Allontanamento dal Domicilio: Quando la Consapevolezza Rende il Ricorso Inammissibile
L’ordinanza n. 7053/2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla valutazione del reato di allontanamento dal domicilio e sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità. La Suprema Corte ha stabilito che la consapevolezza di trasgredire il divieto è l’elemento chiave, rendendo irrilevanti le giustificazioni addotte dal reo. Questo principio ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato condannato per essersi allontanato dal proprio domicilio, in violazione di una misura restrittiva. L’interessato ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1.  La presunta irrilevanza penale della sua condotta, data la breve durata e le ragioni dell’allontanamento.
2.  La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte e la Disciplina dell’Allontanamento dal Domicilio
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli infondati e dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura dei motivi addotti, qualificandoli come mere censure di fatto, non ammissibili in sede di legittimità.
Il Primo Motivo: L’Irrilevanza delle Giustificazioni
In merito al primo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: nel reato di allontanamento dal domicilio, ciò che conta è la “consapevolezza di trasgredire il divieto”. Le motivazioni personali che spingono il soggetto a violare la misura e la durata dell’assenza non sono elementi che possono escludere la punibilità del fatto. La sentenza impugnata aveva già fornito una risposta corretta e completa su questo punto, rendendo il motivo di ricorso meramente reiterativo e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Motivo: L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha definito la censura “generica” e basata su elementi di fatto. La sentenza di appello aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sulla base di una valutazione complessiva della condotta. In particolare, i giudici di merito avevano evidenziato:
*   La natura non indifferibile della ragione dell’allontanamento.
*   La programmazione dell’assenza, che esclude l’occasionalità.
*   La condotta negativa tenuta dal soggetto subito dopo la commissione del reato.
Questi elementi, nel loro insieme, hanno impedito di qualificare il fatto come “particolarmente tenue”, giustificando la mancata applicazione della causa di non punibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione si fondano su due pilastri. In primo luogo, la distinzione netta tra questioni di fatto e questioni di diritto. Il ricorso per cassazione può vertere solo sulle seconde; non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti già accertati dai giudici di merito. I motivi del ricorrente erano essenzialmente una richiesta di nuova valutazione dei fatti, già correttamente analizzati dalla Corte d’Appello.
In secondo luogo, la Corte riafferma la centralità dell’elemento soggettivo del reato. Per l’allontanamento dal domicilio, è sufficiente la coscienza e volontà di violare la prescrizione imposta dall’autorità giudiziaria. Qualsiasi giustificazione non basata su uno stato di necessità o altra causa di giustificazione legalmente riconosciuta è irrilevante ai fini della configurabilità del reato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida l’orientamento giurisprudenziale in materia di reati contro le misure restrittive della libertà personale. La decisione sottolinea che tentare di giustificare un allontanamento dal domicilio con motivazioni personali non è una strategia processuale valida. La consapevolezza della violazione è l’unico elemento necessario per la sussistenza del reato. Inoltre, per beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non basta una minima offensività, ma è necessaria una valutazione globale della condotta, che include anche il comportamento successivo al reato e l’assenza di programmazione dell’illecito.
 
Perché il ricorso per allontanamento dal domicilio è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo. Riproponeva questioni di fatto (le ragioni e la durata dell’allontanamento) già correttamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, la quale aveva già chiarito che è sufficiente la consapevolezza di violare il divieto.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di allontanamento dal domicilio?
In teoria sì, ma in questo caso specifico è stata esclusa. La Corte ha ritenuto che l’allontanamento fosse stato programmato, la ragione non fosse indifferibile e la condotta successiva del reo fosse negativa, elementi che nel complesso impedivano di considerare il fatto come particolarmente tenue.
Cosa si intende quando si afferma che per il reato di allontanamento dal domicilio è sufficiente la consapevolezza di trasgredire il divieto?
Significa che, ai fini della responsabilità penale, non sono rilevanti le motivazioni personali o le giustificazioni addotte dalla persona. L’elemento cruciale che integra il reato è la coscienza e la volontà di violare l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio imposto da un provvedimento giudiziario.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7053 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7053  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché reit questioni in fatto alle quali la sentenza ha dato corretta risposta affermando l’ motivi dell’allontanamento e la durata dello stesso, essendo sufficiente la consa trasgredire il divieto di allontanarsi dal domicilio;
Ritenuto che il secondo motivo è generica censura in fatto rispetto alla corretta della ipotesi ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della non indiffer dell’allontanamento, della sua programmazione oltre che della condotta negativa ten dopo la commissione del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Cassa delle ammende.
P, Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024