Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39627 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del carattere doloso dell’allontanamento dall’abitazione (vedi p.3 della sentenza impugnata);
ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso (in punto di 131-bis cod.pen.)-concernendo apprezzamenti riservati al meritosono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione anche su tale punto, evidenziando l’intensità del dolo, la reiterazione della condotta e la conseguente maggiore gravità del fatto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consi GLYPH e estensore