Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30432 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30432 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a
avverso l’ordinanza emessa l’11 aprile 2025 dal Tribunale di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per raccoglimento d ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RILEVATO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a COGNOME H.S. COGNOME in relazione ai reati di cui agli articoli 110 e 567, comma secondo, cod. pen., commessi in Rom fra il 21 settembre e il 22 dicembre 2023 (capi di imputazione provvisoria nn. 2) e 3).
2. NOMECOGNOME ricorre per cassazione deducendo cinque motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione dell’art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale ha formulato una prognosi di pena superiore ai tre anni sulla sola base della pena edittale prevista per il reato contestato in via provvisoria, senza tenere conto delle possibili riduzioni correlate alla concessione delle circostanze attenuanti o alla richiesta di riti alternativi, ovvero alla posizione specif dell’indagato quale autore di mere condotte istigatorie e indirette.
2.2. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 567, comma secondo, cod. pen. Si afferma, infatti, che l’ordinanza attribuisce al ricorrente il ruolo di istigatore, configurando un suo concorso morale. Ciò contrasta con la tipicità della condotta incriminata, che punisce solo chi rende direttamente la falsa dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile, mentre il ricorrente non è né padre né marito dei soggetti indicati come genitori nei certificati.
2.3. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria e, i particolare, alla valutazione di credibilità e attendibilità delle dichiarazioni rese
NOME COGNOME. il quale aveva un interesse ad ottenere dal proprio atteggiamento col laborativo «la massima protezione per la figlia».
2.4. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato. Quanto al primo pericolo, si rileva che l’ordinanza cita le intercettazioni in cui il ricorrente prometteva trovare NOME dopo “la notifica delle indagini”, ma non ha considerato che tali minacce sono rimaste isolate e non risulta alcuna aggressione concreta.
Quanto al pericolo di recidiva, manca una motivazione sul se e come i precedenti specifici del ricorrente siano riconducibili alla specifica vicenda per cui si procede e sul pericolo che ne possa derivare.
2.5. Mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione della misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e con divieto di comunicazione con terzi estranei.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va, innanzitutto, premesso che la misura cautelare è stata applicata in relazione a tre distinte condotte qualificate ai sensi dell’art. 567, comma secondo, cod. pen. Il ricorrente, tuttavia, ha formulato censure solo in relazione ad una delle tre fattispecie oggetto di provvisoria contestazione e, partendo da un assunto giuridicamente erroneo, pretende di indicare come criterio di computo della soglia edittale prevista dall’art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen., oltre alla pena edittale prevista per il reato contestato, degli elementi legati a fattori eventuali ovvero
genericamente individuati, quali la scelta di riti alternativi o la possibil concessione di non precisate circostanze attenuanti. Dimentica, inoltre, di considerare la pluralità delle condotte criminose provvisoriamente contestate che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, impone di considerare, ai fini del calcolo della soglia di pena prevista dall’art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen., anche gli aumenti di pena relativi a tutti i reati cui si riferisce la misura; in quanto la disposizione in esame riguarda la pena in concreto irrogabile per tutti i reati contestati, secondo la disciplina del cumulo materiale o giuridico, mentre la previsione dell’art. 278 cod. proc, pen., secondo cui non si tiene conto della continuazione per la determinazione dei limiti di pena entro i quali è consentita l’applicazione della misura cautelare, si riferisce alla determinazione dei limiti edittali previsti in astratto per l’applicazione delle misure cautelari (Sez. 6, n. 943 del 29/01/2019, Pizzimenti, Rv. 275289).
Anche il secondo motivo è infondato. Concorre nel reato di alterazione di stato mediante falso di cui all’art. 567, comma secondo, cod. pen., chiunque, pur senza rendere alcuna falsa dichiarazione di nascita, contribuisca, materialmente o moralmente, con adeguata efficienza causale, all’evento tipico realizzato dall’autore della dichiarazione che altera lo stato di nascita (Sez. 6, n. 32854 del 30/06/2009, C., Rv. 244626). Va, infatti, considerato che, sebbene per mettere a fuoco la tipicità della fattispecie delineata dall’art. 567 cpv cod, pen. non possa prescindersi dalla disciplina in tema di ordinamento di stato civile e di dichiarazione di nascita, deve, comunque escludersi che solo coloro che hanno proceduto alla dichiarazione di nascita possono rispondere del reato previsto dall’art. 567, giacché l’art. 110 cod, penj funziona come norma integratrice che estende la punibilità a chiunque concorra, materialmente o moralmente, con adeguata efficienza causale, nell’evento tipico realizzato dall’autore della dichiarazione che altera lo stato del neonato.
3. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, ha vagliato la credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese da I D. L ponendo l’accento, oltre che sul contenuto circostanziato del suo racconto, sui riscontri emersi dalla documentazione acquisita presso l’Ospedale Sandro Pertini da cui è emerso che il minore di cui COGNOME D. riconosciuto da costui era figlio di NOME
aveva fornito l’utenza telefonica, riconoscendola anche fotograficamente.
Il quarto motivo è inammissibile in quanto generico e volto ad esprimere un mero dissenso rispetto alle valutazioni effettuate dal Tribunale sul pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva, entrambi adeguatamente valutati, con motivazione adeguate ed ancorata, quanto al primo, alla circostanza, non contestata dallo stesso ricorrente, che costui, una volta appreso delle indagini e, in particolare del test del DNA cui doveva sottoporsi NOME si attivava per rintraccialo e aggredirlo, condotta, quest’ultima che il Tribunale ha ritenuto realizzata valorizzando le numerose telefonate in cui NOME chiedeva la massima protezione per lui e la sua famiglia.
Parimenti adeguata è la motivazione sul pericolo di recidiva desunto dalle gravi e allarmanti condotte ascritte provvisoriamente al ricorrente, dalla valutazione globale delle dichiarazioni rese dal D. I. che ha fatti riferimento, oltre ai falsi riconoscimenti, anche alle fittizie intestazioni di s.i.m., di c bancomat e autovetture (cfr. le pagine 11 e 12 dell’ordinanza), nonché dai precedenti penali e dai carichi pendenti del ricorrente per numerosi reati di falso commessi in epoca recente.
Il quinto motivo è infondato. Il Tribunale, infatti, ha adeguatamente argomentato sull’adeguatezza esclusiva della misura custodiale in ragione della particolare intensità delle esigenze cautelari desunta dagli elementi, attuali e concreti, già indicati nel precedente punto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual i.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att, cod. proc. pen. Così deciso l’8 luglio 2025