Allontanamento dagli Arresti Domiciliari: Quando lo Stato di Necessità Non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per chi si trova sottoposto alla misura degli arresti domiciliari: non è possibile lasciare la propria abitazione senza una specifica autorizzazione del giudice, neanche se si ritiene di agire in stato di necessità. Questo caso evidenzia la rigidità delle regole sull’allontanamento arresti domiciliari e le conseguenze di una loro violazione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda una persona agli arresti domiciliari che ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato sosteneva che il suo allontanamento dall’abitazione fosse giustificato dalla necessità di recarsi presso il Servizio per le Dipendenze (SERD), invocando la scriminante dello stato di necessità prevista dall’articolo 54 del codice penale. Tuttavia, al momento del controllo, l’individuo è stato trovato in compagnia di un’altra persona, anch’essa sottoposta a detenzione domiciliare, e non è stato possibile provare che si stesse effettivamente dirigendo verso la struttura sanitaria.
Analisi della Decisione sull’Allontanamento Arresti Domiciliari
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. L’analisi della Corte si è concentrata su due aspetti cruciali che hanno reso la difesa dell’imputato insostenibile.
### La Necessità di un’Autorizzazione Preventiva
Il punto centrale della decisione è che qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità giudiziaria. La Corte ha sottolineato che lo stato di necessità non può essere invocato come un’autonoma giustificazione per violare le prescrizioni imposte. Anche di fronte a esigenze valide, come quelle sanitarie, il soggetto è tenuto a seguire la procedura legale e richiedere un apposito permesso. Agire di propria iniziativa costituisce una violazione della misura cautelare.
### L’Insussistenza dello Stato di Necessità nel Caso Concreto
Oltre all’assenza di autorizzazione, i giudici hanno ritenuto che le circostanze concrete del fatto smentissero la tesi difensiva. Il fatto che il ricorrente fosse stato fermato in compagnia di un’altra persona, anch’essa detenuta, e non su un percorso diretto e solitario verso il SERD, ha minato la credibilità della sua giustificazione. La situazione, secondo la Corte, non dimostrava l’esistenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, elemento indispensabile per poter configurare la scriminante dello stato di necessità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano sulla coerenza e completezza della sentenza impugnata. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sua decisione, evidenziando come l’allontanamento avrebbe richiesto un provvedimento autorizzativo specifico. Inoltre, la sentenza ha dato rilievo al fatto che le circostanze dell’accaduto – in particolare la presenza di un’altra persona sottoposta a misura restrittiva – non fossero compatibili con la presunta urgenza di recarsi al servizio sanitario. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato privo di fondamento e quindi inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui le prescrizioni degli arresti domiciliari devono essere osservate con il massimo rigore. La decisione serve da monito: la percezione soggettiva di uno stato di necessità non è sufficiente a giustificare l’allontanamento arresti domiciliari. È indispensabile seguire sempre le vie legali, richiedendo l’autorizzazione al giudice competente, per non incorrere in ulteriori conseguenze penali. La violazione di questa regola porta non solo a una nuova accusa, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Una persona agli arresti domiciliari può lasciare la propria abitazione per recarsi a un servizio sanitario senza autorizzazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che per qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari è necessario un apposito provvedimento autorizzativo del giudice, anche per motivi di salute.
Perché la difesa basata sullo stato di necessità non è stata accolta?
La difesa non è stata accolta per due motivi principali: in primo luogo, mancava la necessaria autorizzazione del giudice per l’allontanamento; in secondo luogo, le circostanze del fatto (la persona è stata trovata in compagnia di un altro soggetto agli arresti domiciliari) non supportavano la tesi della necessità urgente e impellente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che contesta l’esclusione della seminate di cui all’art. 54 cod. pen., sostenendo che l’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari era giustificato dalla necessità di recarsi al SERD;
rilevato che la sentenza è immune da censure, avendo compiutamente motivato in ordine al fatto che l’allontanamento avrebbe richiesto apposito provvedimento autorizzativo e che, in ogni caso, non risulta che il ricorrente si sia recato al SERD, essendo stato fermato mentre si trovava in compagnia di altra persony sua volta in stato di detenzione domiciliare;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente