Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46493 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46493 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO IONICO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi degli imputati COGNOME e COGNOME e per il rigetto del ricorso dell’imputato COGNOME;
letta la memoria conclusiva dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria di replica alla requisitoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente COGNOME, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per il delitto di bancarotta documentale c.d. semplice di cui al capo b) dell’imputazione in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE
Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Ancona propone ricorso per cassazione, innanzi tutto, COGNOME NOME, affidandosi, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, a due motivi di impugnazione, di seguito riportati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. L’imputato con il primo motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione ridondante in un vulnus al diritto di difesa e al rispetto del principio del contraddittorio.
A fondamento della doglianza deduce che all’udienza dell’8 luglio 2020, celebrata a seguito di un rinvio non comunicato disposto nel secondo periodo dell’emergenza da Covid-19, rispetto all’udienza del 1° luglio 2020, il difensore di fiducia non era stato posto in grado di partecipare, con conseguente nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.
2.2. Il ricorrente assume, con il secondo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 217, comma 2, e 223 I.fall. e correlato vizio di motivazione, lamentando che aveva assunto la carica di amministratore della società quando essa era già inattiva, cinque mesi prima del fallimento, e le scritture non gli erano state consegnate dal precedente amministratore sicché non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile nemmeno a titolo di colpa per l’omessa tenuta delle stesse.
Propone ricorso, inoltre, COGNOME NOME, con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, e deduce cinque motivi di impugnazione, di seguito riportati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Mediante il primo motivo denuncia nullità della sentenza ex artt. 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen., 23-bis della I. n. 137/2020, 94 del d.lgs. n. 150/2020, perché dopo la comunicazione della fissazione dell’udienza dibattimentale nella data del 10 gennaio 2023, a fronte del deposito da parte del Procuratore Generale delle conclusioni in forma scritta e della circostanza che dallo stesso sito della Corte d’appello risultava che il processo si sarebbe svolto nelle forme del rito a trattazione scritta, aveva depositato le proprie conclusioni e
non aveva partecipato all’udienza pubblica che, poi, si era effettivamente celebrata, con conseguente pregiudizio al proprio diritto di difesa.
3.2. Il COGNOME assume, con il secondo motivo, violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 180, 190, 495 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione poiché l’ordinanza dibattimentale dell’11 dicembre 2019 di revoca dell’ammissione della prova dichiarativa con i testi COGNOME e COGNOME e di mancata ammissione della querela presentata da esso ricorrente, una volta resosi conto dei fatti anomali riferiti alla gestione della società poi fallita, avreb violato il suo diritto alla prova, come reiteratamente dedotto nei gradi di merito.
3.3. Il ricorrente denuncia, con il terzo motivo, vizio di motivazione rispetto alle questioni sulla sua capacità di intendere e di volere e in ordine all’elemento soggettivo del reato contestato. Evidenzia, a tal riguardo, che, se è vero che la bancarotta semplice è punibile anche a titolo di colpa, era mancata nei gradi di merito ogni valutazione sul se in concreto la sua condotta potesse considerarsi negligente anche rispetto alla situazione prospettata dai precedenti amministratori e del ruolo di “testa di legno” che gli era stato affidato per le su carenze culturali e sociali.
3.4. L’imputato censura, mediante il quarto motivo, omessa e contradditoria motivazione rispetto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per dichiarare la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per la sola circostanza che egli era stato amministratore per oltre un anno, nonostante i puntuali motivi di appello formulati su tali aspetti e la possibilità, che non gli era stata riconosciuta di chiarire alcuni aspetti fondamentale della vicenda, in violazione del suo diritto alla prova.
3.5. E’ infine censurata dal COGNOME la sentenza impugnata per mancanza di motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche sebbene avesse cercato, con la presentazione della querela, di dimostrare di aver subito un raggiro.
Contro la stessa sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorre per cassazione anche NOME COGNOME, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, proponendo due motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. L’imputato lamenta, innanzi tutto, vizio di motivazione e travisamento probatorio da parte della sentenza impugnata evidenziando che era stato un mero amministratore formale dimessosi dopo circa un anno dalla nomina e la gestione sociale in quel periodo era rimasta esclusivamente nelle mani dell’amministratore di fatto, sicché alcuna condotta poteva essergli addebitata neppure a titolo di dolo eventuale.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., poiché la Corte territoriale si sarebbe richiamata agli indici di
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commisurazione della pena solo in astratto senza fornire un’adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dall’imputato COGNOME è manifestamente fondato.
1.1.Quanto al primo motivo, risulta dall’esame degli atti del fascicolo, consentito a questa Corte a fronte della denuncia di vizi di carattere processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME e altri, Rv. 220092 – 01), che il difensore di fiducia del predetto ricorrente non era presente già all’udienza del 1° luglio 2020, cui il processo era stato rinviato dall’udienza precedente alla presenza del medesimo e che era stato necessario sostituirlo con un difensore d’ufficio. Alla predetta udienza del 1° luglio era stato disposto, con separato verbale allegato in virtù delle misure organizzative adottate ex art. 83, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, conv. nella legge n. 27 del 2020, il rinvio alla successiva udienza dell’8 luglio 2020.
Ebbene di tale rinvio del quale, a differenza di quanto dedotto dall’imputato, non andava disposta alcuna ulteriore comunicazione al difensore di fiducia, atteso che questi avrebbe dovuto essere presente all’udienza dove era stato effettuato lo stesso.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato non assumendo alcun rilievo la circostanza che la società era inattiva nel momento in cui il COGNOME ha assunto la qualifica in quanto l’obbligo di tenere le scritture contabili, che viene meno solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese e, dunque, sussiste anche se l’impresa è inattiva (ex multis, Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 – 01).
Alcuna rilevanza ha, per altro verso, la dedotta circostanza che il ricorrente non avrebbe ricevuto le scritture contabili dal precedente amministratore di diritto o dall’amministratore di fatto poiché l’obbligo di tenuta delle stesse essendo funzionale alla completa ostensione della situazione economica e patrimoniale della società a garanzia dei creditori, comporta, in una situazione siffatta, il dovere di ripristino delle scritture, ove mancanti, da par dell’amministratore di diritto.
Anche il ricorso del RAGIONE_SOCIALE è manifestamente infondato.
2.1. Quanto al primo motivo, come si evince dal fascicolo d’ufficio e peraltro deduce lo stesso imputato nel ricorso, il suo difensore aveva ricevuto comunicazione della fissazione dell’udienza pubblica nella data del 10 gennaio 2023, con atto del 16 novembre 2022 espressamente denominato
“partecipazione ai difensori del giorno fissato per il dibattimento”. Pertanto il difensore era stato regolarmente convocato all’udienza pubblica, senza che potesse essere indotto in errore circa il rito da seguire né dal deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale – che può comunque riservarsi tale facoltà anche nei procedimenti a trattazione orale per articolare in modo più diffuso le proprie valutazioni – né da indicazioni di carattere generale eventualmente fornite sul sito dell’ufficio giudiziario.
D’altra parte, a fronte di una convocazione per un’udienza pubblica, non potendosi diversamente intendere l’espressione “dibattimento”, il difensore del ricorrente neppure avrebbe potuto fare affidamento sulla trattazione del procedimento nelle forme del rito cartolare in quanto di generale applicazione in mancanza di un’istanza di celebrazione dell’udienza in forma pubblica, atteso che detta istanza avrebbe potuto essere stata formulata da un altro imputato o dal Pubblico Ministero.
2.2.Anche il secondo motivo del ricorso del COGNOME è manifestamente infondato poiché, tanto la revoca dell’ammissione dei testi COGNOME e COGNOME, quanto il rigetto dell’istanza volta al deposito della querela presentata nel dicembre 2014, sono stati argomentati in modo non manifestamente irragionevole in virtù dell’irrilevanza delle circostanze di fatto sottese alle relati istanze istruttorie per l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato evidenziando il lungo periodo di tempo, ossia oltre un anno, nel quale è stato amministratore della società fallita.
Invero, a fronte di ciò, alcuna rilevanza avrebbero potuto rivestire le dichiarazioni dei coimputati su circostanze come la gestione di fatto dell’impresa da parte di un altro soggetto o sull’omessa consegna delle scritture contabili per quanto già evidenziato nel § 1.2.
Analogamente, la presentazione della querela in data successiva alla dismissione della carica di amministratore per assunti fatti anomali nella gestione della società non sarebbe stata idonea a far venir meno la responsabilità che è derivata al COGNOME dall’essere amministratore della stessa e dunque per questa ragione obbligato a tenere, anche in ipotesi ripristinandole, le scritture contabili a tutela del ceto creditorio.
Ne deriva la manifesta infondatezza della censura in quanto il diritto a difendersi provando, pur componente essenziale del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6, § 1, CEDU, non può estrinsecarsi su circostanze irrilevanti ai fini della decisione, ciò che comporterebbe un inutile dispendio di attività processuale idoneo a incidere negativamente sulla durata del processo e dunque sull’ulteriore garanzia del giusto processo costituita dalla ragionevole durata del medesimo che deve essere bilanciata con la prima (ex aliis, Corte Cost. n. 74 del 2022).
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2.3. Anche il terzo motivo proposto dal COGNOME è inammissibile, poiché, come è stato più volte chiarito nella giurisprudenza di legittimità, per c quale accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di da prestanome, è sufficiente, ai fini dell’elemento soggettivo, la consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli even tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si veri (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione d responsabilità penale (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, COGNOME, Rv. 262767 e ciò, in particolare, ai fini dell’affermazione della responsabilità per il delitto di e(Ai -›< bancarotta ~mentale, alla luce del diretto e personale obbl dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili ( n. 43977 del 14/07/2017, COGNOME e altro, Rv. 271754 – 01).
Vi è infatti che, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguard quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori d scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investi formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "test legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di dir tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con rig all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei con dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il princi secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in asse adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunz della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione de ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 – 01).
2.4. E' manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso stant il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen circostanza che il ricorrente è gravato da precedenti, anche specifici, ci rende giustificato il diniego, che può peraltro desumersi, come è stato più precisato in sede di legittimità, anche implicitamente dalla motivazi complessiva della decisione (ex plurimis, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, d 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, NOME, Rv NUMERO_DOCUMENTO – 01).
2.5. Parimenti inammissibile è il quinto motivo proposto dal COGNOME poiché, come si è evidenziato, la presentazione di una querela per un presu raggiro, dopo aver svolto il ruolo di amministratore di diritto di una socie un rilevante periodo di tempo senza tenere o ripristinare le scritture cont
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non farebbe venir meno la gravità delle condotte poste in essere ed essendo, peraltro, il diniego delle circostanze attenuanti generiche stato adeguatamente argomentato per la presenza di precedenti specifici a carico.
3.11 ricorso proposto dall’imputato COGNOME è anch’esso manifestamente infondato.
3.1. Il primo motivo veicola censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle fatte valere dal ricorrente COGNOME con il secondo motivo, talché si possono richiamare le argomentazioni di cui al § 1.2.
3.2. Le censure formulate dal COGNOME sul trattamento sanzionatorio sono assolutamente generiche, e non criticando in maniera puntuale e specifica il provvedimento impugnato, sono inammissibili in forza del principio ritraibile da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando le ragioni sottese all’inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023 GLYPH