Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20148 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI nel procedimento a carico di: omissis
nato al
omissis
S.G.
omissis avverso l’ordinanza del 22/12/2023 del GIP TRIBUNALE di
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le cQnclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha COMCIUSO per liiannuliamento senza rinvio della Ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di omissis non ha convalidato il provvedimento di urgenza adottato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 384 bis cod. proc. pen., con il quale era stata disposto, nei confronti di GLYPH S.G.
nella fragranza del delitto di cui all’art. 612 co. 2 cod. pen., l’allontanamento dall casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Il giudice aveva ritenuto insussistente, pur con valutazione ex ante, il fumus commissi delicti del reato contestato, sul rilievo che non fosse stata sporta denuncia da parte della persona offesa e dell’insussistenza della circostanza aggravante contestata.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di omissis che denuncia erronea applicazione delle disposizioni in tema di convalida della misura cautelare disposta, nonchè contraddittorietà ed illogicità del provvedimento in oggetto, in specie, per avere escluso la sussistenza della circostanza aggravante contestata nella provvisoria imputazione.
Il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con la quale ha concluso per la conferma della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.In sede di convalida del provvedimento di allontanamento di urgenza dalla casa familiare, previsto dall’art. 384-bis cod. proc. pen. i poteri del Giudice mutuano le loro caratteristich da quelle delineate, da questa Corte, in relazione alle altre misure precautelari, e, segnatamente, alla convalida dell’arresto (Sez. 6, n. 17680 del 27/05/2020, Rv. 278965 ). 2. Le coordinate provenienti dal pluriennale insegnamento di questo consesso nomofilattico, indicano che, in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l’adozione della misura con una verifica “ex ante”, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria, ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza, al momento del compimento dell’atto, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali, nondimeno, sono pienamente utilizzabili per l’ulteriore pronuncia sullo “status libertatis” (ex multis, Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084 -01; Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007, dep. 2008, COGNOME; Rv. 238533).» (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 -01).
Più specificamente, in tema di convalida dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, ai fini del controllo della sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito allontanamento, Giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini, deve valutare la legittimità dell’opera della polizia in relazione:
allo stato di flagranza;
all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall’art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen.;
– alla sussistenza di “fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa 3.1. Si tratta, come detto, di un controllo di ragionevolezza effettuato ponendosi nella medesima situazione di chi ha operato l’arresto, onde verificare, sulla base della situazione di fatto prospettatasi, se la valutazione di procedere all’adozione della misura precautelare resti nella discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella prognosi reiterazione con messa in pericolo per la vita o per l’integrità – fisica o psichica -della person offesa, senza estendere il controllo alla verifica della sussistenza né della gravità indiziaria delle esigenze cautelari ( valutazione riservata all’applicabilità delle misure cautelari) né de presupposti per la affermazione di responsabilità del prevenuto ( Sez. 6 n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 5 n. 1815 del 26/10/2015, Rv. 265885) che, per la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservato al giudice della cognizione (Sez. 6 n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072), né sostituendo a un giudizio ragionevolmente fondato della polizia giudiziaria una propria differente valutazione (Sez. 1 n. 15296 del 04/04/2006, Rv. 234211).
2. A tali principi non si è conformato il provvedimento impugnato, dal momento che il Giudice non si è limitato a verificare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, alla luce situazione concreta e della ricostruzione dell’intervento della polizia giudiziaria – richiesto un vicino di casa allarmato da grida e i rumori – evincibile dagli atti di p.g., dai q emergeva una situazione di fatto che imponeva di ritenere sussistente il reato contestato, anche nella forma aggravata individuata nella imputazione provvisoria: sussisteva, infatti, una pluralità di elementi concludenti in tal senso, in presenza di una lite protrattasi per ore con scatti di ira e (come riferito dalla donna alla p.g. nell’immediatezza) con lancio reiterat all’ indirizzo della persona offesa di oggetti, frantumati sul pavimento e, dunque, utilizza come arma impropria, gesti che la stessa convivente del S.G. aveva verbalmente dichiarato di avere percepiti come forma di minaccia. Cosicchè si prospettava in quella situazione concreta la circostanza aggravante contestata che rendeva il delitto procedibile di ufficio, dal momento che il lancio di piatti, vasi o altre stoviglie all’indirizzo di una persona è condot oggettivamente gravemente minacciosa, a prescindere dalla circostanza che essi attingano la persona. Invero, con l’espressione ” minaccia grave” contenuta nel comma 2 dell’art. 612 cod.pen., il legislatore ha inteso dare rilievo al turbamento psichico che l’atto intimidator può cagionare nel soggetto passivo, e che, ai fini della valutazione della gravità della minaccia, i criteri che debbono orientare il giudice di merito nel suo prudente apprezzamento sono costituiti dal tenore delle espressioni verbali profferite e dal contesto in cui esse vengono pronunciate, con valutazione suscettibile di controllo da parte del Giudice di legittimità sott il profilo della logicità e completezza della motivazione. Valutazione che il giudice di merit deve compiere, dunque, al fine di verificare se e in quale grado le minacce abbiano ingenerato timore o turbamento nella persona offesa. (Cass. sez. 5 n. 43380 del 26/09/2008, Rv. 242188; sez. 1 , n. 9314 del 05/04/1990, Rv. 184724.). Come riferito dalla stessa vittima,
questa si era sentita minacciata da tali gesti e temeva per la propria incolumità. Senza trascurare la circostanza che il S.G. fosse già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico dalla sua ex campagna, mentre alcun rilievo può assumere il comune stato di alterazione da alcool, che non ha impedito alla ragazza di riferire, in ordine alla richiesta di rilasciare dichiarazioni per iscritto: “chiedete a lui! Vediamo cosa vi dice! Sono stufa di dire le solite cose ed essere presa per pazza”, a conferma della ricostruzione del caso fatta dagli operanti.
Sussistevano, allora, tutti gli elementi necessari ai fini della adozione della misura precautelare: la commissione di uno dei delitti normativamente individuati, lo stato di flagranza ( dal momento che la p.g. è sopraggiunta nella abitazione delle parti quando la lite era ancora in atto, con la donna in stato di agitazione, con pezzi di vetro e oggetti rotti p casa), e il quid pluris richiesto dall’art. 384-bis co. 1 cod. proc. pen., costituito dal fondato motivo di ritenere che le condotte minacciose potessero essere reiterate, ponendo in pericolo la integrità fisica e psichica della persona offesa, in tal senso indirizzando lo strato alterazione alcoolica, la protrazione per ore della condotta minacciosa, l’essere l’indagato già sottoposto a misura cautelare per condotte in danno della sua ex compagna.
4. La polizia giudiziaria ha, dunque, effettuato compiutamente la valutazione che si richiedeva in quella situazione, cosicchè il provvedimento coercitivo precautelare adottato deve ritenersi legittimamente eseguito, laddove il Tribunale dil°rn issisl- come osservato dal ricorrente – ha trascurato le descritte pacifiche circostanze e le considerazioni svolte dalla p.g. in ordine all gravità del fatto e alla prognosi di reiterazione, svolgendo piuttosto una non consentita rivalutazione ex post del materiale indiziario, peraltro sovrapponendo la propria autonoma valutazione degli elementi fattuali emersi successivamente all’arresto, senza fornire, come dovuto, una dimostrazione dell’irragionevolezza della opposta valutazione operata dalla polizia giudiziaria, in merito alla configurabilità del delitto di minaccia grave, al contra logicamente fondata su concreti e oggettivi elementi che, in quel momento, portavano a individuare nel S.G. l’autore dei lanci sussumibili astrattamente nella fattispecie di cui all’a 612 co. 2 cod. pen.
5.A tale stregua, il ricorso del Pubblico Ministero deve trovare accoglimento per l’erroneità dei criteri di accertamento della legittimità del provvedimento precautelare utilizzati da giudice a quo, con conseguente annullamento della ordinanza impugnata.
6.L’annullamento da parte della Corte di Cassazione dell’ordinanza di diniego di convalida del provvedimento di allontanamento in via d’urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis cod. proc. pen., va disposto con la formula “senza rinvio perchè l’allontanamento è stato effettuato legittimamente”, in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi, e nella quale il giudic di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a su tempo assunta dalla polizia giudiziaria. (Sez. 6, n. 49482 del 10/11/2015, Rv. 2655319; conf. Sez. 5, n. 30114 del 06/02/2018, Rv. 273279). In caso di diffusione del presente
provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003 , art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perchè la misura dell’allontanamento di urgenza dalla casa familiare è stata legittimamente eseguita. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, addì 25 marzo 2024
Il Consigliere estensore