetto all’amministratore fatto NOME rba ri no.
Le argomentazioni in tal modo sviluppate dai giudici di merito risultano immuni da qualsiasi caduta di consequenzialità logica e aderenti al compendio probatorio riferimento, mentre il tentativo del ricorrente di proporre una diversa interpretazi dei fatti si risolve nella prospettazione di una lettura del materiale proba alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto p fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi del lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen.
Occorre tuttavia rilevare che in data del 20 settembre 2024, successivamente alla pronuncia di appello, risulta maturato il termine massimo di prescrizione del rea contestato al capo a) dell’imputazione (termine di prescrizione 27 novembre 2022, cui sono da aggiungere 663 giorni di sospensione del giudizio), sicché esso risul estinto per intervenuta prescrizione.
Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, allorquando il ricorso per cassazione non è inammissibile si deve rilevare l’intervenuta prescrizione del rea poiché la non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 2000, D.L., R 21726601; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994 – dep. 1995, COGNOME, Rv. 19990301). Nella fattispecie, invero, per quanto si è fin qui rilevato, non emergono elementi che maniera incontestabile e ictu °culi giustifichino la conclusione, in termini di mera constatazione, della insussistenza del fatto, della mancata commissione da part dell’imputato e, più in generale, della irrilevanza penale dello stesso, ai sensi de 129 cod. proc. pen.
Non risulta, invece, maturato il termine prescrizionale con riguardo al reato cui al capo b) dell’imputazione, nel quale i giudici del merito hanno ritenuto confl
le condotte di cui alla contestazione suppletiva, essendo stata ritenuta sussist l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) in quanto estinto per prescrizione, con rin ad altra sezione della Corte d’appello per rideterminare il trattamento sanzionato in relazione al reato di cui al capo b). Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al capo a), perché estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Mil limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto ricorso.
Così deciso il 21 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente