Allontanamento cittadino UE: quando è obbligatorio dopo una condanna?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37990/2025, affronta un tema delicato: l’allontanamento cittadino UE dal territorio dello Stato a seguito di una condanna penale. La decisione chiarisce l’obbligo per il giudice di valutare l’applicazione di questa misura di sicurezza quando la pena inflitta supera una determinata soglia, anche se il reo è cittadino di un altro Stato membro dell’Unione Europea. Questo caso evidenzia l’importanza di un’attenta valutazione della pericolosità sociale dell’imputato, un passaggio che non può essere omesso.
I fatti di causa
Il caso ha origine da una sentenza del GIP del Tribunale di Mantova. Un cittadino di nazionalità rumena veniva condannato, a seguito di un rito abbreviato, alla pena di 4 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 400 euro di multa per concorso in furto aggravato e altri reati.
Nella sua decisione, il giudice di primo grado ometteva completamente di pronunciarsi sulla misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato, prevista dall’articolo 235 del codice penale. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia, ritenendo tale omissione un errore di diritto, impugnava la sentenza, sostenendo che la gravità dei reati e le modalità della condotta dimostrassero la pericolosità sociale dell’imputato, rendendo necessaria una valutazione sull’applicazione della misura.
L’obbligo di valutazione sull’allontanamento cittadino UE
Il fulcro della questione giuridica risiede nell’interpretazione e applicazione dell’art. 235 del codice penale, come modificato dal D.L. n. 92 del 2008. La norma stabilisce che il giudice ordina l’espulsione dello straniero o l’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’UE quando questi sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
La Corte di Cassazione sottolinea che, nel caso di specie, la condanna inflitta era ben superiore a tale soglia. Di conseguenza, il giudice di primo grado aveva il dovere di effettuare un accertamento specifico sulla pericolosità sociale del condannato. L’omissione di questa valutazione costituisce una violazione di legge, poiché impedisce l’applicazione di una misura che il legislatore ha previsto come conseguenza di determinate condanne.
Il ruolo della Corte di Cassazione
Pur riconoscendo la fondatezza del ricorso del Procuratore, la Suprema Corte chiarisce i limiti del proprio intervento. Essendo una Corte di legittimità, il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni che implicano un’analisi della persona del reo.
La valutazione della pericolosità sociale è un tipico giudizio di merito, che richiede un esame approfondito della personalità del condannato, della sua condotta e delle circostanze del reato. Pertanto, la Cassazione non può disporre direttamente l’applicazione della misura di sicurezza, ma deve rimettere la questione al giudice competente, affinché compia l’accertamento omesso.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, affermando che la sentenza impugnata doveva essere annullata. La motivazione principale si basa sull’evidente violazione dell’art. 235 c.p. Il giudice di primo grado, di fronte a una condanna superiore ai due anni di reclusione per un cittadino UE, aveva l’obbligo giuridico di procedere a un’analisi della sua pericolosità sociale al fine di decidere sull’applicazione della misura di sicurezza dell’allontanamento. Non avendolo fatto, ha omesso un passaggio decisionale imposto dalla legge. La Cassazione ha quindi ritenuto che tale omissione viziasse la sentenza, ma solo limitatamente a quel punto specifico.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del GIP di Mantova limitatamente alla questione della misura di sicurezza. Ha rinviato il caso allo stesso Tribunale, ma in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio sul punto. La condanna per i reati commessi è diventata, invece, irrevocabile. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: di fronte a condanne significative a carico di cittadini UE, il giudice non può esimersi dal valutare la loro pericolosità sociale e, di conseguenza, la necessità di disporre il loro allontanamento dal territorio nazionale, garantendo così un corretto bilanciamento tra la libertà di circolazione europea e le esigenze di sicurezza dello Stato.
È sempre obbligatorio l’allontanamento dal territorio dello Stato per un cittadino UE condannato in Italia?
No. Secondo la sentenza, per un cittadino UE condannato a una pena detentiva superiore ai due anni, il giudice ha l’obbligo di valutare la sua pericolosità sociale. Solo se tale valutazione risulta positiva, il giudice ordina l’allontanamento come misura di sicurezza.
Perché la Corte di Cassazione non ha applicato direttamente la misura di sicurezza?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che controlla la corretta applicazione della legge ma non può entrare nel merito dei fatti. La valutazione della pericolosità sociale è un accertamento di merito, che spetta al tribunale. Per questo, la Corte ha annullato la sentenza e ha rinviato il caso a un altro giudice per questa specifica valutazione.
Cosa succede ora all’imputato?
La sua condanna a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione è diventata definitiva. Tuttavia, il Tribunale di Mantova, con un nuovo collegio di giudici, dovrà celebrare un nuovo giudizio limitatamente alla questione dell’applicazione della misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato, basandosi su una nuova valutazione della sua pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37990 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37990 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Brescia nel procedimento a carico di:
NOME (cui 00ztu5h) nato in (ROMANIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Mantova Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gip del Tribunale di Mantova condannava COGNOME NOME – cittadino rumeno – alla pena di anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 400 di multa, non soggette a benefici, per addebiti di concorso in furto aggravato ed altro. Il giudicante, che emetteva la propria decisione all’esito di rito abbreviato, nulla disponeva in ordine all’eventuale allontanamento degli imputati, a pena espiata, dal territorio dello Stato.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza medesima, proprio in ordine all’omessa applicazione nei confronti del prevenuto della misura di sicurezza personale anzidetta. Si legge nel ricorso che la gravità dei reati commessi e il comportamento dell’ imputato, desumibile dalle stesse modalità dimostrate nel delinquere, pur se non ritenuta tale da far riconoscere perfezionata una associazione per delinquere tecnicamente intesa, sono tutti elementi che fanno ritenere che si tratti di persona socialmente pericolosa: tra l’altro il giudice non ha operato, sul punto, alcun accertamento o valutazione, necessari anche per determinare l’applicabilità di tale misura di sicurezza.
Il ricorso è fondato.
L’ imputato risulta essere stato condannato ad anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 400 di multa, per fatti commessi in data successiva rispetto all’entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2008: novella che, per quanto di odierno interesse, ha modificato il testo dell’art. 235 cod. pen., secondo il cui attuale tenore “il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni”.
Non può essere la Corte di legittimità a disporre l’applicazione della misura in argomento, che presuppone pur sempre un accertamento della pericolosità del reo, involgente profili di puro merito.
Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all’applicazione della misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello stato ex art. 235 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Mantova, in diversa composizione fisica. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.