Alterazione Cronotachigrafo: Perché la Cassazione Nega la Particolare Tenuità del Fatto
L’alterazione cronotachigrafo è una pratica illegale purtroppo diffusa nel settore dell’autotrasporto, che mira a eludere i controlli sui tempi di guida e di riposo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la gravità di questa condotta, negando la possibilità di considerarla un ‘fatto di particolare tenuità’ e, di conseguenza, di escluderne la punibilità. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprenderne le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Manomissione del Dispositivo di Controllo
Il caso ha origine dalla condanna di un autista per il reato previsto dall’art. 437 del codice penale, ovvero la rimozione o l’alterazione dolosa di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro. Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto colpevole di aver manomesso il cronotachigrafo installato sul trattore stradale che conduceva.
La condanna, emessa in primo grado con rito abbreviato e confermata dalla Corte d’Appello, prevedeva una pena di otto mesi di reclusione, già mitigata dal riconoscimento delle attenuanti generiche. Nonostante ciò, la difesa ha deciso di proseguire la battaglia legale fino all’ultimo grado di giudizio.
Il Ricorso in Cassazione: le Richieste della Difesa
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Errata motivazione sul diniego della non punibilità: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. Errata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: La difesa lamentava anche la mancata concessione delle attenuanti innominate, che avrebbero potuto ridurre ulteriormente la pena.
In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di riconoscere che la condotta, nel caso specifico, fosse talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte: l’Alterazione Cronotachigrafo è un Reato di Pericolo
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio giuridico chiaro e rigoroso: l’alterazione cronotachigrafo non è una mera irregolarità amministrativa, ma un reato di pericolo concreto.
Le motivazioni
I giudici hanno spiegato che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione. Per quanto riguarda il diniego della non punibilità (art. 131-bis c.p.), è stata sottolineata la ‘rilevanza del pericolo inerente alla guida di un mezzo pesante in violazione delle regole di sicurezza’. La manomissione del cronotachigrafo, infatti, consente di superare i limiti di guida, aumentando esponenzialmente il rischio di incidenti dovuti alla stanchezza del conducente. Questo pericolo non riguarda solo l’autista, ma anche ‘terzi in un eventuale sinistro’, rendendo l’offesa tutt’altro che tenue.
In merito alla mancata concessione delle attenuanti, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale, la quale aveva semplicemente preso atto della ‘inesistenza di elementi positivi da apprezzare’ a favore dell’imputato. La motivazione della Corte d’Appello, sebbene sintetica, è stata considerata esente da vizi logici.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione consolida un orientamento giurisprudenziale severo nei confronti dei reati che mettono a rischio la sicurezza stradale e sul lavoro. L’ordinanza chiarisce che il reato di alterazione del cronotachigrafo protegge un bene giuridico di primaria importanza – l’incolumità pubblica – e che la sua natura di reato di pericolo osta, in linea di principio, a una valutazione di ‘particolare tenuità’. Per gli operatori del settore, questo significa che la manomissione dei dispositivi di controllo è una condotta che difficilmente potrà beneficiare di sconti di pena o cause di non punibilità, data la sua intrinseca pericolosità sociale.
Perché l’alterazione del cronotachigrafo non è stata considerata un fatto di particolare tenuità?
Perché la Corte ha ritenuto prevalente la rilevanza del pericolo creato dalla guida di un mezzo pesante in violazione delle regole di sicurezza, che mette a rischio anche terze persone in caso di incidente. Questa pericolosità intrinseca impedisce di qualificare il fatto come di lieve entità.
Cosa ha deciso la Corte riguardo alle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche, ritenendo legittima la valutazione basata sull’assenza di elementi positivi da poter apprezzare a favore dell’imputato.
Qual è stato l’esito finale del ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il 03/01/1977
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
nn
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PREMESSO
che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decisione emessa in data 7 marzo 2022, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Lanciano nei confronti di NOME COGNOME con la quale l’imputato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 437 cod. pen (alterazione del cronotachigrafo installato su trattore stradale), commesso in concorso con NOME COGNOMEnon appellante);
VISTO
il ricorso per cassazione, con il quale l’interessato, tramite il difensore, deduce, i due motivi, vizio di motivazione con riferimento al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche;
OSSERVATO
che la Corte territoriale non è incorsa in alcun vizio motivazionale, poiché, diversamente da quanto prospettato, tra l’altro in modo generico e in fatto, dal ricorrente, ha correttamente valorizzato, in ordine al primo diniego, la rilevanza del pericolo inerente alla guida di un mezzo pesante in violazione delle regole di sicurezza, anche per il possibile coinvolgimento di terzi in un eventuale sinistro; quanto alla mancata concessione delle attenuanti innominate, la Corte di L’Aquila ha preso legittimamente atto della inesistenza di elementi positivi da apprezzare;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente