Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50841 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50841 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in data 20/09/2022, ha proposto reclamo ex art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso l’ordinanza di annullamento del provvedimento di inserimento nel circuito di alta sicurezza, disposto con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Lecce del 15/09/2022 nei confronti di NOME COGNOME (ordinanza poi sospesa dalla medesima A.G., con provvedimento del 03/10/2022); il provvedimento si fonda sulla intervenuta sottoposizione del soggetto ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa a suo carico per essere gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309.
1.1. Il 20/0572022i GLYPH apc`,1 NOME COGNOME &presentato reclamo avverso l’assegnazione al circuito detentivo RAGIONE_SOCIALE‘alta sicurezza, rappresentando essergli stato riconosciuto – nel sopra citato provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale – il mero ruolo di partecipe RAGIONE_SOCIALE‘associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; ricorre a carico di COGNOME, pertanto, una forma di responsabilità penale non automaticamente sufficiente, al fine RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione al sopra detto regime detentivo di alta sicurezza.
1.2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce – in accoglimento del reclamo proposto dal DAP e in riforma del provvedimento sopra detto del Magistrato di sorveglianza RAGIONE_SOCIALEa medesima città ha dichiarato inammissibile il reclamo del 20/05/2022, proposto da NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen., nonché illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dal condannato, avverso l’assegnazione al circuito di alta sicurezza, disposta nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non risultando questa coerente con il ruolo di mero partecipe nell’associazione ex art. 09 ottobre 1990, n. 309, ascrittogli nel giudizio di cognizione. L’assegnazione del ricorrente al circuito di alta sicurezza è stata disposta – in ipotesi difensiva – in violazione RAGIONE_SOCIALEa circolare del DAP n. 3619/6069 del 21/04/2009, che prevede la automatica assegnazione a tale regime esclusivamente in relazione/coloro che risultino aver promosso, o diretto, una associazione finalizzata al traffico RAGIONE_SOCIALEe sostanze stupefacenti, ovvero una associazione ex art. 291-quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n 43. Nel caso dei meri
partecipi all’associazione di cui sopra, invece, la circolare DAP summenzionata p -fé -v7edejl’assegnazione al circuito di alta sicurezza è prevista come possibile – e non automatica – e previa classificazione ad opera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (pertanto, non ad opera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del singolo istituto).
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rilevato, anzitutto, come il Magistrato di sorveglianza sia andato oltre le sue competenze, entrando nel merito RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Correttamente, nel provvedimento si è inoltre ritenuto consentito, all’RAGIONE_SOCIALE stessa, di procedere ad una assegnazione al circuito di alta sicurezza, oltre che in base all’analisi dei titoli detentivi, anch forza RAGIONE_SOCIALEe indicazioni provenienti dalla Procura Distrettuale Antimafia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione è proposta, in primo luogo, contro un provvedimento attinente alla distribuzione interna dei detenuti in istituto carcerario, rispondente ad esigenze di organizzazione e sicurezza in ambito penitenziario. Tale provvedimento, stando al più risalente orientamento di legittimità, è espressione del potere discrezionale – specificamente riservato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – di organizzare e regolare la vita all’interno degli istituti, tenu conto RAGIONE_SOCIALEa pericolosità dei detenuti e RAGIONE_SOCIALEa necessità di assicurare l’ordinato svolgimento RAGIONE_SOCIALEa vita intramuraria; la decisione non è ricorribile in cassazione, salvo che nei casi in cui emerga una lesione di diritti soggettivi, in dipendenza del detto provvedimento amministrativo (Sez. 7, n. 20868 del 15/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259687; Sez. 1, n. 10348 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280651).
2.1. Questa Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, in tema, ha anche enunciato il seguente principio: «I provvedimenti di assegnazione del detenuto ad un determinato circuito carcerario, che comportano la sottoposizione a un regime penitenziario differenziato o, comunque, il suo mantenimento, possono essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma sesto, n. 2, ord. pen., ove siano adottati in violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti, fissati in via generale ed astratta dall’RAGIONE_SOCIALE, risolvendosi in una lesione del diritto soggettivo al trattamento comune» (Sez. 1, n. 16911 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272704; Sez. 1, n. 43858 del
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30/09/2019, COGNOME, Rv. 277147). Verrebbe in rilievo, quindi, la doglianza relativa alla violazione di legge ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., disposizione che rimette alla sindacabilità giurisdizionale l’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di legge o di regolamento da cui derivi un «attuale e grave pregiudizio all’esercizio di diritti». Secondo la sopra citata sentenza COGNOME «l’ordinamento riconosce al detenuto un generale diritto a un trattamento penitenziario “non differenziato”, salva la possibilità per l’Amministrazione, in presenza di situazioni di pericolosità del ristretto che impongano di attuare misure volte ad assicurare la sicurezza interna ed esterna, di sottoporlo ad un regime differenziato …».
2.2. Osserva però la Corte che la specifica questione inerente alla assegnazione del detenuto, in ambito carcerario, al circuito di alta sicurezza, senza la preventiva classificazione in termini di pericolosità soggettiva, ad opera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE – in maniera distonica, quindi, rispetto alla disciplina dettata dalla circolare menzionata in parte narrativa – non è stata specificamente e autonomamente devoluta al Magistrato di sorveglianza, ad opera RAGIONE_SOCIALEa difesa; in sede di reclamo, infatti, non vi è alcuna menzione RAGIONE_SOCIALEa relativa tematica. Tale questione, invece, risulta essere adombrata dalla difesa – in modo peraltro piuttosto vago e indefinito – solo in sede di memoria presentata per resistere al reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE. In tale sede, la difesa ha sollecitato un sindacato di legittimità, in ordine al pregiudizio, grave e attuale, connesso al mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione nel circuito differenziato in assenza dei requisiti indicati dalla circolare di cui sopra.
2.3. Del tutto correttamente, allora, tale problematica non risulta analizzata nel provvedimento impugnato. Né tale postulazione, che assume quindi i caratteri sostanziali RAGIONE_SOCIALEa novità, rispetto al thema decidendum precedentemente devoluto, può essere proposta o ampliata n sede di legittimità, così incorrendosi in un evidente vizio di inammissibilità.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende
Così deciso in Roma il 17 novembre 2023.